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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26964/2026

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orso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania,Sezione per i minorenni, ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizioabbreviato, in data 12 marzo 2025 dal Tribunale per i minorenni della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXXX inrelazione ai reati di concorso in lesioni personali volontarie e danneggiamento,commessi in data 28 gennaio 2024.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento.Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata e che risulta volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura degli elementi probatori emersi;che, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce ungiudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quandosia sorretto, come nel caso, in esame da logica e adeguata motivazione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.Deve, inoltre, essere ricordato che il minorenne che abbia propostoricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto odichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende(Sez.

U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704 – 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania,Sezione per i minorenni, ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizioabbreviato, in data 12 marzo 2025 dal Tribunale per i minorenni della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXXX inrelazione ai reati di concorso in lesioni personali volontarie e danneggiamento,commessi in data 28 gennaio 2024.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento.Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata e che risulta volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura degli elementi probatori emersi;che, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce ungiudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quandosia sorretto, come nel caso, in esame da logica e adeguata motivazione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.Deve, inoltre, essere ricordato che il minorenne che abbia propostoricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto odichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende(Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26964/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris