CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 19027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21995/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1615/2018 depositata il10/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.In relazione alla controversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguardo al se spettasse all’uno in via esclusiva o anche all’altro il diritto al corrispettivo per la redazione di uno studio di valutazione di impatto ambientale (VIA) inerente a un’opera pubblica in Catania, il primo citava in giudizio il secondo e il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. Sosteneva (per quanto ancora interessa) di essere stato incaricato in via esclusiva dal Comune di Catania della effettuazione dello studio e di averne personalmente redatto il documento. Sosteneva che lo studio era estraneo al “disciplinare” di affidamento di incarico a sé e al [OSCURATO:PERSONA], di cui alla delibera del dipartimento di protezione civile della Regione Sicilia in data 5 dicembre 2001, rep. 112, riguardante il progetto esecutivo dell’opera. Il Tribunale, alla prima udienza di comparizione, in data 20 maggio 2009, nel corso della quale l’attore aveva fatto istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e sollevato una eccezione di difetto di giurisdizione, rinviava la causa per conclusioni all’udienza del 4 maggio 2011, in riferimento a tale eccezione. All’udienza l’attore rinunciava alla eccezione di difetto di giurisdizione ed effettuava una produzione documentale. Chiedeva che “la causa venisse posta in decisione con i termini a difesa”. Il Tribunale si riservava. A scioglimento della riserva, il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16 gennaio 2013. A questa udienza l’attore rinunciava ad alcune domande e riformulava le richieste istruttorie. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione con termini per conclusionali e repliche. La sentenza era sfavorevole al Cassar. Questi faceva appello deducendo, come primo motivo, la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale concesso i termini di cui all’art.183, sesto comma, richiesti all’udienza del 20 maggio 2009. L’appellante riproponeva la propria tesi riguardo al merito. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catania rigettava l’impugnazione. Quanto al primo motivo di appello, la Corte dava conto dell’articolazione del giudizio di primo grado e dei provvedimenti adottati dal Tribunale,e riteneva che “nessuna violazione del diritto di difesa (avesse)pregiudicato l’attività processuale dell’attore che, non solo ha avanzato ripetutamente le proprie richieste istruttorie, rigettate dal giudice di prime cure, ma è stato posto nella condizione di precisare il thema decidendum, rinunciando perfino ad alcune delle proprie domande e di porre in essere tutte le proprie difese”. Quanto al merito osservava che il “disciplinare” di affidamento di incarico al Cassar e al [OSCURATO:PERSONA], di cui alla delibera del dipartimento di protezione civile della Regione Sicilia in data 5 dicembre 2001, rep. 112, era relativo alla redazione del progetto esecutivo e alla effettuazione degli studi preliminari di realizzazione di un’area attrezzata per la protezione civile integrata con infrastrutture di parcheggio denominata “Fontanarossa” in Catania; che, ai sensi dell’art. 5 bis della legge regionale della Sicilia n.21 del 29 aprile 1985, introdotto dall’art. 20 della l.r. n.10 del 12 gennaio 1993, la valutazione di impatto ambientale rientrava nella progettazione di massima che precede quella esecutiva; che, secondo copiosa giurisprudenza amministrativa, la VIA deve precedere l’approvazione del progetto definitivo; che nella nota prot. 3928/2007 l’Ufficio speciale per l’emergenza traffico e sicurezza sismica aveva precisato che “trattandosi di progetto esecutivo è da intendersi che il progetto relativo all’impatto ambientale e l’analisi costi-benefici sono porzione dell’intera progettazione esecutiva”; e che “nessuna valenza” poteva essere annessa alla circostanza dedotta dal Cassar secondo cui egli avrebbe avuto incarico dalla redazione dello studio dal Comune di Catania “informalmente”, dato che ogni contratto di prestazione d’opera professionale stipulato da una pubblica amministrazione in via informale è nullo; 2.per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso ai quali si oppongono [OSCURATO:PERSONA] e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania; 3. il ricorrente ha depositato memoria; 4. con atto in data 16 aprile 2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania; considerato che: 1. va preliminarmente dichiarata, in ragione della rinuncia parziale al ricorso e visto l’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per quanto riferito al rapporto tra il ricorrente e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania; 2.con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art.183, sesto comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c. Violazione del diritto di difesa. Nullità della sentenza” per avere la Corte di Appello disatteso il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato che il Tribunale non aveva concesso i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. pregiudicando il diritto di esso ricorrente di articolare compiutamente le proprie allegazioni e le proprie istanze istruttorie; 3.il motivo è infondato. È opportuno premettere che la formulazione dell’istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. non determina per il giudice l’obbligo di concedere i termini (v. Cass. Sez.2, ordinanza n.32577 del 23/11/2023: “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art.183 c.p.c., la richiesta della parte diconcessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.”). Non può quindi dirsi che la Corte di Appello ha errato per non aver ravvisato un errore procedurale da parte del Tribunale e per non aver concesso essa stessa i termini che quest’ultimo non aveva assegnato. Va ulteriormente osservato che la Corte di Appello ha dato conto del fatto che, all’udienza del 4 maggio 2011, l’attore aveva chiesto che “la causa venisse posta in decisione con i termini a difesa”. In tale udienza, quindi, l’odierno ricorrente aveva implicitamente rinunciato ai termini inizialmente richiesti. Dacché l’ulteriore ragione di infondatezza della doglianza; 4. il secondo motivo di ricorso è rubricato “violazione dell’art. 5 bis della legge regionale 21 del 29 aprile 1985, introdotto dall’art. 20 della l.r. 10 del 12 gennaio 1993, nonché dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. Contraddittorietà ed illogicità. Motivazione apparente”. Viene dedotto che è irrilevante, nel rapporto tra le parti in causa, la circostanza dell’inosservanza da parte del Comune di Catania della necessaria forma scritta nel conferimento dell’incarico al ricorrente; che è “errata e contraddittoria” l’interpretazione dell’art. 5 bis della legge regionale 21 del 29 aprile 1985, introdotto dall’art. 20 della l.r. 10 del 12 gennaio 1993, “poiché in nessuna parte di esso si desume che nel progetto esecutivo sia ricompreso il VIA”; che secondo la stessa Corte di Appello lo studio di VIA “avrebbe già dovuto fare parte del progetto di massima talché non si capisce come poi la stessa sia giunta a sostenere che la VIA non poteva che essere parte del progetto esecutivo”; che lo studio relativo alla VIA era stato conferito successivamente al disciplinare del 5 dicembre 2001 come confermato dalle “dichiarazioni dell’ing. Condorelli nominato RUP del parcheggio Fontanarossa ( …. ) a pagina 11 della scheda esame progetto” e poi nella nota del 13 agosto 2007 prot. 156857 e dalle dichiarazioni dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]Urso direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza traffico e sicurezza sismico e dal provvedimento n. 395 del 2 febbraio 2006, provvedimento con cui lo stesso Direttore aveva disposto in favore dell’ing. Cassar il pagamento dell’intero ammontare dei compensi relativi al piano di sicurezza”. 5. il motivo è, per la veicolata denuncia di vizio motivazionale della sentenza impugnata, fondato. La Corte di Appello, trattandosi di accertare se il compenso per lo studio di VIA spettasse per intero all’odierno ricorrente ovvero pro quota al ricorrente e al controricorrente, avrebbe dovuto accertare a chi era stato dato l’incarico di redigere lo studio e chi lo aveva redatto. La Corte di Appello ha affermato che il compenso non spettava in via esclusiva al ricorrente sulla base del seguente iter motivazionale: la Regione Sicilia ha affidato ad entrambi i professionisti l’incarico di redigere il progetto esecutivo dell’opera; il progetto esecutivo presuppone, per legge regionale e per giurisprudenza amministrativa, la redazione dello studio di valutazione di impatto ambientale; perciò nell’incarico conferito ad entrambi i professionisti era compreso anche lo studio in questione. Si tratta di un percorso motivazionale inidoneo a reggere l’affermazione: dal fatto che la VIA debba essere effettuata prima della redazione del progetto esecutivo non deriva che nel caso concreto l’incarico dato dalla Regione Sicilia avesse riguardato anche il presupposto studio e che quest’ultimo non possa essere stato oggetto di un contratto di prestazione d’opera separato, e soprattutto da quel fatto non deriva che lo studio non sia stato effettuato dal solo ricorrente e sia stato invece effettuato anche dal controricorrente. Sussiste quindi il denunciato vizio di motivazione sub specie di motivazione apparente, da riqualificarsi come denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., invece che ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Va ricordato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). 5.1. Il secondo motivo di ricorso deve essere quindi accolto; 6. il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano “violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 11 del d.m. 140/2012, in relazione all’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. e omessa pronuncia” per non avere la Corte di Appello esaminato la doglianza sottoposta al suo esame di “abnorme quantificazione” da parte del giudice di primo grado delle spese processuali in 12.210,00 euro per ciascuno dei convenuti, in causa di valore compreso tra “100.001 e 500.000” euro – motivo ormai riferito solo al rapporto tra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] assorbito; 7. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo va rigettato e il terzo va dichiarato assorbito. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione; 8. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese dell’intero processo tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Le spese tra il ricorrente e l’Ordine deli Ingegneri della Provincia di Catania sono liquidate come in dispositivo; PQM la Corte dichiara estinto il giudizio tra il ricorrente e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e condanna il primo al pagamento, in favore del secondo, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge