CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24237/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3206 - controricorrente -avverso la sentenza n. 474/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/02/2025 R.G.N. 2305/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 474/2025 la Corte di appello di Roma, inriforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato laNumero registro generale 15731/2025Numero sezionale 3206/2026nullità della sanzione disciplinare del rimprovero Nvuemrebroa dli era ccolta generale 24237/2026Data pubblicazione 30/07/2026comminata con nota del 4.8.2020, comunicata a mezzop.e.c. in data 5.8.2020, dal Conservatorio di Musica “SantaCecilia” di Roma a [OSCURATO:PERSONA], Direttore dell’Ufficio diRagioneria.2. La sanzione era stata irrogata ex art. 12 co. 4 c.c.n.l. del19.4.2018, per il mancato adempimento, da parte deldipendente, a quanto richiesto con nota 9816 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],avente ad oggetto la disposizione a predisporre mandati dipagamento senza contemplare lo scorporo dell’IVA previstodalla legge n. 190/2014 e successive norme regolamentari.3. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che, sullabase del combinato disposto dell’art. 55-bis del d.lgs. n.165/2001 e dall’art. 12 del c.c.n.l., comparto istruzione ericerca 2016-2018 del 19.4.2018, era necessaria, perl’adozione della sanzione disciplinare, l’instaurazione delprocedimento disciplinare e, nel caso in esame, era mancatala contestazione dell’addebito anche in forma orale.4. Avverso la sentenza di secondo grado il Conservatorio diMusica “[OSCURATO:PERSONA]” di Roma ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].5. Il controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si eccepisce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per non avere la Corteterritoriale valutato un fatto dirimente, ai fini della risoluzionedella controversia, costituito dalla circostanza che il dott.[OSCURATO:PERSONA], seppure in via informale, era stato informatodell’addebito contestatogli: il tutto in un contesto normativoNumero registro generale 15731/2025Numero sezionale 3206/2026e contrattuale in cui, stante la natura della sanzioNnumee rod dei ral ccolta generale 24237/2026Data pubblicazione 30/07/2026rimprovero verbale, non era necessario attivare alcunprocedimento disciplinare e, comunque, i diritti di difesa deldipendente erano stati garantiti.2. Il motivo è inammissibile.Il fatto storico asseritamente omesso, rappresentato dallaavvenuta informale contestazione dell’addebito, in realtà èstato considerato dalla Corte territoriale che, nel punto 3della motivazione, all’ultimo capoverso (penultima paginadella sentenza), ha precisato che la preventiva contestazionedell’addebito nella specie era “pacificamente mancata”. Lacensura, come formulata, tende, quindi, unicamente acriticare, in modo inammissibile in questa sede, unaccertamento di fatto in ordine alla ricostruzione dellavicenda come operata dai giudici di seconde cure.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, comenovellato dal d.lgs. n. 75/2017 nonché dall’art. 12 del c.c.n.l.2016 – 2018 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., perché i giudici di seconde cure, nell’avere fattodiscendere dalla mancata contestazione scritta dell’addebitouna violazione delle disposizioni citate, hanno conferito allaclausola di cui all’art. 12 del c.c.n.l. una portata applicativadifferente da quella risultante dalla lettura della norma che,per l’adozione della sanzione disciplinare del rimproveroverbale, non richiedeva alcuna formalità.4. Il motivo è infondato.Questa Corte (Cass. n. 5531/2026) si è già pronunciata, conargomentazioni pienamente condivisibili, sul medesimoc.c.n.l. oggetto del presente giudizio, specificando che l’art.55-bis, comma 9-quater, e l’art. 12, comma 4, del CCNLNumero registro generale 15731/2025Numero sezionale 3206/2026Scuola 2016-2018 – nell’attribuire al dirigente della stNruumtetrou dri ara ccolta generale 24237/2026Data pubblicazione 30/07/2026scolastica la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari diminore gravità, tra cui il rimprovero verbale – non deroganoalla disciplina procedimentale in materia di contestazionedell’addebito, audizione dell’interessato e termini, contenutanei precedenti commi dell’art. 55-bis. Una simile deroga nonè in alcun modo ricavabile dal dato testuale del comma 9-quater, che è dedicato esclusivamente alla competenza,ponendosi in coda a una disciplina ben più articolata eriguardante tutte le fasi del procedimento disciplinare.Quanto alla contrattazione collettiva, cui fa rinvio il comma 1dello stesso art. 55-bis, è del tutto corretto l’assunto secondocui l’art. 12 del CCNL prevede sì al comma 4 che sia ilresponsabile della struttura presso cui presta servizio ildipendente a irrogare la sanzione del rimprovero verbale, maal comma 1 stabilisce per tutte le sanzioni disciplinari, inclusoil rimprovero verbale, che esse debbano essere applicateprevio procedimento disciplinare. Ed è noto che lacontestazione degli addebiti costituisce momentoindefettibile di ogni procedimento disciplinare, la cui assenzadetermina la nullità del provvedimento sanzionatorio.5. La gravata sentenza è in linea con i principi sopra affermatie, pertanto, anche sotto questo aspetto, si presenta immunedalle denunciate censure.6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiNumero registro generale 15731/2025Numero sezionale 3206/2026liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. ANiu mseeron dis rai ccolta generale 24237/2026Data pubblicazione 30/07/2026dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]