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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07878/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è aspecifico.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva in considerazione dell'inidoneità della somma versata dal ricorrente a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla persona offesa (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), così correttamente dando seguito al principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e, quindi, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso con cui viene eccepito il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva, non è consentito in sede di legittimità poiché, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).

Nel caso di specie i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen. in considerazione della gravità della condotta -posta in essere mentre il ricorrente era agli arresti domiciliari- e dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l'idoneità delle sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è aspecifico. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva in considerazione dell'inidoneità della somma versata dal ricorrente a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla persona offesa (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), così correttamente dando seguito al principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e, quindi, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso con cui viene eccepito il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva, non è consentito in sede di legittimità poiché, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). Nel caso di specie i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen. in considerazione della gravità della condotta -posta in essere mentre il ricorrente era agli arresti domiciliari- e dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l'idoneità delle sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14
Sentenza Cassazione n. 07878/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris