CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 6 novembre 2020, in parziale riforma delle decisioni con le quali il Tribunale di Forlì 111 marzo 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile della contravvenzione di guida senza patente, fatto commesso il 18 dicembre 2016, ed il Tribunale di Forlì il 25 giugno 2019 la ha riconosciuto colpe- vole dell'ulteriore reato di guida senza patente, fatto commesso il 15 ottobre 2016, riconosciuta la continuazione tra i fatti, ha rideterminato in senso migliorativo per l'imputato la sanzione complessivamente inflitta; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione alla omissione di riforma dell'ammenda. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata, ergo: inammissibile, sotto un duplice profilo. 3.1. In primo luogo, si tratta di ricorso personale presentato il 19 dicembre 2020, cioè dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 3.2. Inoltre, la sentenza impugnata, infatti, è. stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concorde- mente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (p. 1 della decisione impugnata). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede la decla- ratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da adottarsi de plano.5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anc:he quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.