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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2024

ECLI:EU:C:2024:1020
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0181_RES

Causa C‑181/22 P [OSCURATO:PERSONA] plc contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2024 «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Articolo 24 – Decisione di revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio – Procedura di riesame amministrativo – Decisione che abroga una decisione precedente – Ricorso di annullamento – Persistenza dell’interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta» Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso e sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) vertente sulla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Abrogazione dell’atto impugnato nel corso del procedimento dopo parere della commissione amministrativa del riesame (CAR) – Sostituzione dell’atto impugnato con una decisione di contenuto identico – Dichiarazione di non luogo a statuire – Errore di diritto – Assenza di effetto retroattivo di detta abrogazione – Conservazione dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 24, § 8) (v. punti 43, 44, 46, 47) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 60) [OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021, Niemelä e a./BCE ( 1 ), nella quale esso aveva deciso che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento a causa del venir meno del suo oggetto e dell’interesse ad agire dei ricorrenti, la Corte annulla l’ordinanza impugnata.

Nella sua sentenza, la Corte si pronuncia quindi sulla questione della persistenza dell’interesse ad agire nell’ambito di un ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) che, a seguito di un parere della commissione amministrativa del riesame (in prosieguo: la «CAR»), commissione incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE, è stata abrogata e sostituita con un’altra decisione di contenuto identico. [OSCURATO:PERSONA] plc, ricorrente, è un ente creditizio di diritto maltese, soggetto alla vigilanza prudenziale diretta dell’Awtorità għas-[OSCURATO:PERSONA] ta’Malta (Autorità maltese dei servizi finanziari, Malta; in prosieguo: la «MFSA») in ragione della sua qualità di soggetto meno significativo.

Il 25 gennaio 2017, dopo aver consultato l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la MFSA ha sottoposto alla BCE un progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione concessa alla ricorrente per l’accesso all’attività di ente creditizio (in prosieguo: l’«autorizzazione») ( 2 ).

Il 13 marzo 2017 tale progetto è stato approvato dalla BCE, che ha dato alla ricorrente tre giorni per presentare le sue osservazioni, cosa che quest’ultima ha fatto il 15 marzo 2017.

Il 23 marzo 2017 la BCE ha adottato la decisione del 23 marzo 2017, che ha proceduto alla revoca dell’autorizzazione della ricorrente (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 3 ).

Adita con una richiesta di riesame della decisione controversa, proposta in particolare dalla ricorrente, la CAR ha adottato un parere, con il quale proponeva che tale decisione fosse sostituita con una decisione di contenuto identico.

Sulla base di tale parere e di un progetto del consiglio di vigilanza, la BCE ha adottato, il 30 giugno 2017, una decisione (in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2017») che, come indicato nel suo dispositivo, ha sostituito la decisione controversa.

Parallelamente a tale richiesta di riesame, i ricorrenti in primo grado hanno adito il Tribunale con un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nonché al risarcimento dei danni che essi asseriscono di aver subito a causa dell’adozione di tale decisione.

Al contrario, essi non hanno tuttavia proposto un siffatto ricorso contro la decisione del 30 giugno 2017.

Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento per il venir meno del suo oggetto e dell’interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado e, dall’altro, ha respinto la domanda di risarcimento danni in quanto irricevibile.

Giudizio della Corte Sulla perdita dell’interesse ad agire contro la decisione controversa, la Corte rileva, come il Tribunale nell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità.

Tale oggetto della controversia deve, inoltre, perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto.

Tuttavia, la Corte ricorda che essa ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato da quest’ultimo abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento.

Infatti, un ricorrente può conservare un interesse ad ottenere una dichiarazione di illegittimità di tale atto per il periodo durante il quale era applicabile e ha prodotto i suoi effetti, poiché una siffatta dichiarazione conserva quantomeno un interesse quale fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità.

In più, la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto , alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura dell’asserito pregiudizio subito.

A tal riguardo, la Corte precisa che dalla formulazione dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013 ( 4 ) risulta certamente che, qualora la BCE ritenga, in esito ad una procedura di riesame amministrativo, che non occorra modificare la decisione oggetto di tale riesame, essa abroga tale decisione e la sostituisce con una decisione di contenuto identico.

Tuttavia, la Corte ritiene che non se ne può dedurre che una siffatta abrogazione seguita da una siffatta sostituzione abbia un effetto retroattivo paragonabile a quello dell’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione da parte di un giudice dell’Unione.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione non equivale al riconoscimento della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc , a differenza di una sentenza di annullamento in forza della quale l’atto annullato viene rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito.

Orbene, la circostanza che tale abrogazione sia stata seguita dalla sostituzione dell’atto iniziale con un nuovo atto non può conferire a quest’ultimo un effetto retroattivo.

Pertanto, la decisione iniziale non viene retroattivamente rimossa dall’ordinamento giuridico dell’Unione mediante l’adozione della seconda decisione di contenuto identico che la abroga e la sostituisce ( 5 ).

Infatti, poiché l’autorizzazione di un ente creditizio è stata revocata da tale decisione iniziale, detta seconda decisione ha avuto la conseguenza di prorogare gli effetti della decisione iniziale, senza fare venir meno quelli già prodotti da quest’ultima.

Nel caso di specie, è la decisione controversa che ha avuto l’effetto di revocare l’autorizzazione alla ricorrente e che ha avuto le eventuali conseguenze pregiudizievoli di cui quest’ultima si lamenta.

Inoltre, poiché la richiesta di riesame di una decisione iniziale è in linea di principio priva di effetto sospensivo ( 6 ), la decisione controversa ha continuato a produrre i suoi effetti fino al momento in cui la decisione del 30 giugno 2017 è divenuta efficace, ossia al momento della sua notifica alla ricorrente.

È quindi solo a partire da tale notifica che quest’ultima decisione ha abrogato e sostituito la decisione controversa, come risulta dai termini stessi del dispositivo della decisione del 30 giugno 2017.

Pertanto, la Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione controversa fosse stata sostituita con effetto retroattivo dalla decisione del 30 giugno 2017 e che il ricorso diretto all’annullamento di tale prima decisione fosse divenuto privo di oggetto.

Considerando che la controversia non è matura per la decisione, la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale. ( 1 ) Ordinanza del 20 dicembre 2021, Niemelä e a./BCE ( T‑321/17 , EU:T:2021:942 , in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). ( 2 ) In applicazione dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 468/2014 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) ( GU 2014, L 141, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione della BCE, del 23 marzo 2017, che ha proceduto alla revoca dell’autorizzazione per l’accesso alle attività di ente creditizio della [OSCURATO:PERSONA] (ECB/SSM/2017 - 213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017‑0003). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ; in prosieguo: il «regolamento MVU»). ( 5 ) Come risulta dall’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento MVU. ( 6 ) Conformemente all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento MVU.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0181_RES Causa C‑181/22 P [OSCURATO:PERSONA] plc contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2024 «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Articolo 24 – Decisione di revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio – Procedura di riesame amministrativo – Decisione che abroga una decisione precedente – Ricorso di annullamento – Persistenza dell’interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta» Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso e sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) vertente sulla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Abrogazione dell’atto impugnato nel corso del procedimento dopo parere della commissione amministrativa del riesame (CAR) – Sostituzione dell’atto impugnato con una decisione di contenuto identico – Dichiarazione di non luogo a statuire – Errore di diritto – Assenza di effetto retroattivo di detta abrogazione – Conservazione dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 24, § 8) (v. punti 43, 44, 46, 47) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 60) [OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021, Niemelä e a./BCE ( 1 ), nella quale esso aveva deciso che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento a causa del venir meno del suo oggetto e dell’interesse ad agire dei ricorrenti, la Corte annulla l’ordinanza impugnata. Nella sua sentenza, la Corte si pronuncia quindi sulla questione della persistenza dell’interesse ad agire nell’ambito di un ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) che, a seguito di un parere della commissione amministrativa del riesame (in prosieguo: la «CAR»), commissione incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE, è stata abrogata e sostituita con un’altra decisione di contenuto identico. [OSCURATO:PERSONA] plc, ricorrente, è un ente creditizio di diritto maltese, soggetto alla vigilanza prudenziale diretta dell’Awtorità għas-[OSCURATO:PERSONA] ta’Malta (Autorità maltese dei servizi finanziari, Malta; in prosieguo: la «MFSA») in ragione della sua qualità di soggetto meno significativo. Il 25 gennaio 2017, dopo aver consultato l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la MFSA ha sottoposto alla BCE un progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione concessa alla ricorrente per l’accesso all’attività di ente creditizio (in prosieguo: l’«autorizzazione») ( 2 ). Il 13 marzo 2017 tale progetto è stato approvato dalla BCE, che ha dato alla ricorrente tre giorni per presentare le sue osservazioni, cosa che quest’ultima ha fatto il 15 marzo 2017. Il 23 marzo 2017 la BCE ha adottato la decisione del 23 marzo 2017, che ha proceduto alla revoca dell’autorizzazione della ricorrente (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 3 ). Adita con una richiesta di riesame della decisione controversa, proposta in particolare dalla ricorrente, la CAR ha adottato un parere, con il quale proponeva che tale decisione fosse sostituita con una decisione di contenuto identico. Sulla base di tale parere e di un progetto del consiglio di vigilanza, la BCE ha adottato, il 30 giugno 2017, una decisione (in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2017») che, come indicato nel suo dispositivo, ha sostituito la decisione controversa. Parallelamente a tale richiesta di riesame, i ricorrenti in primo grado hanno adito il Tribunale con un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nonché al risarcimento dei danni che essi asseriscono di aver subito a causa dell’adozione di tale decisione. Al contrario, essi non hanno tuttavia proposto un siffatto ricorso contro la decisione del 30 giugno 2017. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento per il venir meno del suo oggetto e dell’interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado e, dall’altro, ha respinto la domanda di risarcimento danni in quanto irricevibile. Giudizio della Corte Sulla perdita dell’interesse ad agire contro la decisione controversa, la Corte rileva, come il Tribunale nell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve, inoltre, perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto. Tuttavia, la Corte ricorda che essa ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato da quest’ultimo abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento. Infatti, un ricorrente può conservare un interesse ad ottenere una dichiarazione di illegittimità di tale atto per il periodo durante il quale era applicabile e ha prodotto i suoi effetti, poiché una siffatta dichiarazione conserva quantomeno un interesse quale fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità. In più, la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto , alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura dell’asserito pregiudizio subito. A tal riguardo, la Corte precisa che dalla formulazione dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013 ( 4 ) risulta certamente che, qualora la BCE ritenga, in esito ad una procedura di riesame amministrativo, che non occorra modificare la decisione oggetto di tale riesame, essa abroga tale decisione e la sostituisce con una decisione di contenuto identico. Tuttavia, la Corte ritiene che non se ne può dedurre che una siffatta abrogazione seguita da una siffatta sostituzione abbia un effetto retroattivo paragonabile a quello dell’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione da parte di un giudice dell’Unione. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione non equivale al riconoscimento della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc , a differenza di una sentenza di annullamento in forza della quale l’atto annullato viene rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito. Orbene, la circostanza che tale abrogazione sia stata seguita dalla sostituzione dell’atto iniziale con un nuovo atto non può conferire a quest’ultimo un effetto retroattivo. Pertanto, la decisione iniziale non viene retroattivamente rimossa dall’ordinamento giuridico dell’Unione mediante l’adozione della seconda decisione di contenuto identico che la abroga e la sostituisce ( 5 ). Infatti, poiché l’autorizzazione di un ente creditizio è stata revocata da tale decisione iniziale, detta seconda decisione ha avuto la conseguenza di prorogare gli effetti della decisione iniziale, senza fare venir meno quelli già prodotti da quest’ultima. Nel caso di specie, è la decisione controversa che ha avuto l’effetto di revocare l’autorizzazione alla ricorrente e che ha avuto le eventuali conseguenze pregiudizievoli di cui quest’ultima si lamenta. Inoltre, poiché la richiesta di riesame di una decisione iniziale è in linea di principio priva di effetto sospensivo ( 6 ), la decisione controversa ha continuato a produrre i suoi effetti fino al momento in cui la decisione del 30 giugno 2017 è divenuta efficace, ossia al momento della sua notifica alla ricorrente. È quindi solo a partire da tale notifica che quest’ultima decisione ha abrogato e sostituito la decisione controversa, come risulta dai termini stessi del dispositivo della decisione del 30 giugno 2017. Pertanto, la Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione controversa fosse stata sostituita con effetto retroattivo dalla decisione del 30 giugno 2017 e che il ricorso diretto all’annullamento di tale prima decisione fosse divenuto privo di oggetto. Considerando che la controversia non è matura per la decisione, la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale. ( 1 ) Ordinanza del 20 dicembre 2021, Niemelä e a./BCE ( T‑321/17 , EU:T:2021:942 , in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). ( 2 ) In applicazione dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 468/2014 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) ( GU 2014, L 141, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione della BCE, del 23 marzo 2017, che ha proceduto alla revoca dell’autorizzazione per l’accesso alle attività di ente creditizio della [OSCURATO:PERSONA] (ECB/SSM/2017 - 213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017‑0003). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ; in prosieguo: il «regolamento MVU»). ( 5 ) Come risulta dall’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento MVU. ( 6 ) Conformemente all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento MVU.
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