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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08452/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] VINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35277/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Bolzano — che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato la pena e ha confermato per il resto la condanna della ricorrente per due reati di evasione (R.G.N.R. 3228/2019, ex R.G.

Dib. 1589/2022); per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 (R.G.N.R. 4152/2020, ex R.G.

Dib. 1539/2022); e per tre reati di furto, di cui due aggravati (R.G.N.R. 2932/2020, ex R.G.

Dib. 1533/2022); Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla celebrazione del processo in assenza di un provvedimento di riunione — è manifestamente infondato perché, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 02); Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso — che lamentano violazione di legge (secondo motivo) e vizio di motivazione (terzo motivo) quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per il reato di furto ai danni di Moser sono entrambi manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale si presenta pienamente aderente alle emergenze istruttorie ed è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici.

Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità.Rilevato che tali motivi di ricorso sono parimenti inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio con riguardo all'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 11 - 13 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quando alla specie della pena inflitta per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 — è manifestamente infondato in quanto l'imputata era stata condannata non già per la contravvenzione di cui al primo comma della disposizione citata, ma per il delitto di cui al secondo comma.

A questo riguardo va infatti richiamata l'esegesi di questa corte, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21,00) (Sez. 7, Ordinanza n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] VINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35277/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Bolzano — che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato la pena e ha confermato per il resto la condanna della ricorrente per due reati di evasione (R.G.N.R. 3228/2019, ex R.G. Dib. 1589/2022); per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 (R.G.N.R. 4152/2020, ex R.G. Dib. 1539/2022); e per tre reati di furto, di cui due aggravati (R.G.N.R. 2932/2020, ex R.G. Dib. 1533/2022); Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla celebrazione del processo in assenza di un provvedimento di riunione — è manifestamente infondato perché, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 02); Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso — che lamentano violazione di legge (secondo motivo) e vizio di motivazione (terzo motivo) quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per il reato di furto ai danni di Moser sono entrambi manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale si presenta pienamente aderente alle emergenze istruttorie ed è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici. Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità.Rilevato che tali motivi di ricorso sono parimenti inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio con riguardo all'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 11 - 13 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quando alla specie della pena inflitta per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 — è manifestamente infondato in quanto l'imputata era stata condannata non già per la contravvenzione di cui al primo comma della disposizione citata, ma per il delitto di cui al secondo comma. A questo riguardo va infatti richiamata l'esegesi di questa corte, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21,00) (Sez. 7, Ordinanza n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28
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