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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 31214/2022

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1 ORDINANZA sul ricorso 24395/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell'Interno, Prefettura di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonché contro Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - nonché contro Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente al ricorso incidentale avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], adottato su proposta del Ministero dell'Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, preso atto dello scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia per le dimissioni del Sindaco e considerate le forme di ingerenza della criminalità organizzata emerse dagli accertamenti esperiti, ha disposto la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione del Comune di Manfredonia per la durata di diciotto mesi.

Quindi, con nota riservata del 12.11.2019 il Ministro dell'Interno ha trasmesso al Tribunale di Foggia la relazione del Prefetto di Foggia all'esito dell'accesso esperito presso l'amministrazione comunale a seguito del d.P.R. 22.10.2019 per le finalità di cui all'art.143, comma 11, del d.lgs.267 del 2000.

Pag. 2 a 29 Si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Prefettura di Foggia, chiedendo declaratoria di incandidabilità dell'ex [OSCURATO:PERSONA], dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere di maggioranza [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituiti a loro volta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Foggia con decreto del 29.7.2020 ha respinto la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato la incandidabilità dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e dell'ex [OSCURATO:PERSONA] per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, nonché per le elezioni regionali, provinciali e comunali per i due turni elettorali successivi al 22.10.2019.

2. Avverso il predetto decreto hanno proposto reclamo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha rigettato i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ha accolto il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia, dichiarando l'incandidabilità anche di [OSCURATO:PERSONA], il tutto con aggravio di spese per i tre ex amministratori locali.

3. Avverso il predetto decreto, notificato in data 4.8.2021, con atto notificato il 28.9.2021 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo sei motivi.

Con atto notificato il 29.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso e ricorso incidentale svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 9.11.2021 il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia hanno proposto controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 9.12.2021 il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia hanno proposto controricorso anche avverso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la Pag. 3 a 29 dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2697 cod.civ. e 221 e 355 cod.proc.civ. e all'art.24 Cost. e sostiene l'illegittimità del decreto, laddove ha statuito l'irrilevanza e la inammissibilità della querela di falso da lui proposta avverso la relazione prefettizia ex art.143, comma 3, d.lgs. 267/2000 (recante il Testo unico degli enti locali, di seguito: TUEL) attribuendo alla predetta istanza carenza di elementi e prove della falsità e mancanza di contestazione dei fatti narrati nella relazione.

4.1. La Corte territoriale ha esaminato la questione a pag.6 del decreto, dando atto che la difesa del Riccardi aveva contestato con querela di falso la rispondenza al vero di quanto riportato nella relazione della Prefettura e ha ritenuto irrilevante la querela, sia perché non indicava gli elementi e le prove della falsità, sia perché i motivi sviluppati a sostegno della censura non contestavano la veridicità dei fatti riportati nella relazione di cui offrivano solamente una lettura alternativa.

Ciò, non senza precisare che la relazione prefettizia in questione compendiava una serie di risultanze documentali e ne faceva oggetto di deduzioni logiche condivise dai Giudici di prima istanza.

4.2. Il motivo è inammissibile, prima ancor che infondato, in quanto non coglie puntualmente la ratio decidendi posta a Pag. 4 a 29 fondamento della pronuncia (non contestazione della veridicità, mancanza di prove della falsità) e difetta di autosufficienza.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia sospeso il giudizio ex art. 355 cod.proc.civ. e non abbia fissato il termine per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale.

Al riguardo è stato deciso - per vero con riferimento al processo tributario, ma enunciando un principio generale - che l'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura; pertanto, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo a seguito della proposizione di querela di falso, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo (Sez. 5, n. 10272 del 26.4.2017, Rv. 643930 - 01; Sez. 6 - 5, n. 5036 del 28.3.2012, Rv. 622233 - 01).

Adempimenti, questi, totalmente carenti nel ricorso.

4.3. Vi è da aggiungere che il ricorrente, da un lato, sostiene con il motivo di aver indicato elementi e prove, ma, a ben vedere e in realtà, dà conto nelle pagine 8-10 del ricorso, sub i)-vii), di aver prodotto una serie di documenti volti a smentire le considerazioni contenute nella relazione (tra cui vari decreti di archiviazione, sentenze del GIP o di Tribunale), senza però allegare e indicare specificamente le affermazioni della relazione che tali documenti smentirebbero e perché le smentirebbero.

In sostanza e soprattutto il ricorrente non dimostra che la querela da lui proposta mirava a contrastare l'efficacia fidefaciente dell'atto pubblico.

Infatti, ai sensi dell'art.2700 cod.civ. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Pag. 5 a 29 Il ricorrente non indica con il motivo, né riferisce in modo specifico di aver indicato con la propria querela le affermazioni fidefacienti oggetto di querela che dovevano riferirsi a dichiarazioni o fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui riferiti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi (Sez. 2, n. 27489 del 28.10.2019, Rv. 655679 - 01).

Nello stesso senso è stato aggiunto che gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 cod.civ., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (Sez. 1, n. 13679 del 30.5.2018, Rv. 649162 - 01)

4.5. È invece evidente che il ricorrente non ha aggredito affatto la fede pubblica impressa all'atto ma ha contestato semplicemente la persuasività e ragionevolezza delle deduzioni compiute nella relazione e condivise prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello.

4.6. Ne consegue l'infondatezza del motivo, non essendo incorsa la Corte di appello in alcuna violazione di legge nel respingere l'ingresso della proposta querela di falso.

5. Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Pag. 6 a 29

5.1. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, commi 8 e 11, TUEL e 125 cod.proc.civ. e si duole che la Corte di appello abbia illegittimamente respinto il suo secondo motivo di reclamo che lamentava l'inesistenza della editto actionis in relazione alla instaurazione del procedimento di incandidabilità, poiché gli atti a lui notificati non individuavano parti, oggetto, ragioni della domanda e conclusioni.

5.2. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, commi 8 e 11 d.lgs.267/2000 e 101 cod.proc.civ.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di appello, dopo il ricevimento della nota 15900/B/416/19 del 12.11.2019 da parte del Ministero, abbia ritenuto correttamente instaurato il procedimento benché, per mero refuso dell'Avvocatura dello Stato, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse stata notificata la diversa nota del Ministero dell'Interno (prot.15900/B/415/19 del 12.11.2019) che invece riguardava il procedimento ex art.143, comma 8, TUEL, ritenendo che la notifica del decreto di fissazione di udienza recante espresso richiamo all'art.143, comma 11, TUEL e la costituzione dell'intimato superassero ogni questione di violazione del contraddittorio.

5.3. L'articolo 143 TUEL in tema di «Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Responsabilità dei dirigenti e dipendenti» prevede che fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali possano essere sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui Pag. 7 a 29 all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato e nominando una commissione d'indagine dotata dei necessari poteri.

Secondo il comma 3, dell'art.143, entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale.

Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla Pag. 8 a 29 trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere.

Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento.

Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

Il comma 8 dell'art.143, nel caso in cui dalla relazione prefettizia emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, prevede la trasmissione da parte del Ministro dell'interno della relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il comma 11 dell'art.143 prevede che, fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, non possano essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.

Ai predetti fini il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento (prevista al comma 4 dell'art.143) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli Pag. 9 a 29 elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, vale a dire le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt.737 e seguenti cod.proc.civ. (come modificato dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1.12.2018, n. 132) .

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rito camerale richiamato dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, è compatibile con la tutela dei diritti soggettivi e degli status, nonché rispettoso del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto idoneo a contemperare le esigenze di effettività della tutela dell'aspirazione del cittadino ad accedere alle cariche elettive pubbliche, con quelle di rapida definizione delle questioni concernenti la sua incandidabilità (Sez. 1, n. 4500 del 19.2.2021, Rv. 660499 - 01).

5.4. Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, pur essendo destinato a svolgersi con il rito camerale ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ., è caratterizzato da una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Sez.

U, n. 1747 del 30.1.2015, Rv. 634128 - 01; vedi anche Sez. 1, n. 516 del 11.1.2017, Rv. 643250 - 01).

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che lo speciale procedimento camerale destinato a valutare la responsabilità degli amministratori e i loro collegamenti inquinanti e ad amputare cautelativamente, con la dichiarazione di incandidabilità, i rischi di proiezioni criminali nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento che si svolge nel perimetro regionale di riferimento dell'ente disciolto, inizia con l'invio, da parte del Ministro dell'interno, Pag. 10 a 29 della proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio.

Poiché il procedimento giurisdizionale in questione si svolge - per espresso richiamo normativo - secondo la procedura camerale ex art. 737 cod.proc.civ. e ss. la domanda deve assumere la forma del ricorso contenente i requisiti menzionati nell'art. 125 cod.proc.civ..

Tuttavia il legislatore, pur disponendo l'applicazione, «in quanto compatibili», delle «procedure di cui al libro 4^, titolo 2", capo 6^, del codice di procedura civile», ha dettato, espressamente, una diversa forma di introduzione del procedimento de quo.

Prevedendo che «ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4, al tribunale competente per territorio», il citato art. 143, comma 11, non solo affida al Ministro dell'interno la legittimazione attiva, ma anche individua nella trasmissione della proposta di scioglimento avanzata dallo stesso Ministro l'atto introduttivo del procedimento.

Si è quindi di fronte ad una forma speciale di instaurazione del giudizio, destinato poi a svolgersi nelle forme del rito in camera di consiglio.

Per un verso, la proposta di scioglimento del Ministro dell'interno non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento: di qui l'idoneità di detta proposta del Ministro, in quanto recante i nominativi degli amministratori responsabili e le ragioni della loro dedotta responsabilità, a fungere, una volta inviata al tribunale competente ai fini della dichiarazione d'incandidabilità di detti amministratori, da atto di impulso del relativo procedimento giurisdizionale.

Per altro verso, occorre considerare che l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave Pag. 11 a 29 dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.

Nel disegno normativo, pertanto, l'attitudine postulatoria della proposta proveniente direttamente dalla parte sostanziale e la non necessità per l'Amministrazione dell'interno, ai fini dell'introduzione del procedimento, di versare gli elementi già contenuti in quella proposta in un atto di ricorso, si giustificano con l'esigenza di apprestare forme procedimentali essenziali, in grado di permettere una risposta giurisdizionale il più possibile ravvicinata nel tempo.

Risponde ad una logica di effettività del rimedio prefigurato dal legislatore il riservare alla stessa Autorità cui sono demandate le funzioni di formalizzare la proposta di scioglimento dell'organo elettivo dell'ente esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata ovvero dalla stessa condizionato nel suo funzionamento, il compito anche di introdurre direttamente, con l'invio della proposta e dei relativi allegati, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità dei componenti degli organi politici che abbiano provocato o concorso a provocare lo scioglimento dell'ente.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche aggiunto che il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 TUEL non ha natura impugnatoria, ma è riconducibile ad un ordinario giudizio camerale contenzioso di cui agli artt. 737 e segg. cod.proc.civ., soggetto al generale principio della domanda.

Non può, dunque, mancare un atto introduttivo che abbia tutti i requisiti della vocatio in ius e dell' editio actionis, elencati dall'art. 125 cod.proc.civ., da identificarsi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio il Ministero dell'interno, dovendosi, invece, attribuire alla proposta del Ministero il valore di atto introduttivo unicamente in una accezione atecnica, in quanto idonea a provocare l'attivazione del potere d'impulso del tribunale volto alla fissazione dell'udienza camerale. (Sez. 1, n. 16048 del 29.7.2015, Rv. 636642 - 01).

Pag. 12 a 29 La speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni in materia di incandidabilità alle elezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 cod.proc.civ., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali (Sez. 1, n. 10780 del 17.4.2019, Rv. 653905 - 01).

5.6. La censura mossa con il secondo motivo non ha quindi fondamento poiché attribuisce al peculiare atto di impulso del procedimento - e non già alla successiva memoria del Ministero dell'Interno depositata nel contraddittorio delle parti - la necessità di rispettare i requisiti dell'art.125 cod.proc.civ.

Né convince l'assunto della mancata individuazione dei destinatari della proposta - peraltro espresso senza riferimenti testuali all'atto censurato e quindi in modo non autosufficiente - che ignora totalmente gli atti allegati, ossia il decreto di scioglimento del Consiglio comunale e la relazione prefettizia, che evidentemente non mancano affatto di individuare nell'ex [OSCURATO:PERSONA] il principale responsabile della situazione denunziata.

5.7. La censura mossa con il terzo motivo è parimenti infondata perché, lasciando in disparte l'errore costituito dalla notifica al sig.Riccardi della nota in pari data relativa alla richiesta di applicazione di misure di prevenzione ai sensi del comma 8 dell'art.143 - e non di quella relativa alla proposta di dichiarazione di incandidabilità ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, pur Pag. 13 a 29 controbilanciato dalla evocazione in giudizio con riferimento appunto al comma 11 dell'art.143, appare decisivo il fatto, pur evidenziato dalla Corte barese, che dopo la costituzione in giudizio l'attuale ricorrente è stato reso edotto dell'errore e della domanda formulata dal Ministero dell'Interno, con il conseguente pieno rispetto del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento camerale.

La censura non affronta e non confuta lo specifico rilievo mosso dalla Corte territoriale a pagina 7, capoverso, nel senso che il contraddittorio si era regolarmente instaurato anche sulla proposta del Ministero e relativi allegati e che i destinatari - e con essi il Riccardi - dopo la costituzione in giudizio avevano avuto piena contezza dei fatti addebitati e della richiesta di dichiarazione di incandidabilità e si erano ampiamente difesi nel merito al proposito.

5.8. Nella specie, cioè, la Corte d'appello ha accertato - in fatto - che la parte interessata ha potuto esercitare, in concreto, il proprio diritto di difesa, e tale affermazione non risulta specificamente confutata, neppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 del codice di rito, dal ricorrente che ha dedotto solo violazioni di legge.

6. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.115 e 116 cod.proc.civ., 2697 cod.civ.,111 Cost. e in via subordinata deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 143 TUEL, 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. in relazione all'art.111 Cost. e ciò con riferimento alla natura «autoprovante», addirittura oltre la fede privilegiata della relazione prefettizia in relazione ai fatti in essa narrati.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello non ha mai attribuito natura «autoprovante» e neppure fede privilegiata (o «iperprivilegiata», come assume il ricorrente) alla relazione prefettizia in relazione ai fatti in essa narrati.

Il ricorrente non indica neppure il passaggio del decreto impugnato che sarebbe incorso nell'errore lamentato se non con Pag. 14 a 29 riferimento all'affermazione di pagina 6, capoverso 6, secondo cui «i fatti cristallizzati nella predetta relazione non sono il frutto di valutazioni e/o apprezzamenti bensì di deduzioni logicamente direttamente derivanti da risultanze documentali cui il Tribunale di Foggia ha aderito ai fini della pronuncia di incandidabilità», che peraltro ha un significato del tutto diverso da quello che il ricorrente vorrebbe attribuirle.

È infatti alle risultanze documentali riferite e alle correlate deduzioni logiche e non già alla fede privilegiata dell'atto che ha mostrato di volersi riferire la Corte di appello.

6.2. Il ricorrente sostiene (pag.15, § 57, sub i) che non erano mai stati depositati nel procedimento i documenti allegati alla relazione prefettizia, ma tale labiale recriminazione non si accompagna alla dimostrazione dell'assunto e nemmeno all'imprescindibile riferimento agli atti difensivi con cui egli avrebbe denunciato ai giudici del merito tale lacuna e le sue ripercussioni negative sull'esercizio del proprio diritto di difesa.

Cosa questa tanto più grave con riferimento al giudizio di reclamo, nel quale il reclamante non risulta aver articolato tale specifica doglianza (vedi decreto impugnato, pagg.5-6, ove vengono riferiti i motivi di reclamo).

Inoltre, quanto ai documenti non allegati, il motivo difetta di autosufficienza, non essendo stati neppure indicati i documenti allegati alla relazione, né riprodotto il loro contenuto.

6.3. Anche la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non coglie nel segno.

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente Pag. 15 a 29 apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multis, Sez. 6 - L, n. 27000 del 27.12.2016, Rv. 642299- 01; Sez. 6 - 1, n. 1229 del 17.1.2019, Rv. 652671 - 01).

Del pari, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U , n. 20867 del 30.9.2020, Rv. 659037 - 02; Sez. 5, n. 16016 del 9.6.2021, Rv. 661360 - 02).

Infine la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Sez. 6 - 3, n. 26769 del 23.10.2018, Rv. 650892 - 01).

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto (o non assolto) tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento Pag. 16 a 29 sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Sez.

L, n. 17313 del 19.8.2020, Rv. 658541 - 01).

7. Il quinto e il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

7.1. Con il quinto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, comma 1, TUEL e 2729 cod.civ. con riferimento alla ritenuta conferma della sussistenza di collegamenti indiretti tra il ricorrente e le consorterie mafiose, perché la Corte di appello non aveva attribuito alla relazione prefettizia natura di atto di parte bisognoso di prova e aveva dato spazio a presunzioni non basate su elementi gravi, precisi e concordanti.

7.2. Con il sesto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, comma 1, TUEL, 114 e 116 cod.proc.civ. perché non era stato tenuto conto dei fatti dedotti e provati dal Riccardi idonei a smentire l'asserita cattiva gestione della cosa pubblica a lui attribuita e a dimostrare l'assunzione di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata adottate dalla sua amministrazione.

7.3. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, i cui principi sono stati puntualmente rispettati e applicati nel decreto impugnato, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori di cui all'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, è sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare; tale fattispecie può realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate Pag. 17 a 29 da precedenti consiliature (Sez. 1, n. 3857 del 15.2.2021, Rv. 660497 - 01).

Inoltre, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009; infatti la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Sez. 1 n. 2749 del 5.2.2021, Rv. 660720 - 03).

Da ultimo questa Corte ha affermato che la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Sez. 1, n. 8056 del 11.3.2022, Rv. 664529 - 01).

In altre parole, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la Pag. 18 a 29 condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Sez.

U, n. 1747 del 30.1.2015, Rv. 634130 - 01); non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte EDU, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente (Sez. 1, n. 15038 del 8.6.2018, Rv. 649124 - 01).

7.4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia apparentemente una violazione di legge relativa all'erronea applicazione delle norme in tema di prova presuntiva, per criticare la valutazione di merito e l'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte territoriale, peraltro in modo conforme al Tribunale di primo grado.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod.civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e Pag. 19 a 29 univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (Sez. 2, n. 9054 del 21.3.2022, Rv. 664316 - 01).

Quindi con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod.civ., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e Pag. 20 a 29 neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Sez.

L, n. 22366 del 5.8.2021, Rv. 662103 - 01); il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Sez. 1, n. 10253 del 19.4.2021, Rv. 661151 - 01).

7.5. Con il sesto motivo il ricorrente censura la mancata considerazione da parte della Corte di appello dei fatti dedotti e provati per smentire la cattiva amministrazione della cosa pubblica da parte sua (con particolare riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alle concessioni demaniali marittime, all'abusivismo edilizio e al trasporto delle salme al cimitero) e delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata da lui promosse.

In tal modo il ricorrente scivola nel merito, chiedendo a questa Corte di legittimità di sostituirsi alla Corte territoriale nella valutazione dei fatti e delle prove e di confrontarsi direttamente a tal fine con le risultanze istruttorie, in ipotesi non esaminate o non corretta mente apprezzate.

È d'uopo ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla Pag. 21 a 29 base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Analogamente, la violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231).

7.6. È il caso di aggiungere che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di elettorato passivo, la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica Per di più il ricorrente non confuta espressamente il passaggio della decisione che gli ha addebitato di avere effettuato una contestazione atomistica, con riferimento a singoli addebiti, laddove occorre - come affermato dalla giurisprudenza - avere una visione globale della permeabilità dell'amministrazione ad infiltrazioni criminali.

Pag. 22 a 29

7.7. Il vizio motivazionale, infine, è dedotto in modo del tutto generico con la semplice indicazione delle risultanze istruttorie non adeguatamente valorizzate, senza individuare fatti storici decisivi, senza allegare e dimostrare la decisività di ciascuno di essi e senza dar conto di quando e come tali risultanze siano state sottoposte alla discussione in contraddittorio processuale.

7.8. È quindi superfluo rilevare che la denuncia di vizio motivazionale è preclusa ai sensi dell'art.348, comma 5, cod.proc.civ., in presenza di una decisione della Corte di appello basata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione del Tribunale, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] rdi.

Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] appare ammissibile, ancorché il suo interesse ad impugnare non sia sorto per effetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e scaturisse dalla pronuncia di incandidabilità contenuta anche nei suoi confronti nel decreto impugnato.

Il ricorso incidentale in questione non è tardivo ex art.325, comma 2, cod.proc.civ. rispetto alla data di notifica del decreto della Corte barese (4.8.2021) poiché è stato notificato il 29.10.2021 e quindi nei sessanta giorni (il cinquantanovesimo giorno), tenuto debitamente conto della sospensione feriale sino al 31.8.2021 compreso.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, non applicandosi la deroga prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 r.d. n. 12 del 1941, Pag. 23 a 29 poiché queste disposizioni non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. cod.civ. (Sez. 1, n. 2749 del 5.2.2021, Rv. 660720 - 01).

9. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, commi 1 e 11, 107, 50, comma 2, e 54, comma 1, lett. c), d.lgs.267/2000 in difetto di elementi precisi e individualizzanti a sostegno di una sua personale responsabilità.

Il motivo è del tutto generico e denuncia inammissibilmente, quale violazione di legge, l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, che ha comunque indicato con precisione sia gli elementi di contiguità dello [OSCURATO:PERSONA] a esponenti di spicco della criminalità locale, sia le ripercussioni di tali contiguità sull'attività amministrativa del Comune, sia le gravissime disfunzioni che avevano caratterizzato l'azione dell'Amministrazione comunale.

Il motivo in questione si traduce in una sostanziale e inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27.12.2019, Rv. 656492 - 03; Sez. 1, n. 5987 del 4.3.2021, Rv. 660761 - 02; Sez. 6 - 5, n. 29404 del 7.12.2017, Rv. 646976 - 01; Sez. 5, n. 19547 del 4.8.2017, Rv. 645292 - 01).

10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.107 d.lgs.267/2000 poiché non era stato tenuto conto del preciso riparto tracciato da tale norma fra l'attività di indirizzo politico spettante a Pag. 24 a 29 Sindaco, Giunta e Consiglio, e l'attività di gestione che compete esclusivamente ai dirigenti comunali.

10.1. Secondo il ricorrente incidentale i dirigenti comunali erano direttamente responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione, mentre i poteri di indirizzo e controllo competevano al Sindaco (e non al vice Sindaco) e nessuno degli atti censurati rientrava nel settore dei lavori pubblici per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] era assessore.

10.2. L'art.107, comma 2, TUEL, nel disegnare le competenze dei dirigenti degli enti locali fa espressamente salve le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente.

Fra questi si annovera anche la Giunta comunale (art.36 e 48 TUEL) di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] faceva parte come vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici.

Nell'ordinanza della Sez.1, n.10780 del 17.4.2019 è stato riconosciuto che l'art. 107 TUEL ha inteso dare continuità al principio di separazione tra responsabilità politiche ed amministrative già enunciato dalla L. 14 ottobre 1990, n. 142, art. 51, ma, come ha chiarito in particolare la giurisprudenza amministrativa, se l'assetto organizzativo dell'ente locale assegna ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, ciò nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione.

Restano, invero, fermi, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, i compiti di indirizzo e, segnatamente, di controllo politico- amministrativo, che se non va esercitato partitamente per ogni singola determinazione provvedimentale, ma deve investire trasversalmente l'operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali (Cons.

Stato, Sez.

III, 25.1.2016, n. 256).

10.3. In ogni caso a [OSCURATO:PERSONA] sono stati ascritti svariati e specifici elementi sintomatici di una sua funzione di collegamento indiretto fra esponenti del crimine organizzato locale e Pag. 25 a 29 il vertice dell'amministrazione comunale, in tal modo inquinata.

Vale a dire: a) le sue assidue frequentazioni (fotografie in atteggiamenti familiari anche in occasione di festeggiamenti per il suo successo elettorale del 2015 incontri di basket, soggiorno a Metaponto per una settimana presso la stessa struttura) con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco di una associazione criminale, il clan [OSCURATO:PERSONA]); b) le intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito della strage di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis (assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e di due ignari agricoltori innocenti presenti in loco, per cui il Caterino era attualmente ristretto in carcere) rivelatrici dei rapporti fra i nuclei familiari dello [OSCURATO:PERSONA] e l'esponente criminale in questione; c) particolarmente significativa appare l'intercettazione ambientale del 7.8,.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove il primo, appreso dell'indagine in corso della DDA coinvolgente il Sindaco manifesta l'intenzione di riferirne a [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione almeno fungeva da elemento di tramite e collegamento fra l'associazione criminale e l'amministrazione comunale; d) lo stretto legame fra suo fratello Giovanni e il Caterino.

10.4. Non è infine privo di valore il rilievo della Corte barese che addebita al vice [OSCURATO:PERSONA] la trasgressione dei doveri di vigilanza a fronte della conclamata cattiva gestione dell'amministrazione comunale, permeata da ingerenze criminose e oggettivamente asservita agli interessi malavitosi, che avrebbero dovuto condurlo almeno a segnalare le gravi situazioni in atto.

10.5. Giova infine ribadire, come già esposto in precedenza con riferimento all'ex [OSCURATO:PERSONA], che la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare Pag. 26 a 29 efficacemente - ed è indubitabile che tale compito incomba sull'organo politico - ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (da ultim,o Sez.1, 8056/2022, citata).

11. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. e 6, par.2 CEDU con riferimento a fatti e circostanze richiamate nella relazione prefettizia, nonostante che i relativi documenti che li comprovavano non fossero mai stati depositati in giudizio.

11.1. Al proposito è sufficiente il richiamo di tutto quanto in precedenza osservato al §

6.3. con riferimento all'analoga doglianza del sindaco Riccardi.

11.2. Il ricorrente incidentale non invoca in modo pertinente neppure l'art. 6 CEDU, posto che il processo de quo ha rispettato il contraddittorio tra le parti, ed il giudice ha semplicemente fatto applicazione del principio - certamente non inciso dall'art. 6 - del libero convincimento, valutando le prove documentali acquisite in atti.

12. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.143, commi 1 e 11 TUEL e agli artt.2727 e 2729 cod.civ. con riferimento ai collegamenti ritenuti esistenti fra la sua persona e l'esponente di un clan criminale [OSCURATO:PERSONA], ritratti con certezza sulla base di elementi contestati e non univoci.

Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte nei § 7.3-

7.8. con riferimento alle analoghe doglianze del sindaco Riccardi.

Del resto, giova ripeterlo, non si discute in questa sede della sussistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo Pag. 27 a 29 mafioso, ma solamente di ingerenze inquinanti delle associazioni criminali capaci di asservire l'amministrazione comunale ai loro interessi, che giustifica da un lato lo scioglimento del consiglio comunale dall'altro la sanzione di incandidabilità temporanea degli amministratori che con le loro condotte hanno dato causa allo scioglimento.

13. I ricorsi, principale e incidentale, debbono essere complessivamente rigettati.

Le spese seguono la soccombenza, a carico di ciascun ricorrente, avverso cui l'Amministrazione si è separatamente difesa con controricorso, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ORDINANZA sul ricorso 24395/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell'Interno, Prefettura di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonché contro Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - nonché contro Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente al ricorso incidentale avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], adottato su proposta del Ministero dell'Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, preso atto dello scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia per le dimissioni del Sindaco e considerate le forme di ingerenza della criminalità organizzata emerse dagli accertamenti esperiti, ha disposto la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione del Comune di Manfredonia per la durata di diciotto mesi. Quindi, con nota riservata del 12.11.2019 il Ministro dell'Interno ha trasmesso al Tribunale di Foggia la relazione del Prefetto di Foggia all'esito dell'accesso esperito presso l'amministrazione comunale a seguito del d.P.R. 22.10.2019 per le finalità di cui all'art.143, comma 11, del d.lgs.267 del 2000. Pag. 2 a 29 Si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Prefettura di Foggia, chiedendo declaratoria di incandidabilità dell'ex [OSCURATO:PERSONA], dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere di maggioranza [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituiti a loro volta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia con decreto del 29.7.2020 ha respinto la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato la incandidabilità dell'ex [OSCURATO:PERSONA] e dell'ex [OSCURATO:PERSONA] per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, nonché per le elezioni regionali, provinciali e comunali per i due turni elettorali successivi al 22.10.2019. 2. Avverso il predetto decreto hanno proposto reclamo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha rigettato i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ha accolto il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia, dichiarando l'incandidabilità anche di [OSCURATO:PERSONA], il tutto con aggravio di spese per i tre ex amministratori locali. 3. Avverso il predetto decreto, notificato in data 4.8.2021, con atto notificato il 28.9.2021 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo sei motivi. Con atto notificato il 29.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso e ricorso incidentale svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 9.11.2021 il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia hanno proposto controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Con atto notificato il 9.12.2021 il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia hanno proposto controricorso anche avverso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la Pag. 3 a 29 dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2697 cod.civ. e 221 e 355 cod.proc.civ. e all'art.24 Cost. e sostiene l'illegittimità del decreto, laddove ha statuito l'irrilevanza e la inammissibilità della querela di falso da lui proposta avverso la relazione prefettizia ex art.143, comma 3, d.lgs. 267/2000 (recante il Testo unico degli enti locali, di seguito: TUEL) attribuendo alla predetta istanza carenza di elementi e prove della falsità e mancanza di contestazione dei fatti narrati nella relazione. 4.1. La Corte territoriale ha esaminato la questione a pag.6 del decreto, dando atto che la difesa del Riccardi aveva contestato con querela di falso la rispondenza al vero di quanto riportato nella relazione della Prefettura e ha ritenuto irrilevante la querela, sia perché non indicava gli elementi e le prove della falsità, sia perché i motivi sviluppati a sostegno della censura non contestavano la veridicità dei fatti riportati nella relazione di cui offrivano solamente una lettura alternativa. Ciò, non senza precisare che la relazione prefettizia in questione compendiava una serie di risultanze documentali e ne faceva oggetto di deduzioni logiche condivise dai Giudici di prima istanza. 4.2. Il motivo è inammissibile, prima ancor che infondato, in quanto non coglie puntualmente la ratio decidendi posta a Pag. 4 a 29 fondamento della pronuncia (non contestazione della veridicità, mancanza di prove della falsità) e difetta di autosufficienza. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia sospeso il giudizio ex art. 355 cod.proc.civ. e non abbia fissato il termine per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale. Al riguardo è stato deciso - per vero con riferimento al processo tributario, ma enunciando un principio generale - che l'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura; pertanto, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo a seguito della proposizione di querela di falso, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo (Sez. 5, n. 10272 del 26.4.2017, Rv. 643930 - 01; Sez. 6 - 5, n. 5036 del 28.3.2012, Rv. 622233 - 01). Adempimenti, questi, totalmente carenti nel ricorso. 4.3. Vi è da aggiungere che il ricorrente, da un lato, sostiene con il motivo di aver indicato elementi e prove, ma, a ben vedere e in realtà, dà conto nelle pagine 8-10 del ricorso, sub i)-vii), di aver prodotto una serie di documenti volti a smentire le considerazioni contenute nella relazione (tra cui vari decreti di archiviazione, sentenze del GIP o di Tribunale), senza però allegare e indicare specificamente le affermazioni della relazione che tali documenti smentirebbero e perché le smentirebbero. In sostanza e soprattutto il ricorrente non dimostra che la querela da lui proposta mirava a contrastare l'efficacia fidefaciente dell'atto pubblico. Infatti, ai sensi dell'art.2700 cod.civ. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pag. 5 a 29 Il ricorrente non indica con il motivo, né riferisce in modo specifico di aver indicato con la propria querela le affermazioni fidefacienti oggetto di querela che dovevano riferirsi a dichiarazioni o fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui riferiti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi (Sez. 2, n. 27489 del 28.10.2019, Rv. 655679 - 01). Nello stesso senso è stato aggiunto che gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 cod.civ., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (Sez. 1, n. 13679 del 30.5.2018, Rv. 649162 - 01) 4.5. È invece evidente che il ricorrente non ha aggredito affatto la fede pubblica impressa all'atto ma ha contestato semplicemente la persuasività e ragionevolezza delle deduzioni compiute nella relazione e condivise prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello. 4.6. Ne consegue l'infondatezza del motivo, non essendo incorsa la Corte di appello in alcuna violazione di legge nel respingere l'ingresso della proposta querela di falso. 5. Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Pag. 6 a 29 5.1. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, commi 8 e 11, TUEL e 125 cod.proc.civ. e si duole che la Corte di appello abbia illegittimamente respinto il suo secondo motivo di reclamo che lamentava l'inesistenza della editto actionis in relazione alla instaurazione del procedimento di incandidabilità, poiché gli atti a lui notificati non individuavano parti, oggetto, ragioni della domanda e conclusioni. 5.2. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, commi 8 e 11 d.lgs.267/2000 e 101 cod.proc.civ. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di appello, dopo il ricevimento della nota 15900/B/416/19 del 12.11.2019 da parte del Ministero, abbia ritenuto correttamente instaurato il procedimento benché, per mero refuso dell'Avvocatura dello Stato, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse stata notificata la diversa nota del Ministero dell'Interno (prot.15900/B/415/19 del 12.11.2019) che invece riguardava il procedimento ex art.143, comma 8, TUEL, ritenendo che la notifica del decreto di fissazione di udienza recante espresso richiamo all'art.143, comma 11, TUEL e la costituzione dell'intimato superassero ogni questione di violazione del contraddittorio. 5.3. L'articolo 143 TUEL in tema di «Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti» prevede che fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali possano essere sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui Pag. 7 a 29 all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato e nominando una commissione d'indagine dotata dei necessari poteri. Secondo il comma 3, dell'art.143, entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla Pag. 8 a 29 trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il comma 8 dell'art.143, nel caso in cui dalla relazione prefettizia emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, prevede la trasmissione da parte del Ministro dell'interno della relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Il comma 11 dell'art.143 prevede che, fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, non possano essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai predetti fini il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento (prevista al comma 4 dell'art.143) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli Pag. 9 a 29 elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, vale a dire le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt.737 e seguenti cod.proc.civ. (come modificato dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1.12.2018, n. 132) . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rito camerale richiamato dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, è compatibile con la tutela dei diritti soggettivi e degli status, nonché rispettoso del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto idoneo a contemperare le esigenze di effettività della tutela dell'aspirazione del cittadino ad accedere alle cariche elettive pubbliche, con quelle di rapida definizione delle questioni concernenti la sua incandidabilità (Sez. 1, n. 4500 del 19.2.2021, Rv. 660499 - 01). 5.4. Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, pur essendo destinato a svolgersi con il rito camerale ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ., è caratterizzato da una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Sez. U, n. 1747 del 30.1.2015, Rv. 634128 - 01; vedi anche Sez. 1, n. 516 del 11.1.2017, Rv. 643250 - 01). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che lo speciale procedimento camerale destinato a valutare la responsabilità degli amministratori e i loro collegamenti inquinanti e ad amputare cautelativamente, con la dichiarazione di incandidabilità, i rischi di proiezioni criminali nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento che si svolge nel perimetro regionale di riferimento dell'ente disciolto, inizia con l'invio, da parte del Ministro dell'interno, Pag. 10 a 29 della proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio. Poiché il procedimento giurisdizionale in questione si svolge - per espresso richiamo normativo - secondo la procedura camerale ex art. 737 cod.proc.civ. e ss. la domanda deve assumere la forma del ricorso contenente i requisiti menzionati nell'art. 125 cod.proc.civ.. Tuttavia il legislatore, pur disponendo l'applicazione, «in quanto compatibili», delle «procedure di cui al libro 4^, titolo 2", capo 6^, del codice di procedura civile», ha dettato, espressamente, una diversa forma di introduzione del procedimento de quo. Prevedendo che «ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4, al tribunale competente per territorio», il citato art. 143, comma 11, non solo affida al Ministro dell'interno la legittimazione attiva, ma anche individua nella trasmissione della proposta di scioglimento avanzata dallo stesso Ministro l'atto introduttivo del procedimento. Si è quindi di fronte ad una forma speciale di instaurazione del giudizio, destinato poi a svolgersi nelle forme del rito in camera di consiglio. Per un verso, la proposta di scioglimento del Ministro dell'interno non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento: di qui l'idoneità di detta proposta del Ministro, in quanto recante i nominativi degli amministratori responsabili e le ragioni della loro dedotta responsabilità, a fungere, una volta inviata al tribunale competente ai fini della dichiarazione d'incandidabilità di detti amministratori, da atto di impulso del relativo procedimento giurisdizionale. Per altro verso, occorre considerare che l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave Pag. 11 a 29 dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. Nel disegno normativo, pertanto, l'attitudine postulatoria della proposta proveniente direttamente dalla parte sostanziale e la non necessità per l'Amministrazione dell'interno, ai fini dell'introduzione del procedimento, di versare gli elementi già contenuti in quella proposta in un atto di ricorso, si giustificano con l'esigenza di apprestare forme procedimentali essenziali, in grado di permettere una risposta giurisdizionale il più possibile ravvicinata nel tempo. Risponde ad una logica di effettività del rimedio prefigurato dal legislatore il riservare alla stessa Autorità cui sono demandate le funzioni di formalizzare la proposta di scioglimento dell'organo elettivo dell'ente esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata ovvero dalla stessa condizionato nel suo funzionamento, il compito anche di introdurre direttamente, con l'invio della proposta e dei relativi allegati, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità dei componenti degli organi politici che abbiano provocato o concorso a provocare lo scioglimento dell'ente. La giurisprudenza di questa Corte ha anche aggiunto che il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 TUEL non ha natura impugnatoria, ma è riconducibile ad un ordinario giudizio camerale contenzioso di cui agli artt. 737 e segg. cod.proc.civ., soggetto al generale principio della domanda. Non può, dunque, mancare un atto introduttivo che abbia tutti i requisiti della vocatio in ius e dell' editio actionis, elencati dall'art. 125 cod.proc.civ., da identificarsi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio il Ministero dell'interno, dovendosi, invece, attribuire alla proposta del Ministero il valore di atto introduttivo unicamente in una accezione atecnica, in quanto idonea a provocare l'attivazione del potere d'impulso del tribunale volto alla fissazione dell'udienza camerale. (Sez. 1, n. 16048 del 29.7.2015, Rv. 636642 - 01). Pag. 12 a 29 La speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni in materia di incandidabilità alle elezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 cod.proc.civ., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali (Sez. 1, n. 10780 del 17.4.2019, Rv. 653905 - 01). 5.6. La censura mossa con il secondo motivo non ha quindi fondamento poiché attribuisce al peculiare atto di impulso del procedimento - e non già alla successiva memoria del Ministero dell'Interno depositata nel contraddittorio delle parti - la necessità di rispettare i requisiti dell'art.125 cod.proc.civ. Né convince l'assunto della mancata individuazione dei destinatari della proposta - peraltro espresso senza riferimenti testuali all'atto censurato e quindi in modo non autosufficiente - che ignora totalmente gli atti allegati, ossia il decreto di scioglimento del Consiglio comunale e la relazione prefettizia, che evidentemente non mancano affatto di individuare nell'ex [OSCURATO:PERSONA] il principale responsabile della situazione denunziata. 5.7. La censura mossa con il terzo motivo è parimenti infondata perché, lasciando in disparte l'errore costituito dalla notifica al sig.Riccardi della nota in pari data relativa alla richiesta di applicazione di misure di prevenzione ai sensi del comma 8 dell'art.143 - e non di quella relativa alla proposta di dichiarazione di incandidabilità ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, pur Pag. 13 a 29 controbilanciato dalla evocazione in giudizio con riferimento appunto al comma 11 dell'art.143, appare decisivo il fatto, pur evidenziato dalla Corte barese, che dopo la costituzione in giudizio l'attuale ricorrente è stato reso edotto dell'errore e della domanda formulata dal Ministero dell'Interno, con il conseguente pieno rispetto del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento camerale. La censura non affronta e non confuta lo specifico rilievo mosso dalla Corte territoriale a pagina 7, capoverso, nel senso che il contraddittorio si era regolarmente instaurato anche sulla proposta del Ministero e relativi allegati e che i destinatari - e con essi il Riccardi - dopo la costituzione in giudizio avevano avuto piena contezza dei fatti addebitati e della richiesta di dichiarazione di incandidabilità e si erano ampiamente difesi nel merito al proposito. 5.8. Nella specie, cioè, la Corte d'appello ha accertato - in fatto - che la parte interessata ha potuto esercitare, in concreto, il proprio diritto di difesa, e tale affermazione non risulta specificamente confutata, neppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 del codice di rito, dal ricorrente che ha dedotto solo violazioni di legge. 6. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.115 e 116 cod.proc.civ., 2697 cod.civ.,111 Cost. e in via subordinata deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 143 TUEL, 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. in relazione all'art.111 Cost. e ciò con riferimento alla natura «autoprovante», addirittura oltre la fede privilegiata della relazione prefettizia in relazione ai fatti in essa narrati. 6.1. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello non ha mai attribuito natura «autoprovante» e neppure fede privilegiata (o «iperprivilegiata», come assume il ricorrente) alla relazione prefettizia in relazione ai fatti in essa narrati. Il ricorrente non indica neppure il passaggio del decreto impugnato che sarebbe incorso nell'errore lamentato se non con Pag. 14 a 29 riferimento all'affermazione di pagina 6, capoverso 6, secondo cui «i fatti cristallizzati nella predetta relazione non sono il frutto di valutazioni e/o apprezzamenti bensì di deduzioni logicamente direttamente derivanti da risultanze documentali cui il Tribunale di Foggia ha aderito ai fini della pronuncia di incandidabilità», che peraltro ha un significato del tutto diverso da quello che il ricorrente vorrebbe attribuirle. È infatti alle risultanze documentali riferite e alle correlate deduzioni logiche e non già alla fede privilegiata dell'atto che ha mostrato di volersi riferire la Corte di appello. 6.2. Il ricorrente sostiene (pag.15, § 57, sub i) che non erano mai stati depositati nel procedimento i documenti allegati alla relazione prefettizia, ma tale labiale recriminazione non si accompagna alla dimostrazione dell'assunto e nemmeno all'imprescindibile riferimento agli atti difensivi con cui egli avrebbe denunciato ai giudici del merito tale lacuna e le sue ripercussioni negative sull'esercizio del proprio diritto di difesa. Cosa questa tanto più grave con riferimento al giudizio di reclamo, nel quale il reclamante non risulta aver articolato tale specifica doglianza (vedi decreto impugnato, pagg.5-6, ove vengono riferiti i motivi di reclamo). Inoltre, quanto ai documenti non allegati, il motivo difetta di autosufficienza, non essendo stati neppure indicati i documenti allegati alla relazione, né riprodotto il loro contenuto. 6.3. Anche la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non coglie nel segno. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente Pag. 15 a 29 apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multis, Sez. 6 - L, n. 27000 del 27.12.2016, Rv. 642299- 01; Sez. 6 - 1, n. 1229 del 17.1.2019, Rv. 652671 - 01). Del pari, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U , n. 20867 del 30.9.2020, Rv. 659037 - 02; Sez. 5, n. 16016 del 9.6.2021, Rv. 661360 - 02). Infine la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Sez. 6 - 3, n. 26769 del 23.10.2018, Rv. 650892 - 01). La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto (o non assolto) tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento Pag. 16 a 29 sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. L, n. 17313 del 19.8.2020, Rv. 658541 - 01). 7. Il quinto e il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. 7.1. Con il quinto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, comma 1, TUEL e 2729 cod.civ. con riferimento alla ritenuta conferma della sussistenza di collegamenti indiretti tra il ricorrente e le consorterie mafiose, perché la Corte di appello non aveva attribuito alla relazione prefettizia natura di atto di parte bisognoso di prova e aveva dato spazio a presunzioni non basate su elementi gravi, precisi e concordanti. 7.2. Con il sesto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, comma 1, TUEL, 114 e 116 cod.proc.civ. perché non era stato tenuto conto dei fatti dedotti e provati dal Riccardi idonei a smentire l'asserita cattiva gestione della cosa pubblica a lui attribuita e a dimostrare l'assunzione di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata adottate dalla sua amministrazione. 7.3. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, i cui principi sono stati puntualmente rispettati e applicati nel decreto impugnato, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori di cui all'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, è sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare; tale fattispecie può realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate Pag. 17 a 29 da precedenti consiliature (Sez. 1, n. 3857 del 15.2.2021, Rv. 660497 - 01). Inoltre, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009; infatti la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Sez. 1 n. 2749 del 5.2.2021, Rv. 660720 - 03). Da ultimo questa Corte ha affermato che la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Sez. 1, n. 8056 del 11.3.2022, Rv. 664529 - 01). In altre parole, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la Pag. 18 a 29 condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Sez. U, n. 1747 del 30.1.2015, Rv. 634130 - 01); non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte EDU, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente (Sez. 1, n. 15038 del 8.6.2018, Rv. 649124 - 01). 7.4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia apparentemente una violazione di legge relativa all'erronea applicazione delle norme in tema di prova presuntiva, per criticare la valutazione di merito e l'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte territoriale, peraltro in modo conforme al Tribunale di primo grado. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod.civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e Pag. 19 a 29 univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (Sez. 2, n. 9054 del 21.3.2022, Rv. 664316 - 01). Quindi con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod.civ., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e Pag. 20 a 29 neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Sez. L, n. 22366 del 5.8.2021, Rv. 662103 - 01); il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Sez. 1, n. 10253 del 19.4.2021, Rv. 661151 - 01). 7.5. Con il sesto motivo il ricorrente censura la mancata considerazione da parte della Corte di appello dei fatti dedotti e provati per smentire la cattiva amministrazione della cosa pubblica da parte sua (con particolare riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alle concessioni demaniali marittime, all'abusivismo edilizio e al trasporto delle salme al cimitero) e delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata da lui promosse. In tal modo il ricorrente scivola nel merito, chiedendo a questa Corte di legittimità di sostituirsi alla Corte territoriale nella valutazione dei fatti e delle prove e di confrontarsi direttamente a tal fine con le risultanze istruttorie, in ipotesi non esaminate o non corretta mente apprezzate. È d'uopo ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla Pag. 21 a 29 base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231). 7.6. È il caso di aggiungere che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di elettorato passivo, la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica Per di più il ricorrente non confuta espressamente il passaggio della decisione che gli ha addebitato di avere effettuato una contestazione atomistica, con riferimento a singoli addebiti, laddove occorre - come affermato dalla giurisprudenza - avere una visione globale della permeabilità dell'amministrazione ad infiltrazioni criminali. Pag. 22 a 29 7.7. Il vizio motivazionale, infine, è dedotto in modo del tutto generico con la semplice indicazione delle risultanze istruttorie non adeguatamente valorizzate, senza individuare fatti storici decisivi, senza allegare e dimostrare la decisività di ciascuno di essi e senza dar conto di quando e come tali risultanze siano state sottoposte alla discussione in contraddittorio processuale. 7.8. È quindi superfluo rilevare che la denuncia di vizio motivazionale è preclusa ai sensi dell'art.348, comma 5, cod.proc.civ., in presenza di una decisione della Corte di appello basata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione del Tribunale, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] rdi. Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] appare ammissibile, ancorché il suo interesse ad impugnare non sia sorto per effetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e scaturisse dalla pronuncia di incandidabilità contenuta anche nei suoi confronti nel decreto impugnato. Il ricorso incidentale in questione non è tardivo ex art.325, comma 2, cod.proc.civ. rispetto alla data di notifica del decreto della Corte barese (4.8.2021) poiché è stato notificato il 29.10.2021 e quindi nei sessanta giorni (il cinquantanovesimo giorno), tenuto debitamente conto della sospensione feriale sino al 31.8.2021 compreso. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, non applicandosi la deroga prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 r.d. n. 12 del 1941, Pag. 23 a 29 poiché queste disposizioni non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. cod.civ. (Sez. 1, n. 2749 del 5.2.2021, Rv. 660720 - 01). 9. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.143, commi 1 e 11, 107, 50, comma 2, e 54, comma 1, lett. c), d.lgs.267/2000 in difetto di elementi precisi e individualizzanti a sostegno di una sua personale responsabilità. Il motivo è del tutto generico e denuncia inammissibilmente, quale violazione di legge, l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, che ha comunque indicato con precisione sia gli elementi di contiguità dello [OSCURATO:PERSONA] a esponenti di spicco della criminalità locale, sia le ripercussioni di tali contiguità sull'attività amministrativa del Comune, sia le gravissime disfunzioni che avevano caratterizzato l'azione dell'Amministrazione comunale. Il motivo in questione si traduce in una sostanziale e inammissibile richiesta di rivisitazione del merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019, Rv. 656492 - 03; Sez. 1, n. 5987 del 4.3.2021, Rv. 660761 - 02; Sez. 6 - 5, n. 29404 del 7.12.2017, Rv. 646976 - 01; Sez. 5, n. 19547 del 4.8.2017, Rv. 645292 - 01). 10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.107 d.lgs.267/2000 poiché non era stato tenuto conto del preciso riparto tracciato da tale norma fra l'attività di indirizzo politico spettante a Pag. 24 a 29 Sindaco, Giunta e Consiglio, e l'attività di gestione che compete esclusivamente ai dirigenti comunali. 10.1. Secondo il ricorrente incidentale i dirigenti comunali erano direttamente responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione, mentre i poteri di indirizzo e controllo competevano al Sindaco (e non al vice Sindaco) e nessuno degli atti censurati rientrava nel settore dei lavori pubblici per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] era assessore. 10.2. L'art.107, comma 2, TUEL, nel disegnare le competenze dei dirigenti degli enti locali fa espressamente salve le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente. Fra questi si annovera anche la Giunta comunale (art.36 e 48 TUEL) di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] faceva parte come vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici. Nell'ordinanza della Sez.1, n.10780 del 17.4.2019 è stato riconosciuto che l'art. 107 TUEL ha inteso dare continuità al principio di separazione tra responsabilità politiche ed amministrative già enunciato dalla L. 14 ottobre 1990, n. 142, art. 51, ma, come ha chiarito in particolare la giurisprudenza amministrativa, se l'assetto organizzativo dell'ente locale assegna ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, ciò nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione. Restano, invero, fermi, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, i compiti di indirizzo e, segnatamente, di controllo politico- amministrativo, che se non va esercitato partitamente per ogni singola determinazione provvedimentale, ma deve investire trasversalmente l'operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali (Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2016, n. 256). 10.3. In ogni caso a [OSCURATO:PERSONA] sono stati ascritti svariati e specifici elementi sintomatici di una sua funzione di collegamento indiretto fra esponenti del crimine organizzato locale e Pag. 25 a 29 il vertice dell'amministrazione comunale, in tal modo inquinata. Vale a dire: a) le sue assidue frequentazioni (fotografie in atteggiamenti familiari anche in occasione di festeggiamenti per il suo successo elettorale del 2015 incontri di basket, soggiorno a Metaponto per una settimana presso la stessa struttura) con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco di una associazione criminale, il clan [OSCURATO:PERSONA]); b) le intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito della strage di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis (assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e di due ignari agricoltori innocenti presenti in loco, per cui il Caterino era attualmente ristretto in carcere) rivelatrici dei rapporti fra i nuclei familiari dello [OSCURATO:PERSONA] e l'esponente criminale in questione; c) particolarmente significativa appare l'intercettazione ambientale del 7.8,.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove il primo, appreso dell'indagine in corso della DDA coinvolgente il Sindaco manifesta l'intenzione di riferirne a [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione almeno fungeva da elemento di tramite e collegamento fra l'associazione criminale e l'amministrazione comunale; d) lo stretto legame fra suo fratello Giovanni e il Caterino. 10.4. Non è infine privo di valore il rilievo della Corte barese che addebita al vice [OSCURATO:PERSONA] la trasgressione dei doveri di vigilanza a fronte della conclamata cattiva gestione dell'amministrazione comunale, permeata da ingerenze criminose e oggettivamente asservita agli interessi malavitosi, che avrebbero dovuto condurlo almeno a segnalare le gravi situazioni in atto. 10.5. Giova infine ribadire, come già esposto in precedenza con riferimento all'ex [OSCURATO:PERSONA], che la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare Pag. 26 a 29 efficacemente - ed è indubitabile che tale compito incomba sull'organo politico - ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (da ultim,o Sez.1, 8056/2022, citata). 11. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. e 6, par.2 CEDU con riferimento a fatti e circostanze richiamate nella relazione prefettizia, nonostante che i relativi documenti che li comprovavano non fossero mai stati depositati in giudizio. 11.1. Al proposito è sufficiente il richiamo di tutto quanto in precedenza osservato al § 6.3. con riferimento all'analoga doglianza del sindaco Riccardi. 11.2. Il ricorrente incidentale non invoca in modo pertinente neppure l'art. 6 CEDU, posto che il processo de quo ha rispettato il contraddittorio tra le parti, ed il giudice ha semplicemente fatto applicazione del principio - certamente non inciso dall'art. 6 - del libero convincimento, valutando le prove documentali acquisite in atti. 12. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.143, commi 1 e 11 TUEL e agli artt.2727 e 2729 cod.civ. con riferimento ai collegamenti ritenuti esistenti fra la sua persona e l'esponente di un clan criminale [OSCURATO:PERSONA], ritratti con certezza sulla base di elementi contestati e non univoci. Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte nei § 7.3- 7.8. con riferimento alle analoghe doglianze del sindaco Riccardi. Del resto, giova ripeterlo, non si discute in questa sede della sussistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo Pag. 27 a 29 mafioso, ma solamente di ingerenze inquinanti delle associazioni criminali capaci di asservire l'amministrazione comunale ai loro interessi, che giustifica da un lato lo scioglimento del consiglio comunale dall'altro la sanzione di incandidabilità temporanea degli amministratori che con le loro condotte hanno dato causa allo scioglimento. 13. I ricorsi, principale e incidentale, debbono essere complessivamente rigettati. Le spese seguono la soccombenza, a carico di ciascun ricorrente, avverso cui l'Amministrazione si è separatamente difesa con controricorso, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de
Decreto Cassazione n. 31214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris