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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2026

Cassazione n. 22689/2026

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v.tiAgostino Gessini e Luigi del Conte, domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5774/2024depositata in data 17 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/20261.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio nel dicembre2015 dinanzi al Tribunale di Roma l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la condanna al risarcimento dei danni da responsabilitàprofessionale in relazione all’attività svolta in un giudizio di sfratto permorosità e nel successivo grado di appello.1.1.

Espose in punto di fatto che:─ nel 2001 la società aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] uncontratto di locazione di immobile sito in Roma, Piazza della Rotonda,adibito a negozio di abbigliamento, e un accordo simulatorio nonregistrato indicante il canone in misura doppia rispetto a quellacontrattuale;─ a fronte dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale circa lanullità dei contratti di locazione non registrati, nell'ottobre del 2012,anche su consiglio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva interrotto il pagamentodei canoni, ritenendo di aver versato negli anni somme maggioririspetto a quelle dovute;─ a seguito di ciò nel novembre del 2012 il locatore aveva intimatosfratto per morosità, al quale la società aveva resistito, con la difesadel convenuto, proponendo anche domanda riconvenzionale per lasomma di euro 1.128.000,00, contrastata a sua volta dal locatore cheaveva di contro dedotto di aver sanato la nullità della scrittura privatamediante la registrazione del patto aggiunto prima dell'avvio delgiudizio;─ il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24543/2013, aveva accoltola domanda di sfratto e dichiarato risolto il contratto perinadempimento della conduttrice, rigettando la riconvenzionale diripetizione d’indebito sul rilievo che la nullità dell’accordo integrativodoveva considerarsi sanata ex tunc per effetto della successivaregistrazione;─ su mandato della società l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnatoNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026detta sentenza, ma il gravame era stato dichiarato inammissibile dallaCorte d’appello di Roma, con sentenza n. 6784/2014, per tardività, inquanto introdotto con atto di citazione e iscritto a ruolo oltre il terminedi cui all’art. 327 c.p.c., nonostante la soggezione del giudizio al ritolocatizio che imponeva la proposizione del gravame con ricorsodepositato in cancelleria nel termine semestrale dalla pubblicazione.1.2.

Ciò premesso, la società attrice sostenne, a fondamento dellapretesa risarcitoria azionata nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chel’erronea introduzione dell’appello e la conseguente declaratoria diinammissibilità, nonché la complessiva gestione del giudizio di sfratto,erano imputabili a colpa professionale del difensore e che le avevanocagionato rilevanti danni, consistiti nel mancato recupero delle sommeversate in eccesso, nella perdita dell’indennità di avviamento, nelrilascio forzoso del locale dopo oltre cinquant’anni di attività e nellespese processuali dei giudizi locatizi.

Chiese, pertanto, la condanna delconvenuto al pagamento di euro 136.246,25, oltre euro 1.200.000,00per la perdita dell’avviamento commerciale e altri pregiudizi.2.

Nella resistenza del convenuto, che contestò la propriaresponsabilità sotto plurimi profili, il Tribunale di Roma, con sentenzan. 10446/2019, accolse parzialmente la domanda, ritenendosussistente la responsabilità professionale del convenuto limitatamentealla proposizione tardiva dell’appello locatizio, e lo condannò alpagamento in favore della società della somma di euro 11.458,00, parialle spese del giudizio di appello per sfratto, oltre accessori, rigettandoper il resto le domande risarcitorie.Dopo aver escluso la colpa del professionista nella gestione delgiudizio di sfratto e nella vicenda che aveva condotto alla risoluzionedel contratto per inadempimento, osservò, con giudizio prognosticonegativo, che, se l’appello fosse stato tempestivamente proposto, lasocietà non avrebbe avuto concrete probabilità di conseguire unariforma favorevole della decisione di primo grado in punto di nullitàNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026dell’accordo integrativo e di ripetizione dell’indebito.Secondo il primo giudice, in particolare, la società non avrebbepotuto avvalersi del principio affermato da Cass. Sez.

U. n. 23601 del2017 (secondo cui «è nullo il patto col quale le parti di un contratto dilocazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente uncanone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat,con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canonerisulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenutaregistrazione, sia per l’assenza di prova di un intento elusivo, sia per irilievi in tema di prescrizione e di carenza probatoria»).

Ciò sia perragioni temporali (essendo quel principio riferibile alle locazioni rationetemporis sussumibili sotto la normativa di cui alla legge n. 311 del2004), sia per l’assenza di prova di un intento elusivo da parte dellocatore (l'immobile locato era sottoposto a vincolo storico e artistico,era pertanto sottratto alla tassazione ordinaria e il locatore non eraobbligato alla dichiarazione dei canoni basandosi la tassazione sullarendita figurativa immobiliare), sia, in ogni caso, perché la domanda diripetizione di indebito oggettivo di cui alla riconvenzionale si basavasu crediti in gran parte prescritti ─ come prontamente eccepito dallocatore nei suoi scritti difensivi ─ giacché la richiesta di euro1.128.000,00 doveva trovare fondamento su un ricalcolo a partiredall'originario contratto di locazione, con la ulteriore conseguenza che,in assenza di produzione in giudizio dei contratti di locazionesuccedutisi nel tempo, non sarebbe stato possibile valutare lafondatezza della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. anche in punto di quantum.3.

Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sottoponendo a critica la motivazione nei suoi vari passaggiargomentativi ma limitando le pretese risarcitorie all’importo di euro418.600,00, quale quantificazione rideterminata del danno connessoalla mancata restituzione delle differenze di canone e, in subordine,alla sola perdita dell’indennità di avviamento.Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/20264.

Con sentenza n. 5774/2024, la Corte d’appello ha rigettatol’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado econdannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado.La Corte capitolina ha, da un lato, escluso la sussistenza di colpadel professionista nella fase del giudizio di sfratto e nella perditadell’indennità di avviamento, ribadendo che la morosità preesistevaall’intervento del difensore e che, trattandosi di locazione ad usodiverso, non era consentita la sanatoria della morosità; dall’altro, haritenuto condivisibile il giudizio prognostico negativo sulla possibilità diaccoglimento dell’appello locatizio quanto alla nullità dell’accordointegrativo e alla domanda di ripetizione d’indebito, valorizzando la nonapplicabilità ratione temporis dell’art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004e la mancanza di prova di uno scopo elusivo, nonché l’inammissibilità,per tardività, della deduzione fondata sull’art. 79 l. n. 392 del 1978.5.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso, sulla basedi quattro motivi, Beatrice e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci dellaAngelo [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese nel corso delgiudizio di appello.Vi resiste l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380─bis.1 cod. proc. civ.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo ─ rubricato «omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.» ─ i ricorrenti denunciano, in sintesi, che la Corte d’appelloavrebbe fondato il proprio giudizio prognostico sull’erroneopresupposto di una mancata proposizione dell’appello locatizio,richiamando giurisprudenza relativa all’ipotesi di totale omissionedell’impugnazione, mentre nel caso di specie l’appello era statoeffettivamente proposto e dichiarato inammissibile per un banaleNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026errore tecnico; si assume che il giudice di merito avrebbe così omessodi considerare il fatto decisivo costituito dalla già avvenuta valutazioneprognostica positiva compiuta dal difensore nel proporre l’appello.2.

Con il secondo motivo ─ recante la rubrica «illegittimità perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1423 c.c. inriferimento a quanto disposto dall’art. 53 Costituzione; violazionedell’art. 1421 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nullità dellasentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in riferimentoa quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» ─ i ricorrenticensurano la sentenza impugnata per avere escluso la nullitàdell’accordo integrativo, sul rilievo della non applicabilità dell’art. 1,comma 346, l. n. 311 del 2004 e della mancanza di intento elusivo dellocatore; i ricorrenti invocano gli arresti delle Sezioni Unite nn.18213/2015 e 23601/2017, sostenendo, in sintesi, che l’applicazionedei principi ivi affermati avrebbe condotto a ritenere lacontrodichiarazione integrativa affetta da nullità virtuale insanabile exartt. 1418 e 1423 c.c. in relazione all’art. 53 Cost., rilevabile d’ufficioai sensi dell’art. 1421 c.c., e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbeerrato nel negare la probabilità di accoglimento dell’appello locatizio.2.1.

In particolare, rilevano che «la domanda riconvenzionaleproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], era finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità delcontratto integrativo, con il quale le parti avevano fissato un canonemaggiore rispetto a quello pattuito nel contratto registrato e, inconseguenza, la restituzione delle somme versate in misura maggiorea quella dovuta.La domanda era sostenuta da una giurisprudenza che, in modosempre più diffuso, affermava la nullità dei contratti di locazione nonregistrati in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, della Leggen. 431/1998.È vero che tale norma si riferiva espressamente alle locazioniNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026abitative ma il dibattito giurisprudenziale si era esteso anche allelocazioni non abitative, da un lato, per applicazione analogica ma,soprattutto, in riferimento alla violazione di norme di portata generale(art. 53 Cost.) e di una nullità riconducibile all’art. 1418 cod. civ..In ogni caso, l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 346, della L. n.311 del 2004 aveva definitivamente chiarito che erano nulli tutti icontratti di locazione non registrati.A questo punto, il dibattito si faceva ancora più serrato e lagiurisprudenza si divideva sulla sanabilità (ex nunc o ex tunc) di dettanullità e, soprattutto, rilevava la differenza tra un contratto nonregistrato e un atto integrativo (anche contestuale) che prevedessesolo un canone maggiorato rispetto al contratto registrato.La questione, nell’ambito di una causa concernente una locazionead uso abitativo, con ordinanza n. 37/2014, depositata nel gennaio2014, della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, veniva rimessaalle Sezioni Unite perché le stesse risolvessero il contrastogiurisprudenziale creatosi sui predetti punti (nullità del contratto permancata registrazione e sua eventuale sanatoria; validità ed eventualepossibilità di sanatoria della scrittura integrativa di altra scritturaregistrata per fissare un canone maggiore al fine di eludere il fisco).L’ordinanza di remissione, oltre ad argomentare in modo diffusocirca la portata dell’art. 13 della Legge n. 431/98 e dell’art. 1, c. 346,della Legge n. 311/2004, enunciava un principio che verrà poi ripresointegralmente dalle successive sentenze delle Sezioni Unite n.18213/2015 (concernente una locazione ad uso abitativo) e n.23601/2017 (concernente una locazione ad uso non abitativo): l’esamedelle operazioni poste in essere dal contribuente deve essere in ognicaso compiuto alla stregua del principio desumibile dal relativoconcetto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (in materia fiscale,tra le altre, Corte di Giustizia 21.02.2016 in causa C-255/02), secondocui non possono trarsi benefici da operazioni che, seppur realmenteNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026volute e quand’anche immuni da invalidità, risultino, alla stregua di uninsieme di elementi obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo diottenere un indebito vantaggio fiscale, in difetto di ragionieconomicamente apprezzabili che le giustifichino, diverse dalla meraaspettativa di quel risparmio fiscale (tra le altre Cass.

Sentenze n.21221/2016, SS.UU. n. 30055/2008, n. 5583/2011, n. 10807/2012, n.21390/2012, n. 27352/2013).Tale generale principio antielusivo trova il suo fondamento nell’art.53 della Costituzione, la cui ratio rende ultroneo l’eventualeaccertamento della simulazione, nella sua reale essenza, non potendoal riguardo influire ragioni economiche meramente marginali oteoriche, inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell’operazionerispetto al mero risparmio fiscale, come tali quindi inattendibili oassolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità (Cass. Sent. n.10257/2008).Detti principi, di natura evidentemente generale (quindi applicabilia tutti i contratti di locazione), sono stati infatti integralmente recepitidalle sentenze delle SS.UU. n. 18213/2015 e n. 23601/2017» (v.ricorso, pagg. 10 – 11).2.2.

L’illustrazione del motivo prosegue poi con la criticadell’assunto secondo cui, nella specie, difetterebbe l’intento elusivopresupposto dai richiamati principi, osservandosi al riguardo che:a) era stata in realtà certamente elusa l’imposta di registro;b) il documento prodotto dal locatore (ossia la notifica delprovvedimento di tutela diretta ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) era statofornito su richiesta degli interessati nel novembre 2011 (quindi 10 annidopo la sottoscrizione dell'accordo integrativo) e non provava in ognicaso l’esenzione che, semmai, doveva essere provata con il depositodelle denunce dei redditi dei locatori; doveva pertanto aversi per certoche il locatore, all'epoca della sottoscrizione del contratto, fosseconvinto di dover pagare le imposte per intero e per questo mise inNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/20263.

Con il terzo motivo ─ rubricato «nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento a quantodisposto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio in riferimento a quanto disposto dall’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione dell’art. 79 della legge n. 392/1978in riferimento a quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»─ i ricorrenti imputano alla Corte d’appello di non avere correttamenteesaminato gli atti difensivi predisposti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero diavere reputato tardivamente sollevata la questione della nullitàdell’accordo integrativo ai sensi dell’art. 79 l. n. 392 del 1978,nonostante tale profilo fosse già stato fatto valere nell’appello locatizioe sviluppato negli scritti difensivi nel presente giudizio diresponsabilità; si deduce, dunque, violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di un fattodecisivo.4.

Con il quarto motivo ─ rubricato «violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento a quanto disposto dall’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio in riferimento a quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.» ─ i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia ritenutogenerica e non provata la quantificazione del danno ulteriore rispettoalle spese di appello, non valorizzando la documentazione e i calcoliprodotti circa le differenze di canone, la prescrizione già considerata inappello, nonché l’atto di precetto del locatore.5.

Reputa il Collegio che le questioni poste dal ricorso, in particolarecon il secondo motivo, presentino profili di particolare rilievonomofilattico che ne rendono opportuna la trattazione in pubblicaudienza.Viene ancora una volta proposto il tema dei limiti del sindacato dilegittimità nei giudizi di responsabilità professionale dell’avvocato,Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026quando a essere censurata è la valutazione del giudice di merito inpunto di nesso causale tra la prestazione inadempiente dell’avvocato eil danno rappresentato dall’esito sfavorevole della causa(segnatamente, nella specie, il danno da lucro cessante rappresentatodal vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe potuto trarredalla condotta del professionista e che non si è realmente verificato peressere stata quella condotta omessa o non correttamente eseguita,danno che come tale non può essere empiricamente accertato).6.

Il più recente approdo ricostruttivo in materia è allo statorappresentato dalla sentenza di questa Sezione n. 28903dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In tale pronuncia si è anzitutto ricordato che «in tema diresponsabilità professionale dell’avvocato la giurisprudenza di questaCorte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormaiconsolidato, che la valutazione sull’esistenza di una colpa professionaledeve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di unavalutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa oomessa, non potendo comunque l’avvocato garantirne l’esitofavorevole».Si è poi rilevata l’esistenza di un contrasto (ritenuto peraltro soloapparente) tra l’arresto di Cass. n. 3355 del 2014 (secondo cui «nellecause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, lamotivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognosticacirca il probabile esito dell’azione giudiziale che è stata malamenteintrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di unaprevisione probabilistica di contenuto tecnico giuridico.

Ma nel giudiziodi cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotatidi un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa esserechiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici») e la successivaCass. n. 10320 del 2018, la quale — in motivato ed esplicito dissensorispetto a quel precedente — ha affermato che la valutazione compiutaNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026dal giudice di merito in ordine al possibile effetto favorevole, perl’assistito, dell’attività omessa dall’avvocato, possa essere sindacataqualora in essa si ravvisi un errore di sussunzione; ciò perché in quelcaso «l’accertamento demandato al Tribunale riguardava unaquestione di puro diritto».Si è infine rimarcato che «la giurisprudenza più recente ha datocontinuità, in modo che può definirsi compatto, all’opzioneinterpretativa di cui alla sentenza n. 3355 del 2014 (v. in tal senso leordinanze 14 novembre 2022, n. 33466, 25 luglio 2023, e 27 luglio2024, n. 21045)».Tutto ciò premesso, la sentenza n. 28903 del 2024 ha, da un lato,«ribadito» l’orientamento «maggioritario» (in base al quale lavalutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è unavalutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non èsindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizioche ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibileesito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente), ma dall’altroha ritenuto di dovervi aggiungere una precisazione.Ha infatti osservato che «non si può tuttavia escludere – dandocontinuità anche all’insegnamento contenuto nell’ordinanza n. 10320del 2018 – che, quando la valutazione giuridica compiuta dal giudice dimerito nello svolgimento del giudizio c.d. controfattuale si fonda su unpresupposto manifestamente e totalmente errato, simile errore nonpotrà essere ignorato.

Spieghiamo quest’affermazione con un esempioche è volutamente assurdo, ma che può essere illuminante.Ammettiamo che l’avvocato abbia proposto ricorso per cassazione mache – proprio come nel caso odierno – abbia omesso di farsi firmare laprocura speciale, per cui il ricorso venga dichiarato, ovviamente,inammissibile.

Se il giudice di merito, chiamato a valutare laresponsabilità del professionista per tale omissione, affermasse cheessa non sussiste perché il ricorso – ove pure fosse stato corredato diNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026procura speciale – sarebbe stato condannato all’inammissibilità pertardività, essendo stato proposto dieci giorni dopo il deposito dellasentenza di merito (termine palesemente errato), si tratterebbe di unaconclusione talmente assurda e non conforme a diritto che nonpotrebbe essere ignorata.

In altri termini, come l’ordinanza n. 10320del 2018 ha affermato, se la questione posta al giudice di merito è dipuro diritto, l’errore di sussunzione potrà e dovrà essere consideratoanche nel giudizio di cassazione, pur rimanendo la valutazione giuridicadel giudice di merito tendenzialmente estranea al perimetro del giudiziodi legittimità».7.

Ponendosi sulla scia di tale pronuncia, Cass. n. 32000 del09/12/2025, Rv. 677093, ha a sua volta ribadito che la motivazione delgiudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabileesito dell'azione giudiziale è bensì una valutazione connotata da uncontenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica dicontenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di responsabilitàprofessionale dell’avvocato tale valutazione, ancorché in diritto,assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questaCorte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in terminigiuridici, facendo salva «la sindacabilità della decisione di merito subspecie di error iuris per vizio di sussunzione nella sola eccezionaleipotesi in cui la valutazione del giudice di merito si fondi su unpresupposto manifestamente e totalmente errato, di modo che laquestione posta al giudice del merito sia di puro diritto» (ipotesi la cuiricorrenza ha escluso nel caso esaminato poiché «il ragionamentogiuridico addotto dai giudici di merito per escludere il nesso causalenon può certamente ritenersi connotato nei termini suindicati dimanifesta e irriducibile abnormità»).8.

Ebbene, reputa il Collegio che la descritta apertura ad unpossibile sindacato di legittimità della valutazione prognostica delgiudice di merito passi attraverso un discrimine legato a parametri (laNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026«manifesta e totale erroneità» del ragionamento giuridico; l’essere la«conclusione talmente assurda e non conforme a diritto» da non poter«essere ignorata»; la «manifesta e irriducibile abnormità») che,sebbene evidentemente ispirati all’intento di relegare tale sindacato adipotesi eccezionali, si rivelano pur sempre vaghi e generici, finendo conl’aprire una breccia al principio che pure si dice in premessa di volerribadire (quello della insindacabilità del giudizio di merito, in quantogiudizio di fatto sull’esistenza o meno di un nesso di causa), la cuiampiezza rischia di essere allargata o ristretta a seconda dellavalutazione che si ritenga di poter compiere di volta in volta sullaplausibilità del ragionamento giuridico sotteso a quel giudizioprognostico.In tal modo tale apertura rischia al contempo di rivelarel’inconciliabilità dei due orientamenti che si dice invece di volerconciliare in quanto solo apparentemente contrastanti: quello(maggioritario e che si dice di voler sempre ribadire) che «esclude chequesta Corte possa essere chiamata a controllare l’esattezza delgiudizio prognostico in termini giuridici» e quello che invece ammettetale sindacato quando l’accertamento demandato al giudice del meritoriguardi una questione di «puro diritto».9.

La fattispecie in esame rende particolarmente evidentel’esigenza di tornare nuovamente sul tema in sede nomofilattica.Il ragionamento giuridico posto a base del giudizio prognosticonegativo espresso da entrambi i giudici di merito fa leva invero —quanto meno anche — su un orientamento (quello che escludeva lanullità dell’accordo integrativo del canone) che, già nel tempo nel qualedeve collocarsi la valutazione prognostica postuma (l’appello tardivopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] venne depositato il 5 giugno 2014 ela sentenza che lo ha per tal motivo dichiarato inammissibile è del 26novembre 2014), era oggetto di riflessione critica, sfociata, conriferimento alle locazioni abitative, nell’ordinanza interlocutoria diNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026questa Sezione n. 37 del 03/01/2014, che ne investì le Sezioni Unite,le quali si pronunciarono l’anno dopo con la sentenza n. 18213 del2015.L’evoluzione giurisprudenziale successiva, sviluppando quelleriflessioni già attive nel 2014, ha poi acclarato l’erroneità e nonsostenibilità di quell’orientamento anche per le locazioni commerciali,in termini decisamente chiari e univoci (v.

Cass., Sez.

U., n. 23601 del09/10/2017; Cass., Sez. 3, n. 4922 del 02/03/2018).La regola giuridica posta a base del giudizio espresso dalla Corted’appello (almeno nella parte in cui questo fa leva sulla ritenutaprevedibile conferma della validità di quel patto aggiuntivo sul canone)si rivela, dunque, ex post certamente sbagliata; ma anche ex ante, almomento della prestazione erronea e della successiva sentenzareiettiva dell’appello, vi erano certamente in nuce segni che nelasciavano prevedere un probabile ripensamento o che comunque nonescludevano un possibile successo dell’appello, se ritualmenteproposto.10.

Si tratta allora di stabilire se in una fattispecie cosìcaratterizzata possa oppure no ammettersi il sindacato del giudice dilegittimità sul ragionamento giuridico posto a base della valutazioneprognostica espressa dal giudice del merito.Una eventuale risposta affermativa dovrà anche porsi il problemadella sua conciliabilità con l’indirizzo che attribuisce alla valutazioneprognostica del giudice di merito consistenza di giudizio di fatto nonsindacabile in Cassazione.All’opposto, una risposta negativa dovrà anche porsi il problemadella sua conciliabilità con l’orientamento che ammette un possibilelimitato esercizio del sindacato di legittimità, in ipotesi di manifestaerroneità, almeno nel senso di chiarire le ragioni per le quali, in un casodel genere, la premessa giuridica posta a base della valutazione dimerito non possa ritenersi «manifestamente e totalmente erronea».Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026 P.Q.Mrimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v.tiAgostino Gessini e Luigi del Conte, domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5774/2024depositata in data 17 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio nel dicembre2015 dinanzi al Tribunale di Roma l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la condanna al risarcimento dei danni da responsabilitàprofessionale in relazione all’attività svolta in un giudizio di sfratto permorosità e nel successivo grado di appello.1.1. Espose in punto di fatto che:─ nel 2001 la società aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] uncontratto di locazione di immobile sito in Roma, Piazza della Rotonda,adibito a negozio di abbigliamento, e un accordo simulatorio nonregistrato indicante il canone in misura doppia rispetto a quellacontrattuale;─ a fronte dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale circa lanullità dei contratti di locazione non registrati, nell'ottobre del 2012,anche su consiglio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva interrotto il pagamentodei canoni, ritenendo di aver versato negli anni somme maggioririspetto a quelle dovute;─ a seguito di ciò nel novembre del 2012 il locatore aveva intimatosfratto per morosità, al quale la società aveva resistito, con la difesadel convenuto, proponendo anche domanda riconvenzionale per lasomma di euro 1.128.000,00, contrastata a sua volta dal locatore cheaveva di contro dedotto di aver sanato la nullità della scrittura privatamediante la registrazione del patto aggiunto prima dell'avvio delgiudizio;─ il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24543/2013, aveva accoltola domanda di sfratto e dichiarato risolto il contratto perinadempimento della conduttrice, rigettando la riconvenzionale diripetizione d’indebito sul rilievo che la nullità dell’accordo integrativodoveva considerarsi sanata ex tunc per effetto della successivaregistrazione;─ su mandato della società l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnatoNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026detta sentenza, ma il gravame era stato dichiarato inammissibile dallaCorte d’appello di Roma, con sentenza n. 6784/2014, per tardività, inquanto introdotto con atto di citazione e iscritto a ruolo oltre il terminedi cui all’art. 327 c.p.c., nonostante la soggezione del giudizio al ritolocatizio che imponeva la proposizione del gravame con ricorsodepositato in cancelleria nel termine semestrale dalla pubblicazione.1.2. Ciò premesso, la società attrice sostenne, a fondamento dellapretesa risarcitoria azionata nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chel’erronea introduzione dell’appello e la conseguente declaratoria diinammissibilità, nonché la complessiva gestione del giudizio di sfratto,erano imputabili a colpa professionale del difensore e che le avevanocagionato rilevanti danni, consistiti nel mancato recupero delle sommeversate in eccesso, nella perdita dell’indennità di avviamento, nelrilascio forzoso del locale dopo oltre cinquant’anni di attività e nellespese processuali dei giudizi locatizi. Chiese, pertanto, la condanna delconvenuto al pagamento di euro 136.246,25, oltre euro 1.200.000,00per la perdita dell’avviamento commerciale e altri pregiudizi.2. Nella resistenza del convenuto, che contestò la propriaresponsabilità sotto plurimi profili, il Tribunale di Roma, con sentenzan. 10446/2019, accolse parzialmente la domanda, ritenendosussistente la responsabilità professionale del convenuto limitatamentealla proposizione tardiva dell’appello locatizio, e lo condannò alpagamento in favore della società della somma di euro 11.458,00, parialle spese del giudizio di appello per sfratto, oltre accessori, rigettandoper il resto le domande risarcitorie.Dopo aver escluso la colpa del professionista nella gestione delgiudizio di sfratto e nella vicenda che aveva condotto alla risoluzionedel contratto per inadempimento, osservò, con giudizio prognosticonegativo, che, se l’appello fosse stato tempestivamente proposto, lasocietà non avrebbe avuto concrete probabilità di conseguire unariforma favorevole della decisione di primo grado in punto di nullitàNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026dell’accordo integrativo e di ripetizione dell’indebito.Secondo il primo giudice, in particolare, la società non avrebbepotuto avvalersi del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 23601 del2017 (secondo cui «è nullo il patto col quale le parti di un contratto dilocazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente uncanone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat,con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canonerisulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenutaregistrazione, sia per l’assenza di prova di un intento elusivo, sia per irilievi in tema di prescrizione e di carenza probatoria»). Ciò sia perragioni temporali (essendo quel principio riferibile alle locazioni rationetemporis sussumibili sotto la normativa di cui alla legge n. 311 del2004), sia per l’assenza di prova di un intento elusivo da parte dellocatore (l'immobile locato era sottoposto a vincolo storico e artistico,era pertanto sottratto alla tassazione ordinaria e il locatore non eraobbligato alla dichiarazione dei canoni basandosi la tassazione sullarendita figurativa immobiliare), sia, in ogni caso, perché la domanda diripetizione di indebito oggettivo di cui alla riconvenzionale si basavasu crediti in gran parte prescritti ─ come prontamente eccepito dallocatore nei suoi scritti difensivi ─ giacché la richiesta di euro1.128.000,00 doveva trovare fondamento su un ricalcolo a partiredall'originario contratto di locazione, con la ulteriore conseguenza che,in assenza di produzione in giudizio dei contratti di locazionesuccedutisi nel tempo, non sarebbe stato possibile valutare lafondatezza della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. anche in punto di quantum.3. Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sottoponendo a critica la motivazione nei suoi vari passaggiargomentativi ma limitando le pretese risarcitorie all’importo di euro418.600,00, quale quantificazione rideterminata del danno connessoalla mancata restituzione delle differenze di canone e, in subordine,alla sola perdita dell’indennità di avviamento.Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/20264. Con sentenza n. 5774/2024, la Corte d’appello ha rigettatol’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado econdannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado.La Corte capitolina ha, da un lato, escluso la sussistenza di colpadel professionista nella fase del giudizio di sfratto e nella perditadell’indennità di avviamento, ribadendo che la morosità preesistevaall’intervento del difensore e che, trattandosi di locazione ad usodiverso, non era consentita la sanatoria della morosità; dall’altro, haritenuto condivisibile il giudizio prognostico negativo sulla possibilità diaccoglimento dell’appello locatizio quanto alla nullità dell’accordointegrativo e alla domanda di ripetizione d’indebito, valorizzando la nonapplicabilità ratione temporis dell’art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004e la mancanza di prova di uno scopo elusivo, nonché l’inammissibilità,per tardività, della deduzione fondata sull’art. 79 l. n. 392 del 1978.5. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso, sulla basedi quattro motivi, Beatrice e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci dellaAngelo [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese nel corso delgiudizio di appello.Vi resiste l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380─bis.1 cod. proc. civ.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ─ rubricato «omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.» ─ i ricorrenti denunciano, in sintesi, che la Corte d’appelloavrebbe fondato il proprio giudizio prognostico sull’erroneopresupposto di una mancata proposizione dell’appello locatizio,richiamando giurisprudenza relativa all’ipotesi di totale omissionedell’impugnazione, mentre nel caso di specie l’appello era statoeffettivamente proposto e dichiarato inammissibile per un banaleNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026errore tecnico; si assume che il giudice di merito avrebbe così omessodi considerare il fatto decisivo costituito dalla già avvenuta valutazioneprognostica positiva compiuta dal difensore nel proporre l’appello.2. Con il secondo motivo ─ recante la rubrica «illegittimità perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1423 c.c. inriferimento a quanto disposto dall’art. 53 Costituzione; violazionedell’art. 1421 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nullità dellasentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in riferimentoa quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» ─ i ricorrenticensurano la sentenza impugnata per avere escluso la nullitàdell’accordo integrativo, sul rilievo della non applicabilità dell’art. 1,comma 346, l. n. 311 del 2004 e della mancanza di intento elusivo dellocatore; i ricorrenti invocano gli arresti delle Sezioni Unite nn.18213/2015 e 23601/2017, sostenendo, in sintesi, che l’applicazionedei principi ivi affermati avrebbe condotto a ritenere lacontrodichiarazione integrativa affetta da nullità virtuale insanabile exartt. 1418 e 1423 c.c. in relazione all’art. 53 Cost., rilevabile d’ufficioai sensi dell’art. 1421 c.c., e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbeerrato nel negare la probabilità di accoglimento dell’appello locatizio.2.1. In particolare, rilevano che «la domanda riconvenzionaleproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], era finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità delcontratto integrativo, con il quale le parti avevano fissato un canonemaggiore rispetto a quello pattuito nel contratto registrato e, inconseguenza, la restituzione delle somme versate in misura maggiorea quella dovuta.La domanda era sostenuta da una giurisprudenza che, in modosempre più diffuso, affermava la nullità dei contratti di locazione nonregistrati in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, della Leggen. 431/1998.È vero che tale norma si riferiva espressamente alle locazioniNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026abitative ma il dibattito giurisprudenziale si era esteso anche allelocazioni non abitative, da un lato, per applicazione analogica ma,soprattutto, in riferimento alla violazione di norme di portata generale(art. 53 Cost.) e di una nullità riconducibile all’art. 1418 cod. civ..In ogni caso, l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 346, della L. n.311 del 2004 aveva definitivamente chiarito che erano nulli tutti icontratti di locazione non registrati.A questo punto, il dibattito si faceva ancora più serrato e lagiurisprudenza si divideva sulla sanabilità (ex nunc o ex tunc) di dettanullità e, soprattutto, rilevava la differenza tra un contratto nonregistrato e un atto integrativo (anche contestuale) che prevedessesolo un canone maggiorato rispetto al contratto registrato.La questione, nell’ambito di una causa concernente una locazionead uso abitativo, con ordinanza n. 37/2014, depositata nel gennaio2014, della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, veniva rimessaalle Sezioni Unite perché le stesse risolvessero il contrastogiurisprudenziale creatosi sui predetti punti (nullità del contratto permancata registrazione e sua eventuale sanatoria; validità ed eventualepossibilità di sanatoria della scrittura integrativa di altra scritturaregistrata per fissare un canone maggiore al fine di eludere il fisco).L’ordinanza di remissione, oltre ad argomentare in modo diffusocirca la portata dell’art. 13 della Legge n. 431/98 e dell’art. 1, c. 346,della Legge n. 311/2004, enunciava un principio che verrà poi ripresointegralmente dalle successive sentenze delle Sezioni Unite n.18213/2015 (concernente una locazione ad uso abitativo) e n.23601/2017 (concernente una locazione ad uso non abitativo): l’esamedelle operazioni poste in essere dal contribuente deve essere in ognicaso compiuto alla stregua del principio desumibile dal relativoconcetto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (in materia fiscale,tra le altre, Corte di Giustizia 21.02.2016 in causa C-255/02), secondocui non possono trarsi benefici da operazioni che, seppur realmenteNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026volute e quand’anche immuni da invalidità, risultino, alla stregua di uninsieme di elementi obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo diottenere un indebito vantaggio fiscale, in difetto di ragionieconomicamente apprezzabili che le giustifichino, diverse dalla meraaspettativa di quel risparmio fiscale (tra le altre Cass. Sentenze n.21221/2016, SS.UU. n. 30055/2008, n. 5583/2011, n. 10807/2012, n.21390/2012, n. 27352/2013).Tale generale principio antielusivo trova il suo fondamento nell’art.53 della Costituzione, la cui ratio rende ultroneo l’eventualeaccertamento della simulazione, nella sua reale essenza, non potendoal riguardo influire ragioni economiche meramente marginali oteoriche, inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell’operazionerispetto al mero risparmio fiscale, come tali quindi inattendibili oassolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità (Cass. Sent. n.10257/2008).Detti principi, di natura evidentemente generale (quindi applicabilia tutti i contratti di locazione), sono stati infatti integralmente recepitidalle sentenze delle SS.UU. n. 18213/2015 e n. 23601/2017» (v.ricorso, pagg. 10 – 11).2.2. L’illustrazione del motivo prosegue poi con la criticadell’assunto secondo cui, nella specie, difetterebbe l’intento elusivopresupposto dai richiamati principi, osservandosi al riguardo che:a) era stata in realtà certamente elusa l’imposta di registro;b) il documento prodotto dal locatore (ossia la notifica delprovvedimento di tutela diretta ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) era statofornito su richiesta degli interessati nel novembre 2011 (quindi 10 annidopo la sottoscrizione dell'accordo integrativo) e non provava in ognicaso l’esenzione che, semmai, doveva essere provata con il depositodelle denunce dei redditi dei locatori; doveva pertanto aversi per certoche il locatore, all'epoca della sottoscrizione del contratto, fosseconvinto di dover pagare le imposte per intero e per questo mise inNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/20263. Con il terzo motivo ─ rubricato «nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento a quantodisposto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio in riferimento a quanto disposto dall’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione dell’art. 79 della legge n. 392/1978in riferimento a quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»─ i ricorrenti imputano alla Corte d’appello di non avere correttamenteesaminato gli atti difensivi predisposti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero diavere reputato tardivamente sollevata la questione della nullitàdell’accordo integrativo ai sensi dell’art. 79 l. n. 392 del 1978,nonostante tale profilo fosse già stato fatto valere nell’appello locatizioe sviluppato negli scritti difensivi nel presente giudizio diresponsabilità; si deduce, dunque, violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di un fattodecisivo.4. Con il quarto motivo ─ rubricato «violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento a quanto disposto dall’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio in riferimento a quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.» ─ i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia ritenutogenerica e non provata la quantificazione del danno ulteriore rispettoalle spese di appello, non valorizzando la documentazione e i calcoliprodotti circa le differenze di canone, la prescrizione già considerata inappello, nonché l’atto di precetto del locatore.5. Reputa il Collegio che le questioni poste dal ricorso, in particolarecon il secondo motivo, presentino profili di particolare rilievonomofilattico che ne rendono opportuna la trattazione in pubblicaudienza.Viene ancora una volta proposto il tema dei limiti del sindacato dilegittimità nei giudizi di responsabilità professionale dell’avvocato,Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026quando a essere censurata è la valutazione del giudice di merito inpunto di nesso causale tra la prestazione inadempiente dell’avvocato eil danno rappresentato dall’esito sfavorevole della causa(segnatamente, nella specie, il danno da lucro cessante rappresentatodal vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe potuto trarredalla condotta del professionista e che non si è realmente verificato peressere stata quella condotta omessa o non correttamente eseguita,danno che come tale non può essere empiricamente accertato).6. Il più recente approdo ricostruttivo in materia è allo statorappresentato dalla sentenza di questa Sezione n. 28903dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In tale pronuncia si è anzitutto ricordato che «in tema diresponsabilità professionale dell’avvocato la giurisprudenza di questaCorte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormaiconsolidato, che la valutazione sull’esistenza di una colpa professionaledeve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di unavalutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa oomessa, non potendo comunque l’avvocato garantirne l’esitofavorevole».Si è poi rilevata l’esistenza di un contrasto (ritenuto peraltro soloapparente) tra l’arresto di Cass. n. 3355 del 2014 (secondo cui «nellecause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, lamotivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognosticacirca il probabile esito dell’azione giudiziale che è stata malamenteintrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di unaprevisione probabilistica di contenuto tecnico giuridico. Ma nel giudiziodi cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotatidi un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa esserechiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici») e la successivaCass. n. 10320 del 2018, la quale — in motivato ed esplicito dissensorispetto a quel precedente — ha affermato che la valutazione compiutaNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026dal giudice di merito in ordine al possibile effetto favorevole, perl’assistito, dell’attività omessa dall’avvocato, possa essere sindacataqualora in essa si ravvisi un errore di sussunzione; ciò perché in quelcaso «l’accertamento demandato al Tribunale riguardava unaquestione di puro diritto».Si è infine rimarcato che «la giurisprudenza più recente ha datocontinuità, in modo che può definirsi compatto, all’opzioneinterpretativa di cui alla sentenza n. 3355 del 2014 (v. in tal senso leordinanze 14 novembre 2022, n. 33466, 25 luglio 2023, e 27 luglio2024, n. 21045)».Tutto ciò premesso, la sentenza n. 28903 del 2024 ha, da un lato,«ribadito» l’orientamento «maggioritario» (in base al quale lavalutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è unavalutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non èsindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizioche ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibileesito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente), ma dall’altroha ritenuto di dovervi aggiungere una precisazione.Ha infatti osservato che «non si può tuttavia escludere – dandocontinuità anche all’insegnamento contenuto nell’ordinanza n. 10320del 2018 – che, quando la valutazione giuridica compiuta dal giudice dimerito nello svolgimento del giudizio c.d. controfattuale si fonda su unpresupposto manifestamente e totalmente errato, simile errore nonpotrà essere ignorato. Spieghiamo quest’affermazione con un esempioche è volutamente assurdo, ma che può essere illuminante.Ammettiamo che l’avvocato abbia proposto ricorso per cassazione mache – proprio come nel caso odierno – abbia omesso di farsi firmare laprocura speciale, per cui il ricorso venga dichiarato, ovviamente,inammissibile. Se il giudice di merito, chiamato a valutare laresponsabilità del professionista per tale omissione, affermasse cheessa non sussiste perché il ricorso – ove pure fosse stato corredato diNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026procura speciale – sarebbe stato condannato all’inammissibilità pertardività, essendo stato proposto dieci giorni dopo il deposito dellasentenza di merito (termine palesemente errato), si tratterebbe di unaconclusione talmente assurda e non conforme a diritto che nonpotrebbe essere ignorata. In altri termini, come l’ordinanza n. 10320del 2018 ha affermato, se la questione posta al giudice di merito è dipuro diritto, l’errore di sussunzione potrà e dovrà essere consideratoanche nel giudizio di cassazione, pur rimanendo la valutazione giuridicadel giudice di merito tendenzialmente estranea al perimetro del giudiziodi legittimità».7. Ponendosi sulla scia di tale pronuncia, Cass. n. 32000 del09/12/2025, Rv. 677093, ha a sua volta ribadito che la motivazione delgiudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabileesito dell'azione giudiziale è bensì una valutazione connotata da uncontenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica dicontenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di responsabilitàprofessionale dell’avvocato tale valutazione, ancorché in diritto,assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questaCorte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in terminigiuridici, facendo salva «la sindacabilità della decisione di merito subspecie di error iuris per vizio di sussunzione nella sola eccezionaleipotesi in cui la valutazione del giudice di merito si fondi su unpresupposto manifestamente e totalmente errato, di modo che laquestione posta al giudice del merito sia di puro diritto» (ipotesi la cuiricorrenza ha escluso nel caso esaminato poiché «il ragionamentogiuridico addotto dai giudici di merito per escludere il nesso causalenon può certamente ritenersi connotato nei termini suindicati dimanifesta e irriducibile abnormità»).8. Ebbene, reputa il Collegio che la descritta apertura ad unpossibile sindacato di legittimità della valutazione prognostica delgiudice di merito passi attraverso un discrimine legato a parametri (laNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026«manifesta e totale erroneità» del ragionamento giuridico; l’essere la«conclusione talmente assurda e non conforme a diritto» da non poter«essere ignorata»; la «manifesta e irriducibile abnormità») che,sebbene evidentemente ispirati all’intento di relegare tale sindacato adipotesi eccezionali, si rivelano pur sempre vaghi e generici, finendo conl’aprire una breccia al principio che pure si dice in premessa di volerribadire (quello della insindacabilità del giudizio di merito, in quantogiudizio di fatto sull’esistenza o meno di un nesso di causa), la cuiampiezza rischia di essere allargata o ristretta a seconda dellavalutazione che si ritenga di poter compiere di volta in volta sullaplausibilità del ragionamento giuridico sotteso a quel giudizioprognostico.In tal modo tale apertura rischia al contempo di rivelarel’inconciliabilità dei due orientamenti che si dice invece di volerconciliare in quanto solo apparentemente contrastanti: quello(maggioritario e che si dice di voler sempre ribadire) che «esclude chequesta Corte possa essere chiamata a controllare l’esattezza delgiudizio prognostico in termini giuridici» e quello che invece ammettetale sindacato quando l’accertamento demandato al giudice del meritoriguardi una questione di «puro diritto».9. La fattispecie in esame rende particolarmente evidentel’esigenza di tornare nuovamente sul tema in sede nomofilattica.Il ragionamento giuridico posto a base del giudizio prognosticonegativo espresso da entrambi i giudici di merito fa leva invero —quanto meno anche — su un orientamento (quello che escludeva lanullità dell’accordo integrativo del canone) che, già nel tempo nel qualedeve collocarsi la valutazione prognostica postuma (l’appello tardivopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] venne depositato il 5 giugno 2014 ela sentenza che lo ha per tal motivo dichiarato inammissibile è del 26novembre 2014), era oggetto di riflessione critica, sfociata, conriferimento alle locazioni abitative, nell’ordinanza interlocutoria diNumero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026questa Sezione n. 37 del 03/01/2014, che ne investì le Sezioni Unite,le quali si pronunciarono l’anno dopo con la sentenza n. 18213 del2015.L’evoluzione giurisprudenziale successiva, sviluppando quelleriflessioni già attive nel 2014, ha poi acclarato l’erroneità e nonsostenibilità di quell’orientamento anche per le locazioni commerciali,in termini decisamente chiari e univoci (v. Cass., Sez. U., n. 23601 del09/10/2017; Cass., Sez. 3, n. 4922 del 02/03/2018).La regola giuridica posta a base del giudizio espresso dalla Corted’appello (almeno nella parte in cui questo fa leva sulla ritenutaprevedibile conferma della validità di quel patto aggiuntivo sul canone)si rivela, dunque, ex post certamente sbagliata; ma anche ex ante, almomento della prestazione erronea e della successiva sentenzareiettiva dell’appello, vi erano certamente in nuce segni che nelasciavano prevedere un probabile ripensamento o che comunque nonescludevano un possibile successo dell’appello, se ritualmenteproposto.10. Si tratta allora di stabilire se in una fattispecie cosìcaratterizzata possa oppure no ammettersi il sindacato del giudice dilegittimità sul ragionamento giuridico posto a base della valutazioneprognostica espressa dal giudice del merito.Una eventuale risposta affermativa dovrà anche porsi il problemadella sua conciliabilità con l’indirizzo che attribuisce alla valutazioneprognostica del giudice di merito consistenza di giudizio di fatto nonsindacabile in Cassazione.All’opposto, una risposta negativa dovrà anche porsi il problemadella sua conciliabilità con l’orientamento che ammette un possibilelimitato esercizio del sindacato di legittimità, in ipotesi di manifestaerroneità, almeno nel senso di chiarire le ragioni per le quali, in un casodel genere, la premessa giuridica posta a base della valutazione dimerito non possa ritenersi «manifestamente e totalmente erronea».Numero registro generale 26057/2024Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 22689/2026Data pubblicazione 04/07/2026 P.Q.Mrimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris