CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 25366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5870-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2683/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05870 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe, già dipendenti ENEL, volto ad ottenere nei confronti di detta società l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che “il recesso dall’erogazione del beneficio, comunicato con l'accordo del 27 novembre 2015 dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risulta pertanto legittimo, atteso che l'accordo aziendale del 19 aprile 2002 -con il quale era stata convenuta la conferma delle “disposizioni di cui all'art. 33 del CCNL 21 febbraio 1989 in materia di energia elettrica” per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996 - non aveva una durata determinata e la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di recedere dagli accordi collettivi privi di un termine predeterminato di efficacia”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., sostenendo chi la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe “contraddittoria ed apparente, nonché perplessa ed incomprensibile” su una delle eccezioni dedotte dai ricorrenti, in entrambi i gradi di giudizio; precisamente quella relativa al fatto che l'accordo intercorso tra l’ENEL e le organizzazioni sindacali del 27 novembre 2015 era, “sotto il profilo procedurale e formale, invalido ed inefficace per manifesta carenza di potere di rappresentanza da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti nonché per la conseguente violazione dei limiti del medesimo potere”; si sostiene che quell’accordo non poteva produrre affetto rispetto a soggetti che, in quanto Ric. 2021 n. 05870 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- collocati a riposo, erano divenuti definitivamente estranei alle modifiche contrattuali intervenute in sede sindacale; il secondo motivo denuncia, “in via subordinata”, la violazione e falsa applicazione “dell’art. 36 Cost., degli artt. 1373, 2103 e 2077, c. 2, c.c., e dell’art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata, sostenendo la natura retributiva della riduzione tariffaria in contesa, divenuto anche diritto quesito per i lavoratori in pensione, con conseguente violazione del principio della irriducibilità della retribuzione; 2.il Collegio reputa che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), c.p.c., per cui rimette la causa alla sezione semplice a mente dell’art. 380 bis, u.c., anche per l’eventuale trattazione congiunta con altre cause aventi analogo oggetto; P.Q.M. La Corte rimette la causa alle sezione ordinaria, anche per l’eventuale trattazione congiunta con altri