CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 42103/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 21.04.2015, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625 n.4 e 5 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi 9 di reclusione e 300,00 euro di multa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], Basso marco e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n.4 in quanto il furto aveva ad oggetto beni contenuti nella cassaforte del negozio che veniva dimenticata aperta dalla proprietaria della gioielleria; gli imputati hanno quindi solo approfittato della distrazione della persona offesa non ponendo in essere alcun comportamento di destrezza. 4. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 5.11 motivo riguardante la sussistenza dell'aggravante della destrezza è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente e compiutamente sulla base della ricostruzione dei fatti e la valutazione complessiva della condotta, ha qualificato il furto aggravato dalla destrezza in quanto gli imputati hanno posto in essere, condotte volte a provocare, con varie scuse ( fol 3 e 4), l'allontanamento degli addetti alle vendite dalla cassaforte in modo da rimanere soli nel negozio al cospetto della cassaforte aperta da cui materialmente la Renar aveva sottratto gli oggetti d'oro, mentre [OSCURATO:PERSONA] vigilava e fungeva da palo, uscendo poi tutti e tre dal locale senza aver acquistato nulla: hanno pertanto posto in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere e ad eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" ( Cfr. Sez. 4 - , n. 139 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277952 - 01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali .e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Don ella Ferr jr_ i [OSCURATO:PERSONA] 1ria Ciampi DIY G9