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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00076/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendodi dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 3 41 - bis cod. pen . per avere offeso l’on o re e il prestigio di pubblici ufficiali nei modi descritti nella imputazione, ma ha rideterminatola pena.

2. Nel ricorso pres en tato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dellasentenza.

2.1. Con il primomotivo di ricorso si dedu c ono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato il reato nonostante che dai dati acquisiti risulta che non erano presenti persone diverse dagli agenti operanti al momento in cui l’imputato rivolse loro le espressioni riportate nella imputazione.

2.2. Con il secondomotivo di ric o rso si deduc ono violazione di legge e vizio della motivazione nell ’applicare la recid iv a, peraltro nella mas sima estensione e incongruamenterispetto alla det erminazione della pena nel min imo edittale, senza specificare in cosa sia consistita la maggiore capacità a delinquere espres s a dall’imputato con il reato per il quale si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ric o rs o è fondato .

Nella sentenza delTribunale di Monza si evidenzia che dalle testimonianze degli agenti della Polizia municipale Gregorio e Lauria e del carabiniere Vizzini risulta che l’imputato proferì le frasi ingiuriose in luogo pubblico e alla presenza di numerose persone, sia avventori del prospiciente bar, sia passanti o residenti della zona (alcuni dei quali fuggirono perché spaventati dall’aggressività dell’imputato mentre il titolare del bar abbassò la saracinesca del locale) e, sulla base di questi dati, la Corte d'appello ha ritenutoche, stanti le concordanti testimonianze degli appartenenti alla Polizia giudiziaria intervenuti, deve concludersi che le espressioni ingiuriose furono proferite in luogo pubblico e udite dai terzi presenti.

In realtà, la Corte d’appello ─ che si è limitata a recepire, succintamente richiamandola,la motivazione del Tribunale ─ non ha risposto alla obiezi one ─ contenutagià nei motivi di appello e ribadita nel ricorso in esame ─ secondo cui le frasi offensive sarebbero state pronunciate prima che, rompendo il lunotto di un’auto, l’imputato attira sse l’ attenzione dei clienti del bar e dei tabacchini , che uscirono dai locali e si dileguarono, e, poi, in caserma, ossia in due occasioninelle quali non è provato che fossero presenti personediverse dagli agenti della Polizia operanti.

Pertanto, non ha chiaritose le frasi oltraggiose furono udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, mentre il requisito della «presenza» di più persone non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano state udite da terzi.In altri termini, per la configurabilità del reato di oltraggio ex art. 341-biscod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo se risulta accertata tale circostanza sarà sufficiente per integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6,n. 3079 del 04/12/2024, dep.202, Rv. 287506; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466; Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).

2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto,alla luce dei principi di diritto richiamati, a d altra S ezione della Corte di appello di Milano.

Questo esito priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Milano .

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendodi dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 3 41 - bis cod. pen . per avere offeso l’on o re e il prestigio di pubblici ufficiali nei modi descritti nella imputazione, ma ha rideterminatola pena. 2. Nel ricorso pres en tato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dellasentenza. 2.1. Con il primomotivo di ricorso si dedu c ono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato il reato nonostante che dai dati acquisiti risulta che non erano presenti persone diverse dagli agenti operanti al momento in cui l’imputato rivolse loro le espressioni riportate nella imputazione. 2.2. Con il secondomotivo di ric o rso si deduc ono violazione di legge e vizio della motivazione nell ’applicare la recid iv a, peraltro nella mas sima estensione e incongruamenterispetto alla det erminazione della pena nel min imo edittale, senza specificare in cosa sia consistita la maggiore capacità a delinquere espres s a dall’imputato con il reato per il quale si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ric o rs o è fondato . Nella sentenza delTribunale di Monza si evidenzia che dalle testimonianze degli agenti della Polizia municipale Gregorio e Lauria e del carabiniere Vizzini risulta che l’imputato proferì le frasi ingiuriose in luogo pubblico e alla presenza di numerose persone, sia avventori del prospiciente bar, sia passanti o residenti della zona (alcuni dei quali fuggirono perché spaventati dall’aggressività dell’imputato mentre il titolare del bar abbassò la saracinesca del locale) e, sulla base di questi dati, la Corte d'appello ha ritenutoche, stanti le concordanti testimonianze degli appartenenti alla Polizia giudiziaria intervenuti, deve concludersi che le espressioni ingiuriose furono proferite in luogo pubblico e udite dai terzi presenti. In realtà, la Corte d’appello ─ che si è limitata a recepire, succintamente richiamandola,la motivazione del Tribunale ─ non ha risposto alla obiezi one ─ contenutagià nei motivi di appello e ribadita nel ricorso in esame ─ secondo cui le frasi offensive sarebbero state pronunciate prima che, rompendo il lunotto di un’auto, l’imputato attira sse l’ attenzione dei clienti del bar e dei tabacchini , che uscirono dai locali e si dileguarono, e, poi, in caserma, ossia in due occasioninelle quali non è provato che fossero presenti personediverse dagli agenti della Polizia operanti. Pertanto, non ha chiaritose le frasi oltraggiose furono udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, mentre il requisito della «presenza» di più persone non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano state udite da terzi.In altri termini, per la configurabilità del reato di oltraggio ex art. 341-biscod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo se risulta accertata tale circostanza sarà sufficiente per integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6,n. 3079 del 04/12/2024, dep.202, Rv. 287506; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466; Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). 2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto,alla luce dei principi di diritto richiamati, a d altra S ezione della Corte di appello di Milano. Questo esito priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Milano . Così deciso il
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