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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09827/2026

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ante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1989/19 della Commissione TributariaRegionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno,pubblicata in data 7 marzo 2019.Udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata diNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026Salerno, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 1216/17 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati respinti i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- avverso due avvisi dipagamento, aventi ad oggetto la tassa per lo smaltimento deirifiuti, non versata, per le annualità 2013 e 2014, in relazionead un immobile ubicato in Pellezzano (SA).2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3.

Il Comune di Pellezzano ha resistito, depositandocontroricorso ed eccependo l’infondatezza in fatto ed in dirittodelle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147 del2003, per avere la corte regionale campana ritenuto,contrariamente al vero, che non fosse stata resa ladimostrazione dell’applicabilità dell’esenzione, essendo statodocumentato -e la circostanza era anche incontestata- cheproduceva prevalentemente rifiuti speciali, che provvedeva asmaltire periodicamente.3.

Il motivo è inammissibile.3.1.

Non è consentito -dietro l’apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio- sollecitare questa Corte ad una rivalutazione deiNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026fatti storici esaminati dai giudici di merito, giacché il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito delladenuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento di fatto delle corti territoriali,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità,dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare il merito della controversia, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuati daigiudici di prossimità, restando ad essi riservata l’individuazionee la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).3.2.

La contribuente, nel caso di specie, ha stigmatizzatol’operato della corte regionale campana per essere pervenutaad un determinato convincimento -e, cioè, per avere ritenutoche non fosse stata fornita la dimostrazione dei presupposti perfruire dell’esenzione- nonostante il contrario emergesse dalladocumentazione versata in atti, che dava conto -a suo dire-della produzione di rifiuti speciali, smaltiti secondo i dettami dilegge.Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026In tal modo, però, ha sostanzialmente sollecitato unarivalutazione del materiale probatorio e, quindi, lo svolgimentodi un -nuovo- accertamento di fatto, riservato indefettibilmentealla cognizione dell’autorità giudiziaria di merito.4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1, comma 649, legge n. 147 del2003, 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e 116 c.p.c., inquanto, una volta accertata la produzione di rifiuti speciali ed illoro smaltimento, tramite ditte specializzate (circostanzeintegranti i presupposti per fruire dell’esenzione), sarebbedovuta essere l’amministrazione comunale -la quale, peraltro,non aveva contestato la produzione di rifiuti speciali- acomprovare la legittimità dell’imposizione, diversamente daquanto era avvenuto, essendosi limitata a dichiarare -in unarelazione a firma del responsabile del settore- che i rifiutispeciali da essa prodotti erano assimilabili agli urbani perquantità e qualità.

Ma ciò era avvenuto senza la concretaindividuazione delle caratteristiche sia qualitative, chequantitative dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, chedoveva essere contenuta nel regolamento comunale -cheaveva chiesto di disapplicare- e non in una mera dichiarazionedell’amministrazione comunale.5.

Il motivo è inammissibile.5.1.

Esso, infatti, non si confronta a pieno con l’itermotivazionale che sorregge il dictum giudiziale, noncogliendone -e non confutandone l’impianto logico-giuridico evalutativo- la ratio decidendi, che non attiene affatto alregolamento comunale ed alla dichiarazione testé menzionata,Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026nonché al tema relativo all’assimilabilità dei rifiuti speciali agliurbani.I giudici di secondo grado, infatti, hanno rigettato l’appelloevidenziando che: -la [OSCURATO:PERSONA] diSalerno aveva respinto i ricorsi della società contribuenterilevando che dovevano considerarsi esenti dal pagamentodella tassa sui rifiuti quelle aree che non potevano produrrerifiuti per la loro natura o per l’uso al quale erano destinate oper la loro oggettiva inutilizzabilità e che, in mancanza didebita documentazione, doveva reputarsi corretto l’operatodell’ente impositore, il quale aveva già considerato una limitatasuperficie come produttiva di rifiuti, contestando, per il resto,“l’avverso dedotto”; b) la società contribuente si era “sottrattaall’onere di dimostrare che le aree di che trattavasi dovesseroritenersi esentate per legge dall’imposizione in oggetto”; c) “lagravata pronuncia” era condivisibile “in tutto il suo impiantoargomentativo”, essendo stata ben interpretata ed applicata lalegge, dovendosi confermare che i locali insuscettibili diprodurre rifiuti, per la loro natura o per la loro destinazione,erano esenti dalla tassazione, così come quelli caratterizzati dauna inutilizzabilità oggettiva, fermo restando che non eraconfigurabile, nel caso di specie, “alcuna esclusione ontologicaper effetto della natura o dell’uso delle aree in discorso e che …l’ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle stesse” sarebbedovuta essere “denunziata e documentata”, contrariamente aquanto era avvenuto (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2).5.2.

La corte di merito, quindi, ha reputato infondatol’appello intentato dalla contribuente sul presupposto -integrante un accertamento di fatto, compiuto, evidentemente,sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti-Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’omessa dimostrazione della sussistenza di aree suscettibilidi esenzione, in relazione a circostanze ed elementi di fatto,inerenti alle loro peculiari caratteristiche, per niente attinenti aitemi agitati nel motivo qui riguardato, con il quale, oltre tutto,non è stato specificato, in maniera compiuta ed esauriente, see quando i suddetti temi fossero stati trattati nelle diverse fasidei gradi di merito e quale incidenza avessero avuto sulledecisioni ivi assunte, in violazione anche dei principi dispecificità ed autosufficienza, la cui inosservanza è predicabileanche laddove è stata omessa la riproduzione, quanto menoper riassunto, nei loro tratti essenziali, del regolamentocomunale e della dichiarazione di assimilazione posti afondamento delle argomentazioni -o alcune delleargomentazioni- contenute nel motivo de quo.6.

Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 4, c.p.c., ha dedotto la nullità dellasentenza, per motivazione inesistente o apparente, inviolazione dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 116 c.p.c., ancor più tenendo a mente che l’appelloverteva sull’errata interpretazione della disciplina inerenteall’esenzione dal pagamento della tassa, che sarebbe dovutaessere indefettibilmente riconosciuta al cospetto dellaproduzione di rifiuti speciali, anche per evitare di imporre allacontribuente un doppio costo, quello della tassazione e quellonecessario allo smaltimento.7.

Il motivo è infondato.7.1.

La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5,c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteriermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione alNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026“minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

E, quindi, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).7.2.

L’autorità giudiziaria di secondo grado, nella vicenda inesame, ha motivato sicuramente al di sopra del prefato“minimo costituzionale”, avendo sostanzialmente rigettatol’appello -esplicitando le ragioni del suo convincimento- per lareputata carenza di prova di aree suscettibili di esenzione, traquelle per le quali l’ente impositore aveva consideratoapplicabile la tassazione, né è possibile attingere efficacementeil decisum facendo leva sul vizio evocato con il motivo de quoallorquando si assuma -come pure sembra fare la ricorrente-l’erroneità della pronuncia gravata -e, quindi, nonl’inadeguatezza della sua motivazione- o l’omesso esame didomande, eccezioni o motivi, che presuppongono oneri diallegazione ben diversi, in relazione a vizi di altra natura.8.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla refusione, in favore delcontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro2.410,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltreIva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generalicome per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1989/19 della Commissione TributariaRegionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno,pubblicata in data 7 marzo 2019.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata diNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026Salerno, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 1216/17 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati respinti i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- avverso due avvisi dipagamento, aventi ad oggetto la tassa per lo smaltimento deirifiuti, non versata, per le annualità 2013 e 2014, in relazionead un immobile ubicato in Pellezzano (SA).2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3. Il Comune di Pellezzano ha resistito, depositandocontroricorso ed eccependo l’infondatezza in fatto ed in dirittodelle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147 del2003, per avere la corte regionale campana ritenuto,contrariamente al vero, che non fosse stata resa ladimostrazione dell’applicabilità dell’esenzione, essendo statodocumentato -e la circostanza era anche incontestata- cheproduceva prevalentemente rifiuti speciali, che provvedeva asmaltire periodicamente.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Non è consentito -dietro l’apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio- sollecitare questa Corte ad una rivalutazione deiNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026fatti storici esaminati dai giudici di merito, giacché il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito delladenuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento di fatto delle corti territoriali,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità,dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare il merito della controversia, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuati daigiudici di prossimità, restando ad essi riservata l’individuazionee la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).3.2. La contribuente, nel caso di specie, ha stigmatizzatol’operato della corte regionale campana per essere pervenutaad un determinato convincimento -e, cioè, per avere ritenutoche non fosse stata fornita la dimostrazione dei presupposti perfruire dell’esenzione- nonostante il contrario emergesse dalladocumentazione versata in atti, che dava conto -a suo dire-della produzione di rifiuti speciali, smaltiti secondo i dettami dilegge.Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026In tal modo, però, ha sostanzialmente sollecitato unarivalutazione del materiale probatorio e, quindi, lo svolgimentodi un -nuovo- accertamento di fatto, riservato indefettibilmentealla cognizione dell’autorità giudiziaria di merito.4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1, comma 649, legge n. 147 del2003, 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e 116 c.p.c., inquanto, una volta accertata la produzione di rifiuti speciali ed illoro smaltimento, tramite ditte specializzate (circostanzeintegranti i presupposti per fruire dell’esenzione), sarebbedovuta essere l’amministrazione comunale -la quale, peraltro,non aveva contestato la produzione di rifiuti speciali- acomprovare la legittimità dell’imposizione, diversamente daquanto era avvenuto, essendosi limitata a dichiarare -in unarelazione a firma del responsabile del settore- che i rifiutispeciali da essa prodotti erano assimilabili agli urbani perquantità e qualità. Ma ciò era avvenuto senza la concretaindividuazione delle caratteristiche sia qualitative, chequantitative dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, chedoveva essere contenuta nel regolamento comunale -cheaveva chiesto di disapplicare- e non in una mera dichiarazionedell’amministrazione comunale.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Esso, infatti, non si confronta a pieno con l’itermotivazionale che sorregge il dictum giudiziale, noncogliendone -e non confutandone l’impianto logico-giuridico evalutativo- la ratio decidendi, che non attiene affatto alregolamento comunale ed alla dichiarazione testé menzionata,Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026nonché al tema relativo all’assimilabilità dei rifiuti speciali agliurbani.I giudici di secondo grado, infatti, hanno rigettato l’appelloevidenziando che: -la [OSCURATO:PERSONA] diSalerno aveva respinto i ricorsi della società contribuenterilevando che dovevano considerarsi esenti dal pagamentodella tassa sui rifiuti quelle aree che non potevano produrrerifiuti per la loro natura o per l’uso al quale erano destinate oper la loro oggettiva inutilizzabilità e che, in mancanza didebita documentazione, doveva reputarsi corretto l’operatodell’ente impositore, il quale aveva già considerato una limitatasuperficie come produttiva di rifiuti, contestando, per il resto,“l’avverso dedotto”; b) la società contribuente si era “sottrattaall’onere di dimostrare che le aree di che trattavasi dovesseroritenersi esentate per legge dall’imposizione in oggetto”; c) “lagravata pronuncia” era condivisibile “in tutto il suo impiantoargomentativo”, essendo stata ben interpretata ed applicata lalegge, dovendosi confermare che i locali insuscettibili diprodurre rifiuti, per la loro natura o per la loro destinazione,erano esenti dalla tassazione, così come quelli caratterizzati dauna inutilizzabilità oggettiva, fermo restando che non eraconfigurabile, nel caso di specie, “alcuna esclusione ontologicaper effetto della natura o dell’uso delle aree in discorso e che …l’ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle stesse” sarebbedovuta essere “denunziata e documentata”, contrariamente aquanto era avvenuto (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2).5.2. La corte di merito, quindi, ha reputato infondatol’appello intentato dalla contribuente sul presupposto -integrante un accertamento di fatto, compiuto, evidentemente,sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti-Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’omessa dimostrazione della sussistenza di aree suscettibilidi esenzione, in relazione a circostanze ed elementi di fatto,inerenti alle loro peculiari caratteristiche, per niente attinenti aitemi agitati nel motivo qui riguardato, con il quale, oltre tutto,non è stato specificato, in maniera compiuta ed esauriente, see quando i suddetti temi fossero stati trattati nelle diverse fasidei gradi di merito e quale incidenza avessero avuto sulledecisioni ivi assunte, in violazione anche dei principi dispecificità ed autosufficienza, la cui inosservanza è predicabileanche laddove è stata omessa la riproduzione, quanto menoper riassunto, nei loro tratti essenziali, del regolamentocomunale e della dichiarazione di assimilazione posti afondamento delle argomentazioni -o alcune delleargomentazioni- contenute nel motivo de quo.6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 4, c.p.c., ha dedotto la nullità dellasentenza, per motivazione inesistente o apparente, inviolazione dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 116 c.p.c., ancor più tenendo a mente che l’appelloverteva sull’errata interpretazione della disciplina inerenteall’esenzione dal pagamento della tassa, che sarebbe dovutaessere indefettibilmente riconosciuta al cospetto dellaproduzione di rifiuti speciali, anche per evitare di imporre allacontribuente un doppio costo, quello della tassazione e quellonecessario allo smaltimento.7. Il motivo è infondato.7.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5,c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteriermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione alNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026“minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilNumero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).7.2. L’autorità giudiziaria di secondo grado, nella vicenda inesame, ha motivato sicuramente al di sopra del prefato“minimo costituzionale”, avendo sostanzialmente rigettatol’appello -esplicitando le ragioni del suo convincimento- per lareputata carenza di prova di aree suscettibili di esenzione, traquelle per le quali l’ente impositore aveva consideratoapplicabile la tassazione, né è possibile attingere efficacementeil decisum facendo leva sul vizio evocato con il motivo de quoallorquando si assuma -come pure sembra fare la ricorrente-l’erroneità della pronuncia gravata -e, quindi, nonl’inadeguatezza della sua motivazione- o l’omesso esame didomande, eccezioni o motivi, che presuppongono oneri diallegazione ben diversi, in relazione a vizi di altra natura.8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.Numero registro generale 28428/2019Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 9827/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla refusione, in favore delcontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro2.410,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltreIva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generalicome per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris