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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39233/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA]Avino, indagato per partecipazione all'associazione armata di narcotraffico (art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309) nei c.d. quartieri spagnoli di Napoli, respingeva l'appello e confermava la custodia cautelare disposta nei suoi confronti dal Giudice delle indagini preliminari.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 297, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]Avino era sottoposto a procedimento penale nel 2019 per reati concernenti il traffico di stupefacenti e, in forza di tale addebito, il giudice autorizzava l'installazione di apparecchiature audiovisive.

Sulla base di tali captazioni era emanata l'ordinanza di custodia cautelare del 22/04/2023, eseguita il 29/05/2023, con cui sono provvisoriamente contestati al D'Avino due episodi di cessione di stupefacenti (capi 14 e 29), oltre all'ipotesi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 cit.

Già l'ordinanza di custodia cautelare spiegava come la partecipazione al sodalizio criminoso (capo 2-bis) dovesse essere desunta dall'attività di cessione degli stupefacenti capi (14 e 19), ipotesi tutte emerse dalle intercettazioni ambientali del luglio del 2019, oltre che sulle immagini restituite dalla telecamera investigativa.

Dalle stesse apparecchiature di captazione e sempre nell'ambito del medesimo procedimento (RG 14383/19) emergevano, inoltre, a carico dell'indagato elementi indiziari per tentato omicidio per i quali era emanata altra ordinanza di custodia cautelare, in data 06/09/2019 (il procedimento veniva poi stralciato, concludendosi con sentenza definitiva).

Con istanza presentata al Giudice per le indagini preliminari si eccepiva come i gravi indizi dei reati in tema di stupefacenti fossero già stati completamente acquisiti al momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del D'Avino per i fatti di omicidio, deducendo, di conseguenza, violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come conseguenza della scelta della pubblica accusa di frazionare un quadro indiziario che era invece complessivo.

Da ciò si inferiva anche che, avendo l'istante scontato in regime cautelare complessivi un anno, un mese e undici giorni, era stato superato il termine di fase di cui all'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari erroneamente replicava: che il momento della "disponibilità degli atti" è quello della effettiva possibilità di conoscenza, da parte del pubblico ministero procedente, del compiuto quadro indiziario; che esso, nel caso di specie, coincideva con la data di deposito dell'informativa attraverso cui la polizia giudiziaria comunicò al pubblico ministero l'esistenza dei gravi indizi; che, essendo tale informativa pervenuta in Procura in data 23/11/2020, ovvero dopo l'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, non si sarebbe verificata alcuna violazione t29Q legge.

In sede di appello, si ribadiva che gli indizi: a) erano venuti tutti alla luce dinanzi allo stesso ufficio del pubblico ministero; b) nell'ambito dello stesso procedimento (n. 14383/2019; c) attraverso la stessa e unica strumentazione di captazione audiovisiva; d) in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza.

Si eccepiva pure che la pubblica accusa è tenuta a presenziare personalmente alle operazioni di intercettazioni, seppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 267, comma 4, cod. proc. pen) e che il Pubblico ministero, comunque, deve vigilare sulla redazione dei verbali di intercettazione (art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen.), sicché non poteva non conoscere gli esiti delle audio-video-riprese, aggiungendosi che il sistema prevede che, quando le operazioni siano curate dalla polizia giudiziaria, questa trasmetta i verbali delle registrazioni immediatamente al pubblico ministero (art. 268, comma 4, cod. proc. pen.).

Si concludeva, pertanto, come, se tali obblighi processuali non sono rispettati, le conseguenze non possono gravare sull'imputato.

L'ordinanza impugnata ha replicato a tali deduzioni affermando che l'enucleazione investigativa del cartello camorristico era data dalle informative della Questura di Napoli e del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli: documenti giunti alla cognizione del Pubblico ministero in epoca molto successiva alla prima ordinanza e, sempre in forma astratta e generalizzata, che l'intervenuto accordo tra le bande camorristiche era provato da numerose intercettazioni intervenute alla fine del 2020, senza peraltro citarne nemmeno una.

Tutto ciò premesso, si ribadisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnata fissato il momento della "desumibilità" del reato non azionato ai fini cautelari non in quello in cui emerge completamente il quadro indiziario, bensì in quello in cui è acquisito l'ultimo elemento fattuale, in ordine di tempo, seppur superfluo o ridondante alla luce del complesso compendio accusatorio (facendo riferimento alla comunicazione/deposito delle investigazioni della polizia giudiziaria presso l'ufficio del pubblico ministero).

Con l'effetto di gravare l'imputato degli eventuali difetti di comunicazione tra gli organi investigativi e di consentire all'accusa di arbitrariamente ritardare ad libitum le iniziative cautelari (pur essendo da tempo in possesso dei gravi indizi colpevolezza). [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare sarebbe incorso, inoltre, in una motivazione solo apparente là dove ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario offerto dalle apparecchiature audiovisive prima della conoscenza degli elementi di fatto nel 2020, senza tuttavia indicarli e non spiegando il percorso argomentativo seguito per concludere che gli indizi valorizzati dal secondo giudice non erano sufficienti a disporre la misura cautelare.

3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti in cui ripropone le precedenti deduzioni sulla violazione di legge ed insiste sul carattere meramente apparente della motivazione, che non confuta le affermazioni difensive secondo cui tutti gli indizi erano completamente esistenti a partire dal luglio 2019, né indica qualt ( sarebbe l'indizio «a completamento» della gravità indiziaria acquisito nel 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla censura dell'appellante, il quale lamentava la mancata retrodatazione dell'ordinanza cautelare (emessa il 21/04/2023 ed eseguita il 29/05/2023) a quella emessa in data 06/09/2019 ed eseguita il 23/09/2019 (chiedendo, di conseguenza, che la misura in atto fosse dichiarata inefficace per decorrenza del termine di fase), l'ordinanza impugnata ha risposto che le informative finali poste alla base del titolo cautelare odierno erano di molto successive alla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare indicata dalla difesa (del 2019), essendo tutte del 2020 e del 2021, sicché a tale ultima data risale l'enucleazione investigativa del cartello camorristico dei cd. quartieri spagnoli e dell'associazione di narcotraffico collegata, specificando come molteplici intercettazioni che provano compiutamente l'intervenuto consorzio tra le tre precedenti bande risalgano alla fine del 2020.

Ricordati i limiti del giudizio di legittimità in tema cautelare, la motivazione del provvedimento impugnato appare rispettosa dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la materia.

1.1. Sul punto, i Giudici di merito hanno precisato, evocando l'insegnamento di questa Corte in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, che la nozione di "anteriore desumibilità degli atti" inerenti alla prima ordinanza cautelare fa riferimento non alla semplice conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma alla condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e della gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta all'adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27735102).

Hanno inoltre ulteriormente specificato che non è sufficiente l'esistenza della notizia del fatto reato né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291).

Ed hanno concluso - in modo non eccepibile quanto alla dedotta violazione di legge - che ciò era accaduto nel caso di specie, in cui i fatti oggetto della seconda ordinanza erano diversi, accertati in un procedimento stralciato, non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, e in cui «è addirittura pacifico che la completa raccolta del materiale probatorio sulla esistenza della associazione di narcotraffico gestita dal cartello camorristico dei quartieri spagnoli avveniva negli anni successivi all'emissione della prima ordinanza».

Risulta, dunque, rispettata, nel caso di specie, la massima di diritto per cui la nozione di "desumibilità dagli atti" non è integrata dalla mera "conoscenza o conoscibilità" dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo invece la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752).

1.2. Venendo, poi, all'eccepito carattere solo apparente della motivazione, è vero che l'ordinanza non ha citato gli elementi investigativi sopravvenuti ed il loro contenuto.

Altrettanto indiscutibile è, però, che nemmeno il ricorrente ha illustrato per quali ragioni gli elementi indiziari alla base della seconda cautela coinciderebbero con quelli acquisiti ai fini dell'emissione dell'ordinanza cautelare per il tentato omicidio e in che modo questi ultimi deponessero per la configurabilità dell'ipotesi di reato associativo, essendosi limitato, in proposito, ad una mera asserzione non adeguatamente argomentata.

Come tale, generica.

1.3. Peraltro, le deduzioni difensive, quand'anche fondate, avrebbero comunque trascurato come, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910).

2. Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA]Avino, indagato per partecipazione all'associazione armata di narcotraffico (art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309) nei c.d. quartieri spagnoli di Napoli, respingeva l'appello e confermava la custodia cautelare disposta nei suoi confronti dal Giudice delle indagini preliminari. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 297, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]Avino era sottoposto a procedimento penale nel 2019 per reati concernenti il traffico di stupefacenti e, in forza di tale addebito, il giudice autorizzava l'installazione di apparecchiature audiovisive. Sulla base di tali captazioni era emanata l'ordinanza di custodia cautelare del 22/04/2023, eseguita il 29/05/2023, con cui sono provvisoriamente contestati al D'Avino due episodi di cessione di stupefacenti (capi 14 e 29), oltre all'ipotesi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 cit. Già l'ordinanza di custodia cautelare spiegava come la partecipazione al sodalizio criminoso (capo 2-bis) dovesse essere desunta dall'attività di cessione degli stupefacenti capi (14 e 19), ipotesi tutte emerse dalle intercettazioni ambientali del luglio del 2019, oltre che sulle immagini restituite dalla telecamera investigativa. Dalle stesse apparecchiature di captazione e sempre nell'ambito del medesimo procedimento (RG 14383/19) emergevano, inoltre, a carico dell'indagato elementi indiziari per tentato omicidio per i quali era emanata altra ordinanza di custodia cautelare, in data 06/09/2019 (il procedimento veniva poi stralciato, concludendosi con sentenza definitiva). Con istanza presentata al Giudice per le indagini preliminari si eccepiva come i gravi indizi dei reati in tema di stupefacenti fossero già stati completamente acquisiti al momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del D'Avino per i fatti di omicidio, deducendo, di conseguenza, violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come conseguenza della scelta della pubblica accusa di frazionare un quadro indiziario che era invece complessivo. Da ciò si inferiva anche che, avendo l'istante scontato in regime cautelare complessivi un anno, un mese e undici giorni, era stato superato il termine di fase di cui all'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari erroneamente replicava: che il momento della "disponibilità degli atti" è quello della effettiva possibilità di conoscenza, da parte del pubblico ministero procedente, del compiuto quadro indiziario; che esso, nel caso di specie, coincideva con la data di deposito dell'informativa attraverso cui la polizia giudiziaria comunicò al pubblico ministero l'esistenza dei gravi indizi; che, essendo tale informativa pervenuta in Procura in data 23/11/2020, ovvero dopo l'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, non si sarebbe verificata alcuna violazione t29Q legge. In sede di appello, si ribadiva che gli indizi: a) erano venuti tutti alla luce dinanzi allo stesso ufficio del pubblico ministero; b) nell'ambito dello stesso procedimento (n. 14383/2019; c) attraverso la stessa e unica strumentazione di captazione audiovisiva; d) in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza. Si eccepiva pure che la pubblica accusa è tenuta a presenziare personalmente alle operazioni di intercettazioni, seppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 267, comma 4, cod. proc. pen) e che il Pubblico ministero, comunque, deve vigilare sulla redazione dei verbali di intercettazione (art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen.), sicché non poteva non conoscere gli esiti delle audio-video-riprese, aggiungendosi che il sistema prevede che, quando le operazioni siano curate dalla polizia giudiziaria, questa trasmetta i verbali delle registrazioni immediatamente al pubblico ministero (art. 268, comma 4, cod. proc. pen.). Si concludeva, pertanto, come, se tali obblighi processuali non sono rispettati, le conseguenze non possono gravare sull'imputato. L'ordinanza impugnata ha replicato a tali deduzioni affermando che l'enucleazione investigativa del cartello camorristico era data dalle informative della Questura di Napoli e del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli: documenti giunti alla cognizione del Pubblico ministero in epoca molto successiva alla prima ordinanza e, sempre in forma astratta e generalizzata, che l'intervenuto accordo tra le bande camorristiche era provato da numerose intercettazioni intervenute alla fine del 2020, senza peraltro citarne nemmeno una. Tutto ciò premesso, si ribadisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnata fissato il momento della "desumibilità" del reato non azionato ai fini cautelari non in quello in cui emerge completamente il quadro indiziario, bensì in quello in cui è acquisito l'ultimo elemento fattuale, in ordine di tempo, seppur superfluo o ridondante alla luce del complesso compendio accusatorio (facendo riferimento alla comunicazione/deposito delle investigazioni della polizia giudiziaria presso l'ufficio del pubblico ministero). Con l'effetto di gravare l'imputato degli eventuali difetti di comunicazione tra gli organi investigativi e di consentire all'accusa di arbitrariamente ritardare ad libitum le iniziative cautelari (pur essendo da tempo in possesso dei gravi indizi colpevolezza). [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare sarebbe incorso, inoltre, in una motivazione solo apparente là dove ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario offerto dalle apparecchiature audiovisive prima della conoscenza degli elementi di fatto nel 2020, senza tuttavia indicarli e non spiegando il percorso argomentativo seguito per concludere che gli indizi valorizzati dal secondo giudice non erano sufficienti a disporre la misura cautelare. 3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti in cui ripropone le precedenti deduzioni sulla violazione di legge ed insiste sul carattere meramente apparente della motivazione, che non confuta le affermazioni difensive secondo cui tutti gli indizi erano completamente esistenti a partire dal luglio 2019, né indica qualt ( sarebbe l'indizio «a completamento» della gravità indiziaria acquisito nel 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla censura dell'appellante, il quale lamentava la mancata retrodatazione dell'ordinanza cautelare (emessa il 21/04/2023 ed eseguita il 29/05/2023) a quella emessa in data 06/09/2019 ed eseguita il 23/09/2019 (chiedendo, di conseguenza, che la misura in atto fosse dichiarata inefficace per decorrenza del termine di fase), l'ordinanza impugnata ha risposto che le informative finali poste alla base del titolo cautelare odierno erano di molto successive alla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare indicata dalla difesa (del 2019), essendo tutte del 2020 e del 2021, sicché a tale ultima data risale l'enucleazione investigativa del cartello camorristico dei cd. quartieri spagnoli e dell'associazione di narcotraffico collegata, specificando come molteplici intercettazioni che provano compiutamente l'intervenuto consorzio tra le tre precedenti bande risalgano alla fine del 2020. Ricordati i limiti del giudizio di legittimità in tema cautelare, la motivazione del provvedimento impugnato appare rispettosa dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la materia. 1.1. Sul punto, i Giudici di merito hanno precisato, evocando l'insegnamento di questa Corte in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, che la nozione di "anteriore desumibilità degli atti" inerenti alla prima ordinanza cautelare fa riferimento non alla semplice conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma alla condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e della gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta all'adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27735102). Hanno inoltre ulteriormente specificato che non è sufficiente l'esistenza della notizia del fatto reato né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291). Ed hanno concluso - in modo non eccepibile quanto alla dedotta violazione di legge - che ciò era accaduto nel caso di specie, in cui i fatti oggetto della seconda ordinanza erano diversi, accertati in un procedimento stralciato, non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, e in cui «è addirittura pacifico che la completa raccolta del materiale probatorio sulla esistenza della associazione di narcotraffico gestita dal cartello camorristico dei quartieri spagnoli avveniva negli anni successivi all'emissione della prima ordinanza». Risulta, dunque, rispettata, nel caso di specie, la massima di diritto per cui la nozione di "desumibilità dagli atti" non è integrata dalla mera "conoscenza o conoscibilità" dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo invece la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752). 1.2. Venendo, poi, all'eccepito carattere solo apparente della motivazione, è vero che l'ordinanza non ha citato gli elementi investigativi sopravvenuti ed il loro contenuto. Altrettanto indiscutibile è, però, che nemmeno il ricorrente ha illustrato per quali ragioni gli elementi indiziari alla base della seconda cautela coinciderebbero con quelli acquisiti ai fini dell'emissione dell'ordinanza cautelare per il tentato omicidio e in che modo questi ultimi deponessero per la configurabilità dell'ipotesi di reato associativo, essendosi limitato, in proposito, ad una mera asserzione non adeguatamente argomentata. Come tale, generica. 1.3. Peraltro, le deduzioni difensive, quand'anche fondate, avrebbero comunque trascurato come, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910). 2. Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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