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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 30302/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 628/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42474/2024 [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria con cui ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 29 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], per difetto di interesse a impugnare, avverso l’ordinanza emessa in data 7 maggio 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro con cui era stata rigettata l’istanza volta a ottenere il dissequestro della provvista giacente sul libretto di deposito di risparmio n. 49434832 intestato alla coniuge.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché sostiene di essere legittimato ad agire e di avere interesse perché le somme sequestrate sul conto erano le sue e gli erano state attribuite a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione.

Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, perché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile unicamente alla soddisfazione della pretesa e non integra quindi un'ipotesi di soccombenza (Cass., Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691-94), CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30302/2025 Roma, lì, 04/09/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, 09/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 628/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42474/2024 [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria con cui ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 29 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], per difetto di interesse a impugnare, avverso l’ordinanza emessa in data 7 maggio 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro con cui era stata rigettata l’istanza volta a ottenere il dissequestro della provvista giacente sul libretto di deposito di risparmio n. 49434832 intestato alla coniuge. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché sostiene di essere legittimato ad agire e di avere interesse perché le somme sequestrate sul conto erano le sue e gli erano state attribuite a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, perché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile unicamente alla soddisfazione della pretesa e non integra quindi un'ipotesi di soccombenza (Cass., Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691-94), CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30302/2025 Roma, lì, 04/09/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, 09/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris