CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 32435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6277-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1643/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 17.12.2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. due contratti preliminari di acquisto di altrettante quote di comproprietà indivisa di complessi immobiliari a destinazione alberghiera ed invocavano la dichiarazione di nullità di detti negozi per impossibilità di individuazione del loro oggetto, o in subordine la loro inefficacia per decorso del termine essenziale in essi previsto, o ancora la loro risoluzione per inadempimento della società promittente venditrice, con condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme percepite dagli attori. Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. In subordine, chiedeva la condanna degli attori a restituire le somme percepite a fronte della disposizione dell’utilizzo delle suiteoggetto dei due preliminari. Con ordinanza del 15.7.2016 il Tribunale di Torino accoglieva tanto la domanda principale, dichiarando la nullità dei contratti per indeterminatezza del loro oggetto, che la riconvenzionale subordinata, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo versato dagli attori, detratta la somma percepita dagli stessi per la disposizione delle suite. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, gli originari attori. Con la sentenza impugnata, n. 1643/2017, la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1346, 2826 e 2659 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le indicazioni contenute nei due contratti preliminari di cui è causa non fossero sufficienti ad individuare con certezza il loro oggetto. A parere della ricorrente, infatti, la clausola del contratto preliminare deve consentire di individuare il progetto negoziale nei suoi elementi essenziali, anche mediante riferimento ad elementi esterni al contratto, e nella specie il bene compromesso, rappresentato da una quota millesimale indivisa, era indicato e descritto nella scheda dati allegata ai due contratti di cui è causa. La Corte di Appello avrebbe dunque errato, perché non avrebbe esaminato le pattuizioni di cui si discute nella loro interezza, e non si sarebbe, in tal modo, avveduta che i regolamenti delle comproprietà richiamate dai due preliminari contenevano le planimetrie dei due complessi alberghieri, i riferimenti catastali e la tabella dei codici e dei periodi da utilizzare per individuare, in concreto, il periodo di utilizzo turnario del bene oggetto del singolo contratto preliminare. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che gli originari attori avevano potuto disporre dei beni oggetto dei due preliminari di cui è causa, percependo anche i relativi compensi. L’oggetto dei contratti oggetto del giudizio, dunque, era pienamente individuabile e comunque noto al promissario acquirente. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che gli elementi contenuti nei due preliminari di cui è causa non fossero idonei ad individuare con esattezza il periodo e la quota ideale di godimento oggetto del contratto (cfr. pagg. 16 e s. della sentenza impugnata). La ricorrente, nell’attingere tale statuizione, non richiama testualmente il contenuto dei due preliminari, nè dei documenti che sostiene esser stati ad essi acclusi, o comunque in essi richiamati. Le due censure, di conseguenza, difettano del necessario grado di specificità, poiché il collegio non è posto in grado di verificare la decisività del vizio denunziato. In termini, merita di essere ribadito il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14784del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L , Sentenza n. 4980del 04/03/2014 Rv. 630291). In aggiunta, la società ricorrente non deduce di aver depositato, agli atti del giudizio di merito, la copia dei regolamenti e delle schede che sarebbero state allegate ai due contratti preliminari di cui è causa, né dimostra che detti documenti fossero stati sottoscritti dai promissari acquirenti, i quali, nel controricorso, contestano espressamente di averli firmat i (cfr. pag. 6) e sostengono di non aver mai usufruito delle suites oggetto dei due negozi (cfr. pag. 3). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti comeper legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del