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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01582/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099; cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099; cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 06
Sentenza Cassazione n. 01582/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris