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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23129/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La difesa di [OSCURATO:PERSONA] William ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Lecce, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto pluriaggaravato di somme contenute nel cassetto delle offerte dei fedeli di una chiesa (in Gagliano del capo, il 3/2/2014).

2. La difesa ha formulato un unico motivo, con il quale ha rilevato l'intervenuta remissione della querela da parte del parroco pro tempore della chiesa di "[OSCURATO:PERSONA]", atto formalizzato innanzi ai Carabinieri di Gagliano del Capo il giorno 16/2/2023, con accettazione in pari data da parte del procuratore speciale del querelato.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela presentata dall'allore parroco pro tempore, Angelo BUCCARELLO, come da dichiarazione datata 16 febbraio 2023 di Pasquale PEZZUTI, parroco pro tempore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" davanti ai Carabinieri della Stazione di Gagliano del Capo e accettazione di essa davanti alla stessa autorità di PG come da verbale in data 16 febbraio 2023 da parte del procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per intervenuta remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 29 maggio 2024.

La Consigliera est. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rranti LC D E ' f\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La difesa di [OSCURATO:PERSONA] William ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Lecce, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto pluriaggaravato di somme contenute nel cassetto delle offerte dei fedeli di una chiesa (in Gagliano del capo, il 3/2/2014). 2. La difesa ha formulato un unico motivo, con il quale ha rilevato l'intervenuta remissione della querela da parte del parroco pro tempore della chiesa di "[OSCURATO:PERSONA]", atto formalizzato innanzi ai Carabinieri di Gagliano del Capo il giorno 16/2/2023, con accettazione in pari data da parte del procuratore speciale del querelato. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela presentata dall'allore parroco pro tempore, Angelo BUCCARELLO, come da dichiarazione datata 16 febbraio 2023 di Pasquale PEZZUTI, parroco pro tempore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" davanti ai Carabinieri della Stazione di Gagliano del Capo e accettazione di essa davanti alla stessa autorità di PG come da verbale in data 16 febbraio 2023 da parte del procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per intervenuta remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rranti LC D E ' f\
Sentenza Cassazione n. 23129/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris