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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 36808/2021

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso la sentenza del 7/4/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2021 il Tribunale di Torino, in sede di giudizio di applicazione pena, ordinava a carico di [OSCURATO:PERSONA] la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del denaro, sottoposto a confisca e acquisito al patrimonio dello Stato, trattandosi di corpo di reato e cose pertinenti al reato.

Con la sentenza impugnata veniva applicata all'imputato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto sostanze stupefacenti tipo cocaina destinate alla cessione a terzi. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la illegalità della disposta misura di sicurezza, estranea all'accordo, in relazione alla confisca di uno dei telefoni cellulari (marca ODDO) e del denaro in sequestro.

Non vi è prova (contrariamente all'altro telefono utilizzato dall'imputato per comunicare con acquirenti e fornitori) che tale apparecchio venisse utilizzato per contattare i clienti o i fornitori: non è, dunque, motivata la relazione di asservimento della cosa al reato.

Né, con riferimento al denaro, risulta che lo stesso fosse provento del reato di cessione non essendo stato monitorato alcuna attività di cessione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata, in relazione alla confisca del telefono cellulare e della somma in sequestro (15 euro) deve essere annullata senza rinvio con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

La disposta confisca viene fondata sul presupposto che quanto in sequestro costituisca corpo del reato e cose pertinenti al reato.

Tuttavia, quanto al telefono cellulare, non risulta che lo stesso sia stato utilizzato per la commissione del reato (contrariamente ad altro telefono sul quale erano pervenute telefonate utili a ricostruire l'attività di acquisto e cessione organizzata dall'imputato).

Come noto, la confisca è legittima solo se risulta dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687).

Analoghe considerazioni valgono per la somma in sequestro la cui modestia rende evidente che non poteva trattarsi del profitto del reato di cessione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono Oddo e del denaro in sequestro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica di Torino per quanto di competenza.

Così deciso il(20 settembre 2021 Il Consigliere r atore [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] A pa Petrul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso la sentenza del 7/4/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2021 il Tribunale di Torino, in sede di giudizio di applicazione pena, ordinava a carico di [OSCURATO:PERSONA] la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del denaro, sottoposto a confisca e acquisito al patrimonio dello Stato, trattandosi di corpo di reato e cose pertinenti al reato. Con la sentenza impugnata veniva applicata all'imputato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto sostanze stupefacenti tipo cocaina destinate alla cessione a terzi. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la illegalità della disposta misura di sicurezza, estranea all'accordo, in relazione alla confisca di uno dei telefoni cellulari (marca ODDO) e del denaro in sequestro. Non vi è prova (contrariamente all'altro telefono utilizzato dall'imputato per comunicare con acquirenti e fornitori) che tale apparecchio venisse utilizzato per contattare i clienti o i fornitori: non è, dunque, motivata la relazione di asservimento della cosa al reato. Né, con riferimento al denaro, risulta che lo stesso fosse provento del reato di cessione non essendo stato monitorato alcuna attività di cessione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata, in relazione alla confisca del telefono cellulare e della somma in sequestro (15 euro) deve essere annullata senza rinvio con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. La disposta confisca viene fondata sul presupposto che quanto in sequestro costituisca corpo del reato e cose pertinenti al reato. Tuttavia, quanto al telefono cellulare, non risulta che lo stesso sia stato utilizzato per la commissione del reato (contrariamente ad altro telefono sul quale erano pervenute telefonate utili a ricostruire l'attività di acquisto e cessione organizzata dall'imputato). Come noto, la confisca è legittima solo se risulta dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687). Analoghe considerazioni valgono per la somma in sequestro la cui modestia rende evidente che non poteva trattarsi del profitto del reato di cessione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono Oddo e del denaro in sequestro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica di Torino per quanto di competenza. Così deciso il(20 settembre 2021 Il Consigliere r atore [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] A pa Petrul