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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33210/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11079-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 877/34/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 2/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 661/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della sentenza emessa in favore del contribuente, ex art.2932 c.c., dal Tribunale di Benevento n. 1069/1996; il contribuente resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate, nel costituirsi, ha aderito al ricorso principale mediante ricorso incidentale adesivo [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto che il coobbligato solidale, [OSCURATO:PERSONA], aveva provveduto all’integrale pagamento della cartella di pagamento n. 01720110011157479000, su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede, offrendo copia della relativa documentazione, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

1.2. la Concessionaria e l'Agenzia delle entrate non hanno preso posizione su tale fatto sopravvenuto, potenzialmente idoneo a determinare la definizione dell'intera lite;

1.3. ritenuto pertanto opportuno provocare l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A. e l'Agenzia delle entrate sul fatto sopravvenuto summenzionato, con conseguente rinvio a nuovo ruolo a tal fine P.Q.M.

La Corte assegna alla ricorrente ed all’Agenzia delle entrate termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai fini delladefinizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11079-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 877/34/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 2/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 661/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della sentenza emessa in favore del contribuente, ex art.2932 c.c., dal Tribunale di Benevento n. 1069/1996; il contribuente resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate, nel costituirsi, ha aderito al ricorso principale mediante ricorso incidentale adesivo [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto che il coobbligato solidale, [OSCURATO:PERSONA], aveva provveduto all’integrale pagamento della cartella di pagamento n. 01720110011157479000, su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede, offrendo copia della relativa documentazione, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 1.2. la Concessionaria e l'Agenzia delle entrate non hanno preso posizione su tale fatto sopravvenuto, potenzialmente idoneo a determinare la definizione dell'intera lite; 1.3. ritenuto pertanto opportuno provocare l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A. e l'Agenzia delle entrate sul fatto sopravvenuto summenzionato, con conseguente rinvio a nuovo ruolo a tal fine P.Q.M. La Corte assegna alla ricorrente ed all’Agenzia delle entrate termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai fini delladefinizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,
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