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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 12354/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestati ai capi 159 e 161 dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dei motivi nuovi.

Argomenta che il Tribunale del riesame non si era confrontato con i rilievi difensivi esposti nella memoria prodotta, rilievi che evidenziavano in relazione alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari il pedissequo ricalco da parte del Gip della richiesta del PM; su tale questione il Collegio cautelare aveva espresso una motivazione apparente ed in contrasto con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Lamenta che i Giudici del riesame avevano omesso, in punto di pericolo di recidiva, la verifica dell'incidenza dell'ampio lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti e l'assenza di condotte rilevanti dal punto di vista investigativo successive all'anno 2020; al Cosentino venivano contestati solo due episodi criminosi e la sua figura veniva in evidenza nell'aprile 2021 e per un periodo ristrettissimo di soli pochi giorni; i requisiti di concretezza ed attualità del ravvisato pericolo di recidiva richiesti dall'art. 274 lett c) cod.proc.pen. non trovavano riscontro nelle motivazioni del Tribunale del riesame.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3.

Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).

Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestati ai capi 159 e 161 dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dei motivi nuovi. Argomenta che il Tribunale del riesame non si era confrontato con i rilievi difensivi esposti nella memoria prodotta, rilievi che evidenziavano in relazione alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari il pedissequo ricalco da parte del Gip della richiesta del PM; su tale questione il Collegio cautelare aveva espresso una motivazione apparente ed in contrasto con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Lamenta che i Giudici del riesame avevano omesso, in punto di pericolo di recidiva, la verifica dell'incidenza dell'ampio lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti e l'assenza di condotte rilevanti dal punto di vista investigativo successive all'anno 2020; al Cosentino venivano contestati solo due episodi criminosi e la sua figura veniva in evidenza nell'aprile 2021 e per un periodo ristrettissimo di soli pochi giorni; i requisiti di concretezza ed attualità del ravvisato pericolo di recidiva richiesti dall'art. 274 lett c) cod.proc.pen. non trovavano riscontro nelle motivazioni del Tribunale del riesame. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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