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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 04399/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla esclusione della desistenza, in considerazione della consumazione del reato già perfezionata:

V. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, co.1 n. 1 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione delle modalità di sottrazione evidenziate nelle conformi sentenze di merito (Sez. 5, n. 8333 del 13/07/2015, dep. 2016, Pellegrino, Rv. 266144); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'art. 62 n. 4 cod. pen. è, altresì, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza e della incensurabile valutazione resa sul punto (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla esclusione della desistenza, in considerazione della consumazione del reato già perfezionata: V. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, co.1 n. 1 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione delle modalità di sottrazione evidenziate nelle conformi sentenze di merito (Sez. 5, n. 8333 del 13/07/2015, dep. 2016, Pellegrino, Rv. 266144); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'art. 62 n. 4 cod. pen. è, altresì, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza e della incensurabile valutazione resa sul punto (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris