CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che, a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il Procuratoregenerale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso percassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha prorogato il regimedifferenziato solo per violazione di legge.La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel sensoche il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza didisposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo intale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U., n. 25080 del28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2. Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può essere disposta ovesia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazionecriminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualitàdel pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bisdel citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep.2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dalmedesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e lasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche consideratal'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo(Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsicon il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, néessere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultatidell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv.276720).3. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale disorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti e seguendoun percorso motivazionale congruo e adeguato, ha accertato la sussistenza del pericolo,legittimante la proroga del regime differenziato, che il ricorrente, ove rimesso in regimepenitenziario ordinario, possa riprendere i contatti con l'organizzazione nella quale ha alungo militato disimpegnando un ruolo di primo piano.Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in risposta ai rilievi difensivi:1) il ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazione di stampomafioso Amato-[OSCURATO:PERSONA] (gruppo degli scissionisti), operante nella zona posta a nord diNapoli fino all'arresto del 2010;2) il protagonismo nella cruenta guerra di camorra (“la faida di Scampia “), attraversocui il gruppo di appartenenza aveva affermato la propria ascesa, che aveva causato decinedi vittime uccise anche se estranee alle logiche criminali di ripartizione del territori e deitraffici illeciti;3) la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, attestata nelleinformative di polizia giudiziaria e nelle note, mote analitiche e dettagliate, trasmesse dallaDda di Napoli ;4) l'assenza di indicatori di effettivo ravvedimento (vi sono state molteplici infrazionidisciplinari durante la detenzione nonché il sequestro di corrispondenza dal contenutocriptico), dovendosi ritenere strumentale la verbale dissociazione e la confessioneprocessuale di taluni episodi delittuosi motivata solo da esigenze utilitaristiche e non da realeresipiscenza o volontà di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Non a caso [OSCURATO:PERSONA] nonaveva in alcun modo contributo allo smantellamento dell’organizzazione criminale ed anzinel corso dei colloqui registrati nel 2021 aveva ammesso compiaciuto di essere ilresponsabile di numerosi omicidi durante la faida di Secondigliano, senza mostrare alcunpentimento per le pregresse scelte devianti.Sulla base di tali dati fattuali, il Tribunale è pervenuto alla conclusione, nient'affattoillogica, che l'odierno ricorrente, in virtù del ruolo di spicco ricoperto in passato all'interno delclan a cagione ed in conseguenza del rapporto privilegiato con i vertici del gruppo ai quali èlegato da rapporti di parentela (reggente pro tempore è stato a lungo la sorella Rosaria),rappresenta, ancora oggi, anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto diriferimento dell'intera organizzazione.Né in senso contrario depongono i risultanti dell'osservazione inframuraria che nonindicano significativi mutamenti tali da far ipotizzare un ripensamento rispetto al passatodeviante ed una messa in discussione dei valori mafiosi a lungo condivisi.4. [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si è limitato a contestazioni infatto e per di più generiche, alcune delle quali sviluppate nei ricorsi avverso precedentiprovvedimenti di proroga (quelle relative alla dissociazione e alle dichiarazioni confessoriesono state espressamente disattese anche dalla sentenza n. 30229, in data 22 febbraio2022 con cui questa Corte h rigettato il ricorso avverso il precedente provvedimento diproroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.) senza confrontarsi con il richiamatopercorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente,mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, mafinanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge,tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito dellecircostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assume che nonsono stati presi in ponderazione elementi fattuali dimostrativi dell'attualità del pericolo dicollegamenti del ricorrente con l'ambiente criminale d'appartenenza, giacché essa si fondasull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti conl'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistitoogni volta da "prove nuove".Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, èdifatti la possibilità che tali collegamenti o c:ontatti avvengano. La legittimità della suaproroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprenderedetti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole,abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi chedimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatticon associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementisopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatticon le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del 2004).6. [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementidella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente