Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:113
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑3/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
J.M. Van der Hoeven BV e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Cagliari)
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Decisione che accorda l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente — Notifica inesistente o irregolare — Acquisita conoscenza — Termine di ricorso»
Conclusioni dell’avvocato generale sig.ra J. Kokott, presentate il 24 novembre 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006
Massime della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Esecuzione — Decisione che autorizza
l’esecuzione — Notifica
([OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 36)
L’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, come modificata dalle convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989, deve essere interpretato
nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali
dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare
della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro
cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.
Infatti, in primo luogo, l’obbligo di notificazione della decisione che accorda l’esecuzione ha la funzione, da una parte,
di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio,
un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto da tale disposizione. Questa duplice funzione,
unita all’obiettivo di semplificazione delle formalità alle quali è subordinata l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali
rese in altri Stati contraenti, spiega il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] sottopone la trasmissione alla parte contro la quale
l’esecuzione è stata chiesta della decisione che accorda l’esecuzione a condizioni di forma più rigide di quelle applicabili
alla trasmissione della stessa decisione al richiedente. In secondo luogo, se fosse rilevante soltanto la conoscenza, ad opera
della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione, ciò rischierebbe di vanificare
l’obbligo di notificazione e renderebbe inoltre più difficile il computo esatto del termine previsto da tale disposizione,
rendendo così impossibile l’applicazione uniforme delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 34‑38 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 febbraio 2006 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Decisione che accorda l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente – Notifica inesistente o irregolare – Acquisita conoscenza – Termine di ricorso»
Nel procedimento C-3/05,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo
all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte d’appello di Cagliari con ordinanza 12 novembre
2004, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2005, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
J.M. Van der Hoeven BV,
Banco di Sardegna,
[OSCURATO:SOCIETA],
con l’intervento del
Pubblico Ministero,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott,
cancelliere: sig. R. Grass,
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti M. Comella e U. Ugas;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. de March e dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come
modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982,
relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), nonché dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»).
2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e, dall’altra, la J.M. Van der Hoeven BV
(in prosieguo: la «Van der Hoeven»), il Banco di Sardegna e la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di Torino, a proposito
dell’esecuzione, in Italia, di una sentenza pronunciata dall’Arrondissementsrechtbank ’s‑Gravenhage ([OSCURATO:PERSONA]), con cui
il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a versare alla Van der Hoeven la somma di NLG 365 000.
Sfondo normativo
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
3 L’art. 26, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone che le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute
negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
4 L’art. 27, punto 2, della detta convenzione precisa che tali decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o un
atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa
presentare le proprie difese.
5 L’art. 31, primo comma, di questa stessa convenzione prevede che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive
sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
6 Ai sensi dell’art. 34 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles:
«Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta possa, in tal
fase del procedimento, presentare osservazioni.
L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.
(...)»
7 L’art. 35 della detta convenzione dispone che la decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente,
a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.
8 L’art. 36 di questa stessa convenzione è così formulato:
«Se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla
notificazione della decisione.
Se la parte è domiciliata in uno Stato membro contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, il termine
è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della
medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».
9 L’art. 40, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles prevede che, se l’esecuzione non è accordata, l’istante può proporre opposizione.
Il diritto processuale italiano
10 In forza dell’art. 143 del Codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «c.p.c.»), la notifica alle persone la cui
residenza e il cui domicilio sono ignoti viene eseguita mediante deposito, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia dell’atto
nella casa comunale dell’ultima residenza e mediante affissione di altra copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario
del detto ufficiale.
11 L’art. 650 c.p.c. dispone che il destinatario di un’ingiunzione di pagamento può fare opposizione all’esecuzione di quest’ultima,
anche dopo la scadenza del termine da essa fissato, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, in particolare per
irregolarità della notificazione. Tuttavia, tale opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
12 Con sentenza del 14 settembre 1993, l’Arrondissementsrechtbank ’s‑Gravenhage condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento alla
Van der Hoeven della somma di NLG 365 000, oltre agli interessi e alle spese accessorie.
13 Il 24 maggio 1994, la Corte d’appello di Cagliari concedeva l’esecutività a tale sentenza nel territorio italiano, autorizzando
il sequestro conservativo dell’importo dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di ITL 220 000 000.
14 Un primo tentativo di notifica del decreto di esecutività, effettuato presso il domicilio del sig. [OSCURATO:PERSONA], a Capoterra,
rimaneva infruttuoso. Infatti, secondo la relazione di notificazione, redatta il 14 luglio 1994, il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur restando
iscritto all’anagrafe in tale località, si era trasferito da oltre un anno.
15 Si procedeva quindi ad una seconda notifica, conformemente all’art. 143 c.p.c. Secondo la relazione di notificazione in data
27 luglio 1994, l’ufficiale giudiziario depositava copia dell’atto nella casa comunale di Capoterra ed affiggeva una seconda
copia nell’albo del suo ufficio giudiziario.
16 Non essendo intervenuta alcuna opposizione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di 30 giorni dalla notificazione così
compiuta, la Van der Hoeven procedeva esecutivamente contro il sig. [OSCURATO:PERSONA], intervenendo nella procedura esecutiva già
avviata contro quest’ultimo dal Banco di Sardegna e dalla [OSCURATO:SOCIETA].
17 Con il ricorso depositato il 4 dicembre 1996 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione
all’esecuzione, in quanto, da una parte, il decreto di esecutività non gli era stato notificato e, dall’altra, quest’ultimo
non era stato depositato presso il Comune di Capoterra e, di conseguenza, la relazione di notifica del 27 luglio 1994 era
falsa.
18 Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale civile di Cagliari 7 giugno 2002, in quanto, in particolare, l’azione
di opposizione era prescritta. Secondo tale giudice sarebbe certo ammissibile, in analogia all’art. 650 c.p.c., la proposizione
di un’opposizione tardiva in mancanza di acquisita conoscenza in tempo utile del decreto di esecutività a seguito di una notifica
irregolare. Tuttavia, il termine per proporre un siffatto ricorso non avrebbe potuto comunque eccedere 30 giorni a partire
dal primo atto di esecuzione attraverso il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza del detto decreto.
19 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello contro tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, riproponendo i motivi
da lui dedotti in primo grado e aggiungendo che la nullità della notifica risultava anche dalla violazione dell’art. 143 c.p.c.,
quale interpretato dalla Corte suprema di cassazione. Infatti, l’ufficiale giudiziario non avrebbe né proceduto alle ricerche
necessarie per verificare se il destinatario fosse effettivamente introvabile né avrebbe menzionato tali ricerche nella relazione
di notifica del 27 luglio 1994.
20 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles,
la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la [OSCURATO:PERSONA] [di Bruxelles] individui una nozione autonoma di conoscenza degli atti processuali oppure rimetta alle singole
discipline nazionali tale nozione;
2) se dalla disciplina della [OSCURATO:PERSONA] [di Bruxelles] ed in specie dall’art. 36 della stessa sia ricavabile l’esistenza di
una forma equipollente della notificazione del decreto di esecutività previsto da [tale articolo];
3) se in particolare la conoscenza di detto decreto, in caso di mancata notificazione o di vizio della stessa, faccia comunque
decorrere il termine di cui al citato articolo o se, diversamente, debba ricavarsi dalla [OSCURATO:PERSONA] [di Bruxelles] una limitazione
alle forme attraverso cui si realizza la conoscenza del decreto».
Sulle questioni pregiudiziali
21 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di notificazione
inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, il semplice fatto che la parte contro la quale l’esecuzione
è stata chiesta abbia avuto conoscenza di tale decisione basti per far decorrere il termine previsto all’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles.
22 Al riguardo si deve subito constatare che la formulazione letterale dell’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non consente,
da sola, di risolvere le questioni proposte.
23 Infatti, se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione contro la decisione che accorda l’esecuzione
inizia a decorrere il giorno della notificazione di tale decisione, essa non definisce la nozione di notificazione e non precisa
le modalità che quest’ultima deve presentare per produrre i suoi effetti, salvo quando la parte contro la quale l’esecuzione
viene chiesta sia domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, nel qual
caso la notificazione deve essere fatta alla persona o al domicilio della medesima per far decorrere il termine di opposizione.
24 Per giunta, l’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non comporta, contrariamente all’art. 27, punto 2, di quest’ultima, alcuna
condizione espressa di regolarità della notificazione.
25 Pertanto l’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles va interpretato alla luce del sistema e degli obiettivi della stessa convenzione.
26 Per quanto riguarda gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, risulta dal preambolo di quest’ultima che essa mira a garantire
la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni
giudiziarie. Secondo una giurisprudenza costante, tale obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi
modo, il diritto di difesa (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1779,
punto 10, e 13 ottobre 2005, causa C‑522/03, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).
27 Più in particolare, in materia di esecuzione, l’obiettivo principale della detta convenzione è quello di facilitare, per quanto
possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido, pur concedendo
alla parte contro cui è stata chiesta l’esecuzione la possibilità di proporre opposizione (v., in particolare, sentenze 2 luglio 1985,
causa 148/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1981, punto 16, e 28 marzo 2000, causa C‑7/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1935,
punto 19).
28 Per quanto riguarda il sistema istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia di riconoscimento e di esecuzione, è importante
rilevare che, oltre all’art. 36 della detta convenzione, altre disposizioni di quest’ultima prevedono la comunicazione o la
notificazione di atti o di decisioni alla parte convenuta.
29 Così, in forza degli artt. 27, punto 2, e 34, secondo comma, di questa stessa convenzione, le decisioni non sono né riconosciute
né eseguite in un altro Stato contraente se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato
al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese. In tale contesto,
la Corte ha dichiarato che una decisione contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non deve essere riconosciuta in
un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata o comunicata al convenuto contumace,
anche ove quest’ultimo abbia poi avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali
a sua disposizione (sentenze 3 luglio 1990, causa C‑305/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2725, punto 23, e 12 novembre 1992, causa
C‑123/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5661, punto 21).
30 D’altro canto, si deve constatare che, nel sistema instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia di esecuzione, gli
interessi del richiedente e della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta sono oggetto di una protezione differenziata.
31 Infatti, l’art. 36 di tale convenzione prevede, per quanto riguarda la parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, l’utilizzazione
di un meccanismo formale di «notificazione» della decisione che accorda l’esecuzione. Per contro, dall’art. 35 della stessa
convenzione risulta che quest’ultimo esige solo che la decisione resa su istanza sia «comunicata» al richiedente.
32 Per giunta, ai sensi dell’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta dispone,
a seconda che sia domiciliata o meno nello Stato contraente in cui la decisione che accorda l’esecuzione è stata resa, di
un termine di uno o di due mesi dopo la notificazione di tale decisione per proporre un ricorso contro quest’ultima. Tale
termine presenta un carattere rigoroso e perentorio (sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 645, punti 30
e 31). Invece, sia dalla formulazione letterale dell’art. 40, n. 1, della detta convenzione sia dalla relazione sulla stessa
convenzione, presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 53), risulta che il diritto di opposizione
del richiedente contro la decisione che non accorda l’esecuzione non è soggetto ad alcun termine di decadenza.
33 Alla luce di queste considerazioni occorre determinare se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione
che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro la quale l’esecuzione
è stata chiesta basti a far decorrere il termine fissato all’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
34 A questo proposito è pacifico, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni,
che l’obbligo di notificazione della decisione che accorda l’esecuzione ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti
della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto
del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
35 Questa duplice funzione, unita all’obiettivo di semplificazione delle formalità alle quali è subordinata l’esecuzione delle
decisioni giurisdizionali rese in altri Stati contraenti, spiega il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, come risulta
dal punto 32 della presente sentenza, sottopone la trasmissione, alla parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta,
della decisione che accorda l’esecuzione a condizioni di forma più rigide di quelle applicabili alla trasmissione della stessa
decisione al richiedente.
36 In secondo luogo, occorre ricordare che, se fosse rilevante soltanto la conoscenza, ad opera della parte contro cui l’esecuzione
è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione, ciò rischierebbe di vanificare l’obbligo di notificazione. Infatti,
i richiedenti sarebbero allora tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica (v., in tal senso, nel
contesto dell’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
37 Inoltre ciò renderebbe più difficile il computo esatto del termine previsto all’art. 36 della detta convenzione, rendendo
così impossibile l’applicazione uniforme delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v., in questo senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
38 Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dev’essere interpretato
nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali
dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta, e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare
della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro
cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione
della Repubblica ellenica e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica
portoghese, deve essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione,
alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta e quindi che, in caso di notificazione
inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte
della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.
Firme
*
Lingua processuale: l'italiano.