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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 16356/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29551/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro soc. [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avv. prof.

Lorenzo del Federico e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ilio, con elezione di domicilio all’indirizzo pec specificato; -controricorrente- Oggetto:interessi passivi – deduzione integrale – realizzazione beni merce 23– 29551 - 20 20 – 13 / 0 4 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] n. 426/08/2020 pronunciata il 17 gennaio 2020 e depositata il 17 febbraio 2020,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente opera nel settore delle costruzioni civili ed era attinta da due avvisi di accertamento notificatile il 18 luglio 2012, con ripresa a tassazione di €28.385,00 e di €.43 4 .580,00 rispettivamente per l’anno di imposta 2008 e 2009.

La vicenda traeva origine dalla capitalizzazione di interessi passivi per €.434.584 contabilizzati nelle rimanenze del cantiere “Isola dei Tigli”, riferiti all’apertura di conti correnti o linee di credito con diversi Istituti e non destinati espressamente alla costruzione o ristrutturazione di un immobile o di un complesso immobiliare.

Di qui la ripresa a tassazione dell’Ufficio che riteneva applicarsi la minore deducibilità di cui all’art. 96 del d.P.R. n. 917/1986, in luogo dell’integrale deduzione prevista dl seguente art. 110, primo comma, lett. b) stesso testo, riservata ai contratti per co struzione o ristrutturazione, applicata dalla società contribuente.

Gli atti impositivi erano avversati avanti la CTP di Parma che apprezzava le ragioni della contribuente, ritenendo che le risorse per l’anno 2008 fossero state specificamente utilizzate per la edificazione e, segnatamente, peril cantiere ove erano state contabilizzate.

Il collegio d’appello confermava la sentenza, argomentando che l’art. 110 citato non distingue fra diverse tipologie di contratto bancario e rilevando la congruenza degli interessi passivi capitalizzati con le somme prese a credito e con quelle impiegate per la costruzione degli immobili negli anni di riferimento.

Insorge il patrono erariale affidandosi ad unico mezzo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. 23– 29551 - 20 20 – 13 / 0 4 /202 3 MMF In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria manifestando l’intenzione di verificare la definizione della controversia con la procedura agevolata di cui all’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022.

CONSIDERATO In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria manifestando l’intenzione di verificare la definizione della controversia con la procedura agevolata di cui all’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022.

PQM La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29551/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro soc. [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avv. prof. Lorenzo del Federico e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ilio, con elezione di domicilio all’indirizzo pec specificato; -controricorrente- Oggetto:interessi passivi – deduzione integrale – realizzazione beni merce 23– 29551 - 20 20 – 13 / 0 4 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] n. 426/08/2020 pronunciata il 17 gennaio 2020 e depositata il 17 febbraio 2020,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente opera nel settore delle costruzioni civili ed era attinta da due avvisi di accertamento notificatile il 18 luglio 2012, con ripresa a tassazione di €28.385,00 e di €.43 4 .580,00 rispettivamente per l’anno di imposta 2008 e 2009. La vicenda traeva origine dalla capitalizzazione di interessi passivi per €.434.584 contabilizzati nelle rimanenze del cantiere “Isola dei Tigli”, riferiti all’apertura di conti correnti o linee di credito con diversi Istituti e non destinati espressamente alla costruzione o ristrutturazione di un immobile o di un complesso immobiliare. Di qui la ripresa a tassazione dell’Ufficio che riteneva applicarsi la minore deducibilità di cui all’art. 96 del d.P.R. n. 917/1986, in luogo dell’integrale deduzione prevista dl seguente art. 110, primo comma, lett. b) stesso testo, riservata ai contratti per co struzione o ristrutturazione, applicata dalla società contribuente. Gli atti impositivi erano avversati avanti la CTP di Parma che apprezzava le ragioni della contribuente, ritenendo che le risorse per l’anno 2008 fossero state specificamente utilizzate per la edificazione e, segnatamente, peril cantiere ove erano state contabilizzate. Il collegio d’appello confermava la sentenza, argomentando che l’art. 110 citato non distingue fra diverse tipologie di contratto bancario e rilevando la congruenza degli interessi passivi capitalizzati con le somme prese a credito e con quelle impiegate per la costruzione degli immobili negli anni di riferimento. Insorge il patrono erariale affidandosi ad unico mezzo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. 23– 29551 - 20 20 – 13 / 0 4 /202 3 MMF In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria manifestando l’intenzione di verificare la definizione della controversia con la procedura agevolata di cui all’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022. CONSIDERATO In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria manifestando l’intenzione di verificare la definizione della controversia con la procedura agevolata di cui all’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022. PQM La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 19
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