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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38396/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 dicembre 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Montefalcone il 7 settembre 2018.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto della assenza di elementi da valutare ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 — 01).

Considerato che il secondo motivo, con cui si è dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico e avversativo, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata cui non contrappone alcuna ragione di fatto o di diritto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consigliere e ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 dicembre 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Montefalcone il 7 settembre 2018. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto della assenza di elementi da valutare ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 — 01). Considerato che il secondo motivo, con cui si è dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico e avversativo, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata cui non contrappone alcuna ragione di fatto o di diritto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consigliere e ten
Sentenza Cassazione n. 38396/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris