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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 36534/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33157-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2019; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33157/2019 Numero sezionale 9964/2021 Numero di raccolta generale 36534/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Catania con ordinanza del 15 luglio 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall’erario per l’attività svolta dall’opponente in favore dell’assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di liquidazione dell’equo indennizzo ex legge n. 89/2001.

A tal fine si riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 2058/2015, il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che, una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non aveva più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva (dovendosi altresì tenere conto che nel procedimento di cui alla cd.

Legge Pinto il termine ultimo coincide con la stessa proposizione del ricorso, attesa la struttura monitoria del giudizio).

Avverso tale ordinanza propone [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo illustrato da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Ric. 2019 n. 33157 sez.

M2 - ud. 12-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33157/2019 Numero sezionale 9964/2021 Numero di raccolta generale 36534/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002.

Si deduce che la novella dell’art. 83 apportata dalla legge n. 208/2015 non può essere intesa come volta ad introdurre una preclusione al potere di liquidazione dei compensi maturati a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato una volta che la causa cui si riferisce la pretesa, sia stata decisa.

La soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito è avversata dalla stessa interpretazione che è stata offerta della norma da parte del Ministero della Giustizia e contravviene ad elementari principi di economia processuale.

Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf.

Cass. n. 2211/2020).

Ric. 2019 n. 33157 sez.

M2 - ud. 12-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33157/2019 Numero sezionale 9964/2021 Numero di raccolta generale 36534/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 33157 sez.

M2 - ud. 12-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33157-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2019; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33157/2019 Numero sezionale 9964/2021 Numero di raccolta generale 36534/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Catania con ordinanza del 15 luglio 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall’erario per l’attività svolta dall’opponente in favore dell’assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di liquidazione dell’equo indennizzo ex legge n. 89/2001. A tal fine si riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 2058/2015, il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che, una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non aveva più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva (dovendosi altresì tenere conto che nel procedimento di cui alla cd. Legge Pinto il termine ultimo coincide con la stessa proposizione del ricorso, attesa la struttura monitoria del giudizio). Avverso tale ordinanza propone [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo illustrato da memorie. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ric. 2019 n. 33157 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33157/2019 Numero sezionale 9964/2021 Numero di raccolta generale 36534/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002. Si deduce che la novella dell’art. 83 apportata dalla legge n. 208/2015 non può essere intesa come volta ad introdurre una preclusione al potere di liquidazione dei compensi maturati a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato una volta che la causa cui si riferisce la pretesa, sia stata decisa. La soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito è avversata dalla stessa interpretazione che è stata offerta della norma da parte del Ministero della Giustizia e contravviene ad elementari principi di economia processuale. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020). Ric. 2019 n. 33157 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33157/2019 Numero sezionale 9964/2021 Numero di raccolta generale 36534/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 33157 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B