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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1971

Cassazione n. 29544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1971 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le doglianze di cui al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], facenti leva sull'attuale occupazione del suddetto in forza di contratto a tempo determinato dal 15.2.22 al 30.6.22, che sarebbe ostacolata dalle prescrizioni connesse alla concessa detenzione domiciliare, sono aspecifiche a fronte della motivazione del Tribunale di sorveglianza di Roma in composizione monocratica ratificata dallo stesso Tribunale in composizione collegiale, che rileva alla data del 16 novembre 2021 (di emissione del provvedimento) l'assenza di un'attività lavorativa e di documentazione di prospettiva risocializzante (e, quindi, di circostanze giustificative della più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, pertanto negata).

Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1971 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le doglianze di cui al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], facenti leva sull'attuale occupazione del suddetto in forza di contratto a tempo determinato dal 15.2.22 al 30.6.22, che sarebbe ostacolata dalle prescrizioni connesse alla concessa detenzione domiciliare, sono aspecifiche a fronte della motivazione del Tribunale di sorveglianza di Roma in composizione monocratica ratificata dallo stesso Tribunale in composizione collegiale, che rileva alla data del 16 novembre 2021 (di emissione del provvedimento) l'assenza di un'attività lavorativa e di documentazione di prospettiva risocializzante (e, quindi, di circostanze giustificative della più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, pertanto negata). Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.