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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 15381/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5188/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], N.18 - C/O ST.

LEG.

LESSONA, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1688/2017 depositata il 7 luglio 2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i., per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, relativi all’area di cui la società è proprietaria nel Comune di Montespertoli. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello, ritenendo non dovuti interessi e sanzioni.

Nella sentenza si legge che il prelievo fiscale di un terreno edificabile per cui non sia stata ancora completato l’iter procedimentale non può essere equiparato a quello per cui il relativo iter procedimentale si sia definitivamente perfezionato, sicché l’aspettativa di edificabilità non comporta, dal punto di vista fiscale, l’equiparazione all’edificabilità, ma solo l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente rispetto a quello dei terreni agricoli, dovendosi tenere conto dei tempi e delle incertezze delle procedure ancora in corso, che determinano una valutazione al ribasso.

In base a queste premesse il giudice a quo ha condiviso le conclusioni della delibera della giunta municipale n. 232 del 2011 che ha rivisto la tassazione, con opportune e convenienti riduzioni, ma, in considerazione delle considerazioni evolutive espresse, ha escluso la debenza di sanzioni ed interessi. 4.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente unitamente al legale rappresentante, anche in proprio.

5. Ha resistito con controricorso il Comune, che ha eccepito la inesistenza della notifica e l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza del ricorso, anche in considerazione della formulazione incerta dei quesiti e della omessa impugnazione della delibera della giunta municipale.

6. Fissata l'adunanza camerale del 3 aprile 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.

Risulta depositata una memoria die ricorrenti, che hanno replicato alle eccezioni del Comune, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

1. In via pregiudiziale deve essere rigettata l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, che è stata effettuata dal difensore di parte ricorrente, ai sensi della legge n. 53 del 1994, a mezzo posta, nei confronti di parte resistente, presso il domicilio eletto dal Comune nel giudizio di merito.

In primo luogo deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., Sez.

U. civ., 20/07/2016, n. 14916).

Non risulta, inoltre, pertinente il richiamo alla disciplina del processo tributario ed alla notifica ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, atteso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amora non ha proceduto alla notifica mediante consegna diretta dell’atto al destinatario, ma piuttosto a mezzo del servizio postale, in modo del tutto rituale, come confermato proprio dal precedente invocato da parte ricorrente, nella cui motivazione si legge che “il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle [OSCURATO:PERSONA] va … notificato nelle forme del codice di procedura civile, salvo il disposto della legge n. 53 del 1994, e successive modificazioni - notificazione ad opera dell'avvocato a mez zo del servizio postale o di posta elettronica certificata, o mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte).

2. Del tutto irrilevanti risultano, in ordine all’ammissibilità del ricorso, eventuali imperfezioni nella formulazione dei quesiti di diritto, posto che l’art. 366-bis cod.proc.civ. non è applicabile al presente ricorso, che si riferisce ad un provvedimento pubblicato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione.

Difatti, l’art. 58 della l. n. 69 del 2009 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47 - tra cui l’abrogazione dell’art. 366-bis cod.proc.civ. - si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., oltre che 112 e 132 cod.proc.civ., in considerazione della motivazione contraddittoria ed insufficiente della sentenza, che, pur contenendo un dispositivo di parziale accoglimento dell’appello, si limita ad escludere la debenza di interessi e sanzioni (domanda neppure formulata), senza, invece, in alcun modo pronunciarsi sulla debenza del tributo i.c.i. relativamente ad un terreno giuridicamente inedificabile da anni.

4. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1,2 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992, 59, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, 2, 3 e ss. legge n. 212 del 2000, 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui si è ritenuta sussistente, senza alcuna esplicitazione delle argomentazioni in proposito, la vocazione edificatoria attribuita al terreno dal piano regolatore comunale del 2002, sebbene giuridicamente superata dal vincolo di inedificabilità impresso all’area dall’art. 36 del piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione Toscana nel 2007 ed in seguito dal piano strutturale approvato dal Comune nel 2011, chiedendo anche di sollevare incidente di costituzionalità. 5.Con il quarto ed il quinto motivo i ricorrenti hanno lamento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., visto che la sentenza ha omesso ogni pronuncia sulle censure di appello, formulate in via subordinata, in cui si è evidenziata l’illegittimità degli atti impugnati per avere, da un lato, differenziato l’inedificabilità conseguente al piano di indirizzo territoriale e l’inedificabilità conseguente al piano strutturale ai fini del regime di abbattimento applicabile al terreno del ricorrente, anziché applicare in maniera unitaria lo stesso criterio dell’abbattimento in misura del 75%, e, dall’altro lato, determinato il valore dell’area, in base a criteri teorici superiori a quelli reali di mercato.

6. Risulta fondata la prima delle censure formulate con assorbimento di tutte le altre.

La motivazione della presente sentenza consiste, difatti, nel solo e mero rinvio all’orientamento di Cass., Sez.

U. civ., 30/11/2006, n. 25506, secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi: l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

In base a tale precedente, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’operato del Comune, espresso nella delibera della giunta n. 232 del 2 novembre 2011 (il cui contenuto non è stato neppure illustrato), senza soffermarsi né sul piano di indirizzo regionale né di quello strutturale comunale allegati dal ricorrente nel corso di giudizio – non solo sul loro valore giuridico, sui loro rapporti con il piano regolatore, ma soprattutto sulle misure con essi concretamente adottate – sicché non vi è alcuna spiegazione circa la loro effettiva portata e la loro incidenza sulla edificabilità astratta o concreta delle aree in esame.

Tale motivazione risulta, in definitiva, meramente apparente ed apodittica, in quanto prescinde del tutto dagli elementi di fatto e di diritto addotti dalla parte.

Pertanto, la sentenza della Commissione tributaria regionale ha solo apparentemente fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, non avendo affrontato la dedotta questione della inedificabilità assoluta dei terreni oggetto di causa, né quella concernente i rapporti tra il piano regolatore comunale e quello successivo di indirizzo regionale (v.

Cass., Sez.

V, 14 giugno 2017, n. 25569, che ha risolto una questione del tutto analoga alla presente nello stesso senso).

7. Va, del resto, ricordato che sul medesimo territorio possano insistere una pluralità di atti di pianificazione, aventi oggetto e finalità differenti, ovvero provenienti da amministrazioni diverse e dotate ognuna di proprie distinte competenze.

Ruolo dell'interprete è risolvere i potenziali conflitti che possono sorgere tra disposizioni fra loro incompatibili, contenute nei diversi piani, secondo criteri di volta in volta individuati (gerarchico, cronologico, di competenza) e secondo differenti modalità di risoluzione del conflitto (prevalenza, coordinamento, adeguamento).

Per quanto concerne il rapporto tra piano regolatore comunale e piano paesaggistico regionale soccorre una norma di legge, precisamente il d.lgs. n. 42 del 2004, art. 145 (c.d. codice dei beni culturali e delpaesaggio), in forza della quale «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156, non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».

Il conflitto viene, dunque, risolto nel senso della assoluta prevalenza delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, comunque denominato, sulla pianificazione urbanistica comunale.

Sussiste, quindi, la necessità di verificare le prescrizioni di altri piani territoriali, prevalenti rispetto al piano urbanistico regolatore.

Tale necessità non si pone in alcun modo in contraddizione con la richiamata sentenza n. 25506del 20 06 delle Sezioni Unite di questa Corte, che si è, in sostanza, limitata ad individuare il momento temporale, inteso come stato di avanzamento dell'iter procedimentale di approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica o territoriale, in relazione al quale un'area può considerarsi come edificabile dal punto di vista dell'imposizione fiscale, ma non ha affrontato il tema della relazioni tra piani paesistici e piani urbanistici (v.

Cass., Sez. civ. 5, 14/12/2019, n. 33012, secondo cui, in tema di i.c.i., ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto a un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo).

Proprio alla luce di tali principi Cass., Sez. civ. 5, 20/12/2019, n. 34242, ha affermato che, in tema di ICI, deve escludersi la natura edificabile di un'area che tale sia in base al piano regolatore generale, ma per la quale il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (così anche Cass., Sez. civ. 5, 18/09/2019, n. 23206, secondo cui, in tema di i.c.i., per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale).

Da tali premesse deriva che la decisione della presente controversia non può prescindere dall’esame del piano di indirizzo regionale, adottato, secondo le allegazioni concordi delle parti, nel 2007, dall’esame dei suoi rapporti con il piano regolatore del Comune, alla luce non solo della disciplina generale, ma soprattutto del suo contenuto concreto, che deve, quindi, essere esaminato e valutato nella motivazione della sentenza.

7. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di tutti gli altri, e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri; cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5188/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], N.18 - C/O ST. LEG. LESSONA, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1688/2017 depositata il 7 luglio 2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i., per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, relativi all’area di cui la società è proprietaria nel Comune di Montespertoli. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello, ritenendo non dovuti interessi e sanzioni. Nella sentenza si legge che il prelievo fiscale di un terreno edificabile per cui non sia stata ancora completato l’iter procedimentale non può essere equiparato a quello per cui il relativo iter procedimentale si sia definitivamente perfezionato, sicché l’aspettativa di edificabilità non comporta, dal punto di vista fiscale, l’equiparazione all’edificabilità, ma solo l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente rispetto a quello dei terreni agricoli, dovendosi tenere conto dei tempi e delle incertezze delle procedure ancora in corso, che determinano una valutazione al ribasso. In base a queste premesse il giudice a quo ha condiviso le conclusioni della delibera della giunta municipale n. 232 del 2011 che ha rivisto la tassazione, con opportune e convenienti riduzioni, ma, in considerazione delle considerazioni evolutive espresse, ha escluso la debenza di sanzioni ed interessi. 4.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente unitamente al legale rappresentante, anche in proprio. 5. Ha resistito con controricorso il Comune, che ha eccepito la inesistenza della notifica e l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza del ricorso, anche in considerazione della formulazione incerta dei quesiti e della omessa impugnazione della delibera della giunta municipale. 6. Fissata l'adunanza camerale del 3 aprile 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. Risulta depositata una memoria die ricorrenti, che hanno replicato alle eccezioni del Comune, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO 1. In via pregiudiziale deve essere rigettata l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, che è stata effettuata dal difensore di parte ricorrente, ai sensi della legge n. 53 del 1994, a mezzo posta, nei confronti di parte resistente, presso il domicilio eletto dal Comune nel giudizio di merito. In primo luogo deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., Sez. U. civ., 20/07/2016, n. 14916). Non risulta, inoltre, pertinente il richiamo alla disciplina del processo tributario ed alla notifica ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, atteso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amora non ha proceduto alla notifica mediante consegna diretta dell’atto al destinatario, ma piuttosto a mezzo del servizio postale, in modo del tutto rituale, come confermato proprio dal precedente invocato da parte ricorrente, nella cui motivazione si legge che “il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle [OSCURATO:PERSONA] va … notificato nelle forme del codice di procedura civile, salvo il disposto della legge n. 53 del 1994, e successive modificazioni - notificazione ad opera dell'avvocato a mez zo del servizio postale o di posta elettronica certificata, o mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte). 2. Del tutto irrilevanti risultano, in ordine all’ammissibilità del ricorso, eventuali imperfezioni nella formulazione dei quesiti di diritto, posto che l’art. 366-bis cod.proc.civ. non è applicabile al presente ricorso, che si riferisce ad un provvedimento pubblicato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione. Difatti, l’art. 58 della l. n. 69 del 2009 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47 - tra cui l’abrogazione dell’art. 366-bis cod.proc.civ. - si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., oltre che 112 e 132 cod.proc.civ., in considerazione della motivazione contraddittoria ed insufficiente della sentenza, che, pur contenendo un dispositivo di parziale accoglimento dell’appello, si limita ad escludere la debenza di interessi e sanzioni (domanda neppure formulata), senza, invece, in alcun modo pronunciarsi sulla debenza del tributo i.c.i. relativamente ad un terreno giuridicamente inedificabile da anni. 4. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1,2 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992, 59, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, 2, 3 e ss. legge n. 212 del 2000, 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui si è ritenuta sussistente, senza alcuna esplicitazione delle argomentazioni in proposito, la vocazione edificatoria attribuita al terreno dal piano regolatore comunale del 2002, sebbene giuridicamente superata dal vincolo di inedificabilità impresso all’area dall’art. 36 del piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione Toscana nel 2007 ed in seguito dal piano strutturale approvato dal Comune nel 2011, chiedendo anche di sollevare incidente di costituzionalità. 5.Con il quarto ed il quinto motivo i ricorrenti hanno lamento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., visto che la sentenza ha omesso ogni pronuncia sulle censure di appello, formulate in via subordinata, in cui si è evidenziata l’illegittimità degli atti impugnati per avere, da un lato, differenziato l’inedificabilità conseguente al piano di indirizzo territoriale e l’inedificabilità conseguente al piano strutturale ai fini del regime di abbattimento applicabile al terreno del ricorrente, anziché applicare in maniera unitaria lo stesso criterio dell’abbattimento in misura del 75%, e, dall’altro lato, determinato il valore dell’area, in base a criteri teorici superiori a quelli reali di mercato. 6. Risulta fondata la prima delle censure formulate con assorbimento di tutte le altre. La motivazione della presente sentenza consiste, difatti, nel solo e mero rinvio all’orientamento di Cass., Sez. U. civ., 30/11/2006, n. 25506, secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi: l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. In base a tale precedente, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’operato del Comune, espresso nella delibera della giunta n. 232 del 2 novembre 2011 (il cui contenuto non è stato neppure illustrato), senza soffermarsi né sul piano di indirizzo regionale né di quello strutturale comunale allegati dal ricorrente nel corso di giudizio – non solo sul loro valore giuridico, sui loro rapporti con il piano regolatore, ma soprattutto sulle misure con essi concretamente adottate – sicché non vi è alcuna spiegazione circa la loro effettiva portata e la loro incidenza sulla edificabilità astratta o concreta delle aree in esame. Tale motivazione risulta, in definitiva, meramente apparente ed apodittica, in quanto prescinde del tutto dagli elementi di fatto e di diritto addotti dalla parte. Pertanto, la sentenza della Commissione tributaria regionale ha solo apparentemente fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, non avendo affrontato la dedotta questione della inedificabilità assoluta dei terreni oggetto di causa, né quella concernente i rapporti tra il piano regolatore comunale e quello successivo di indirizzo regionale (v. Cass., Sez. V, 14 giugno 2017, n. 25569, che ha risolto una questione del tutto analoga alla presente nello stesso senso). 7. Va, del resto, ricordato che sul medesimo territorio possano insistere una pluralità di atti di pianificazione, aventi oggetto e finalità differenti, ovvero provenienti da amministrazioni diverse e dotate ognuna di proprie distinte competenze. Ruolo dell'interprete è risolvere i potenziali conflitti che possono sorgere tra disposizioni fra loro incompatibili, contenute nei diversi piani, secondo criteri di volta in volta individuati (gerarchico, cronologico, di competenza) e secondo differenti modalità di risoluzione del conflitto (prevalenza, coordinamento, adeguamento). Per quanto concerne il rapporto tra piano regolatore comunale e piano paesaggistico regionale soccorre una norma di legge, precisamente il d.lgs. n. 42 del 2004, art. 145 (c.d. codice dei beni culturali e delpaesaggio), in forza della quale «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156, non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette». Il conflitto viene, dunque, risolto nel senso della assoluta prevalenza delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, comunque denominato, sulla pianificazione urbanistica comunale. Sussiste, quindi, la necessità di verificare le prescrizioni di altri piani territoriali, prevalenti rispetto al piano urbanistico regolatore. Tale necessità non si pone in alcun modo in contraddizione con la richiamata sentenza n. 25506del 20 06 delle Sezioni Unite di questa Corte, che si è, in sostanza, limitata ad individuare il momento temporale, inteso come stato di avanzamento dell'iter procedimentale di approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica o territoriale, in relazione al quale un'area può considerarsi come edificabile dal punto di vista dell'imposizione fiscale, ma non ha affrontato il tema della relazioni tra piani paesistici e piani urbanistici (v. Cass., Sez. civ. 5, 14/12/2019, n. 33012, secondo cui, in tema di i.c.i., ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto a un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo). Proprio alla luce di tali principi Cass., Sez. civ. 5, 20/12/2019, n. 34242, ha affermato che, in tema di ICI, deve escludersi la natura edificabile di un'area che tale sia in base al piano regolatore generale, ma per la quale il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (così anche Cass., Sez. civ. 5, 18/09/2019, n. 23206, secondo cui, in tema di i.c.i., per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale). Da tali premesse deriva che la decisione della presente controversia non può prescindere dall’esame del piano di indirizzo regionale, adottato, secondo le allegazioni concordi delle parti, nel 2007, dall’esame dei suoi rapporti con il piano regolatore del Comune, alla luce non solo della disciplina generale, ma soprattutto del suo contenuto concreto, che deve, quindi, essere esaminato e valutato nella motivazione della sentenza. 7. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di tutti gli altri, e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri; cassa la
Sentenza Cassazione n. 15381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris