CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; gli atti, il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa dalla difesa dei rir:orrente con ia quale è stata ribadita Vammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto primo, legato alla mancata disposizione della perizia grafologica sollecitata dalla difesa i rno1.ivi c_t: appello, risufta disatteso all'esito di una coerente e puntuale valutazione della non essenzialità decisoria dell'incombente alla luce degli elementi già acquisiti, valutazione cel resto il cui percorso logico di riferimento non risulta sottoposto a critiche specifiche dall'impugnazione; h secondo, legato ai giudizio di responsabilità per i capi c), e), contiene una generica critica pporto probatorio evocato dai giudici del merito a sostegno della condanna, trascurando di operare concreti riferimenti al portato del dato (le deposizioni dei testi Montefusco e D'Alterio) r;s e rt- iva mente travisato, non potendo bastare ai fine ia mera allegazione delle relative l:iattimeptali; terzo denunzia profili di contraddittorietà della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato smentisce senza incertezze; guaito adduce in relazione ai capo f) ragioni di doglianza non prospettate con la dovuta speciliottà in appello e comunque manifestamente infondate perchè non puntualmente coerenti alle ragioni di ritenuta responsabilità riferite per tale capo, messe in luce dalla sentenza di primo grado ( si vedano i riferimenti agli atti di pignoramento descritti nel relativo capo di imputazione e nchianiati aita pagina 13, phrno capoverso, ultimi due riferimenti nonché l'argomentare svolto conte.stazione e>: art 494 cod. per alla paena 17, aai terzo capoverso; e cornressivarriente richiamate da quella di appello, non messe in discussione dal tenore delle alichiarazioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], richiamate dalla doglianza; esisto in quanto manifestamente infondato perché, con riguardo alla disposta confisca, nà affrontate e d:sattese con argornentazioni punIwa!i e g ..uridicarnente cornette ttc; ce: rneHto rilevato che alla declaratoria di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art 616 comma (:)p nei termini precisati dal dispositivo P.Q.;\/1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il