CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11213-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I DANMARK, [OSCURATO:PERSONA] 3F, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso l'ordinanza n. R.G. 341/2019 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza; conseguenze di legge. Ric. 2020 n. 11213 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro in data 18 febbraio 2020, il giudice monocratico ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 295 cpc, e comunque ai sensi dell'art. 337 comma 2 cpc, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Catania relativo al diniego di riconoscimento ed esecuzione in Italia della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria danese costituente il titolo esecutivo del giudizio di opposizione all'esecuzione; In particolare 1'8 dicembre 2017, a conclusione del procedimento svoltosi in Danimarca, il Tribunale del Lavoro danese ha emesso una condanna nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito "[OSCURATO:SOCIETA]") al pagamento di una sanzione pecuniaria di poco meno di 2 milioni di Euro in favore delle Associazioni sindacali danesi "Landsorganisationen I Danmark" e "[OSCURATO:PERSONA] (di seguito "[OSCURATO:PERSONA] danesi") . Tale sentenza danese ha dato luogo a due azioni: una domanda preventiva di diniego del riconoscimento ed esecuzione della sentenza danese per palese contrarietà della sentenza danese all'ordine pubblico internazionale - secondo quanto previsto dagli artt. 45, 46 e 47 del [OSCURATO:PERSONA] I bis - da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ed una azione esecutiva con precetto notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di Euro 1.884.285,51 da parte delle [OSCURATO:PERSONA] relativo alla medesima sentenza danese con successiva opposizione all'esecuzione di [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che impugna l'ordinanza con istanza di regolamento affidata a tre motivi, il giudice del lavoro di Siracusa, invece di sospendere il giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe dovuto dichiararlo estinto dato che in primo grado il Tribunale ordinario di Siracusa aveva accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di diniego di riconoscimento ed esecuzione della sentenza danese per contrarietà all'ordine pubblico dello Stato Italiano. Al contrario il giudice avrebbe immotivatamente sospeso il giudizio senza così liberare la somma di circa 3 milioni di euro tuttora vincolata a seguito del precetto delle Associazioni sindacali danesi. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell'art. 380-ter cod. proc. civ. con le quali si chiede alla Corte di re4spiingere il ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l'ordinanza di sospensione qui impugnata è palesemente illegittima perché è stata emessa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. senza che fossero ravvisabili i necessari presupposti propri della sospensione necessaria in quanto il procedimento sospeso ed il procedimento di appello sono in realtà cause aventi lo stesso oggetto e cioè il diritto o meno ad eseguire in Italia la sentenza danese. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del regolamento n. 1215/2012 UE e dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La litispendenza dedotta nel paragrafo precedente sarebbe la diretta conseguenza del grave errore del Giudice del Lavoro (e quindi del Giudice dell'Esecuzione) di Siracusa, il quale ha disapplicato il Reg. Bruxelles I bis ed ha applicato il tradizionale dualismo merito-esecuzione, congenito alla nostra disciplina processuale interna. Per l'effetto, è stata manifestamente violata una norma gerarchicamente superiore ed il cui rispetto è sancito all'art. 117 della Costituzione. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. per non avere il giudice palesato l'iter logico seguito e le ragioni del provvedimento. L'istanza di regolamento di competenza per litispendenza è infondata. In ordine al primo motivo occorre precisare che le due cause, di cui una in primo grado e l'altra in grado di appello, pendenti quindi davanti a giudici diversi non hanno lo stesso oggetto: una riguarda il riconoscimento nel nostro ordinamento della sentenza straniera che accerta il credito mentre l'altra è un procedimento di opposizione all'esecuzione della medesima sentenza e pertanto, considerata la necessità di prevenire un eventuale contrasto di giudicato, appare ragionevole il provvedimento di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Appello, tanto più che il giudice sebbene abbia fatto riferimento all'art. 295 cpc, nel senso di intravedere un chiaro rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi, ha in realtà citato anche l'art.337 cpc e in relazione a questa norma ha disposto la sospensione del processo come emerge chiaramente dalla sia pure sintetica motivazione soprattutto se la si mette a confronto con la giurisprudenza di legittimità di recente ribadita dalle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 21763 del 29 luglio 2021) secondo cui, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. Il secondo motivo è infondato.Infatti il Regolamento (UE) n. 1215/2012 ha parzialmente modificato le disposizioni precedentemente racchiuse nel Regolamento (CE) n. 44/2001, prevedendo l'efficacia esecutiva ipso iure dei provvedimenti giurisdizionali emessi in altri Stati membri, in precedenza attribuibile solo previo esperimento della procedura di exequatur. L'automatismo così introdotto non si estende, al contrario, agli effetti dei provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere di cui agli artt. 45 e 47 del Regolamento, la cui definitiva efficacia soggiace al passaggio in giudicato, trattandosi di giudizi che trovano la loro collocazione nel contesto nazionale nel quale sono regolati e che hanno proprio la finalità di accertare la fondatezza dei limiti opposti, come nel caso in esame, all'operatività del principio di esecutività diretta delle decisioni giudiziarie emesse nello spazio di giustizia dell'Unione europea. Pertanto nella vicenda che qui ci occupa, si assiste attualmente alla contemporanea pendenza tra le medesime parti dei giudizi radicati dinanzi a Uffici giudiziari diversi e in gradi diversi, circostanza, questa, che integra un chiaro caso di continenza, ai sensi dell'art. 39, co. 2, c.p.c. Tale circostanza risulta pienamente integrata nel caso di specie, in ragione del fatto che tra l'azione proposta per l'accertamento della sussistenza di motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione della Sentenza danese (attualmente pendente in seconde cure dinanzi alla Corte d'appello di Catania) e l'opposizione all'esecuzione promossa da controparte ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., ivi compresa la successiva fase di merito di cui all'art. 618 c.p.c., esiste un indiscutibile rapporto di pregiudizialità-dipendenza. In ordine al terzo motivo, affinché si possa parlare di mancanza della motivazione agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod.proc. civ., "occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum" (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2009, n. 20112). Nella fattispecie il giudice ha indicato sinteticamente i motivi della decisione citando le norme e chiarendo così del tutto comprensibilmente l'iter logico seguito. Per quanto sopra deve essere rigettata l'istanza proposta in sostanziale conformità con la richiesta del Procuratore Generale. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito all'esito del giudizio di merito. P.Q.M. Rigetta l'istanza di regolamento di competenza per litispendenza. Spese al giudice di merito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 12 ottobre 2021 21 Presidente G• cintor i DE