CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per i delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la gravità delle condotte poste in essere dagli imputati precluda la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. peri. in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti), anche considerato il principio secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01); osservato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati e all'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d