CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00454/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso, trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di CAPOBIANCO Patrizio, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza addì 11 settembre 2019 con cui la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 luglio 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del Capobianco per il delitto p. e p. dall'art. 474 cod. pen., di cui al capo A) della rubrica, a seguito di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena al medesimo inflitta per il residuo delitto previsto e punito dall'art. 648 cod. pen., di cui al capo B) della rubrica, in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante di cui al comma secondo del predetto art. 648 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen. 2. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157 ss. cod. pen. per errore nel calcolo della prescrizione del reato, avvenuta in data 19 giugno 2019, prima, dunque, della pubblicazione della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali con riferimento all'art. 15-bis, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67, per errore sulla dichiarazione di assenza in secondo grado e conseguente omessa notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità assoluta della sentenza ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso all'imputato ed al difensore del cambio della sede del Giudice di primo grado, in conseguenza del rigetto dell'eccezione da parte della Corte d'appello in violazione dell'art. 24 Cost. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali, con riferimento agli artt. 177 ss. cod. proc. pen., a causa della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore in ragione dell'art. 54, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132 ss. cod. pen. per erroneo calcolo del minimo edittale e mancata concessione delle generiche. 3. Con requisitoria scritta in data 12 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. 4. Con due distinte memorie del predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (giusta nomina del 26 novembre 2021, con revoca di ogni altro difensore), trasmesse in Cancelleria per mezzo di posta elettronica certificata, si insiste per l'accoglimento del ricorso, rimarcandosi in particolare l'avvenuta estinzione del reato per avvenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 1.1. Il "tempus commissi delicti" della ricettazione, di cui al capo B) dell'imputazione, è indicato alla data del 3 settembre 2009. 1.2. Ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen. (nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251), "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria". Il primo comma va letto in uno al secondo (a termini del quale "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante") e del terzo (a termini del quale "non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma"). Ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., salve eccezioni non ricorrenti nel caso di specie, "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere". 1.3. Sulla premessa che, "in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen." - riconosciuta da entrambi i giudici di merito - "non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale", con la conseguenza che, "ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo" (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01), considerato che, ai sensi di detto primo comma, la pena detentiva è prevista da anni due ad anni otto di reclusione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157, primi tre commi, e 161, ultimo comma, cod. pen., è pari ad anni dieci, di guisa che, nella specie, detto termine si attesta alla data del 3 settembre 2019. 1.4. Con riferimento al caso che ne occupa, al termine decennale di prescrizione così individuato devono aggiungersi mesi cinque e giorni ventidue di sospensione (dal 21 gennaio 2016 al 13 luglio 2016 per rinvio del dibattimento su istanza del difensore), pervenendosi dunque alla data ultima del 25 febbraio 2020. Esso è l'unico periodo di sospensione rilevante, condivisibile essendo l'affermazione difensiva secondo cui deve escludersi la rilevanza dell'antecedente periodo dal 25 marzo 2013 al 13 novembre 2013 per adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze, ritenuto invece dalla Corte d'appello nel calcolo della prescrizione per il delitto di cui al capo A) della rubrica: invero, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado (p. 3), all'udienza del 25 marzo 2013 veniva dichiarata la contumacia del coimputato e veniva rinviato il dibattimento "permanendo ancora l'omessa notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]", ossia al difensore di fiducia del predetto coimputato (giusta il frontespizio della medesima sentenza), donde trova applicazione l'insegnamento secondo cui, "nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione" (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533-01). 1.5. In definitiva, pur tenuto conto dell'unico periodo di sospensione dal 21 gennaio 2016 al 13 luglio 2016, che differisce, come visto, la data di maturazione della prescrizione al 25 febbraio 2020, si palesa l'erroneità dell'affermazione, contenuta nel primo motivo di ricorso, secondo cui la prescrizione sarebbe maturata già il 19 giugno 2019, antecedentemente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (11 settembre 2019). 1.6. Né questa Suprema Corte deve procedere alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che, come il primo, anche tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, di guisa che non può dirsi instaurato un valido rapporto processuale, condizione necessaria affinché il giudice dell'impugnazione sia abilitato e rilevare la suddetta causa di estinzione del reato come statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in numerose pronunce [cfr. anzitutto Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, cui "adde" Id., n. 12778 del 27/02/2020, S., in motivazione; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, in motivazione; n. 6903 del 27/5/2016 (dep. 2017), Aiello, in motivazione; n. 26102 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266818-01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 (dep. 2008), Cassa, Rv. 238467-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01]. 2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso. 2.1. Vero è che, in primo grado, l'imputato è stato dichiarato contumace all'udienza del 29 giugno 2011 (cfr. p. 3 della relativa sentenza in uno al frontespizio), mentre in appello lo stesso è stato dichiarato assente (cfr. p. 2 della relativa sentenza in uno al frontespizio). Nondimeno, pur a voler accedere alla tesi che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, dà luogo a nullità (tesi peraltro non condivisa da pronunce recenti, tra cui, da ultimo, Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija), detta nullità è pacificamente da qualificarsi a regime intermedio, attenendo all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita immediatamente dal difensore [cfr. "funditus" Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770-01, cui "adde", da ultimo, per identiche conclusioni, Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020 (dep. 2021), Letizia, Rv. 280770-01, in ordine specularmente alla mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria]. 2.2. Nella specie, il ricorrente non allega (e comunque agli atti non risulta) essere stata dal difensore eccepita dinanzi alla Corte d'appello l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato, già contumace in primo grado.2.3. Sotto altro e decisivo profilo, è da escludersi che da siffatta erronea dichiarazione di assenza l'imputato abbia patito alcun pregiudizio, per effetto, segnatamente, dell'omessa notificazione al medesimo dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata. Egli, infatti, ha rilasciato procura speciale in favore dell'odierno difensore ai fini della proposizione del ricorso per cassazione: talché trova applicazione l'insegnamento - che il Collegio intende ribadire - a termini del quale "l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non impedisce la decorrenza del termine per impugnare, quando sia stata conferita al difensore procura speciale per proporre ricorso per cassazione, presupponendo tale iniziativa la conoscenza del provvedimento, tanto più che l'art. 613 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non consente all'imputato di proporre ricorso personale" (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121-01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Come già rilevato dalla Corte d'appello, intervenuta la dichiarazione di contumacia dell'imputato all'udienza del 29 giugno 2011, avendo il Tribunale, all'udienza del 13 novembre 2013, dato espressamente atto a verbale del cambio della sede, da quella di Marcianise a quella di [OSCURATO:PERSONA], il rinvio effettuato in udienza ha spiegato effetto sia, direttamente, nei confronti del difensore che, indirettamente, nei confronti dell'imputato, dal medesimo rappresentato. 3.2. Ciò è conforme all'insegnamento reiterato di questa Suprema Corte, già espressasi nel senso che "non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato dichiarato contumace (né a quello oggi dichiarato assente) l'avviso del trasferimento del luogo di celebrazione del processo dalla 'sede distaccata' soppressa ad altra sede distaccata, essendo egli rappresentato dal difensore ed essendo previsto solo in specifiche ipotesi che egli debba essere avvisato personalmente di un fatto processuale" (Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267669-01; Sez. 3, n. 23274 del 30/04/2015, Leone, Rv. 263828-01). 3.3. Né, d'altronde, anche a prescindere da quanto precede, deduce il ricorrente alcun concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. 4. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il quarto motivo di ricorso.4.1. Alla stregua dello stesso, per vero di non lineare intelligibilità, ricorrerebbe violazione dell'art. 54, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. in quanto dalla relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio, notificato al difensore di fiducia, mai presente in primo grado, non si evince il soggetto a cui l'atto sarebbe stato consegnato. 4.2. In contrario, tuttavia, mette conto di rilevare che l'imputato era difeso di fiducia in entrambi i gradi di merito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli (cfr. intestazioni delle relative sentenze) e che tale difensore consta aver sottoscritto l'atto d'appello, nel quale nessuna doglianza è sollevata in ordine alla notificazione al difensore del decreto di citazione a giudizio (ma solo in ordine, nel primo motivo, alla mancata notificazione dello spostamento della sede). Sotto altro profilo, il ricorrente né revoca in dubbio essere stata realmente effettuata la notificazione del decreto al difensore, né - a mente della non chiara indicazione, come norma violata, dell'art. 54, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. - deduce alcuna difformità tra l'originale dell'atto e la copia notificata. 4.5. In considerazione di quanto precede, il quarto motivo di ricorso in disamina si palesa del tutto destituito di fondamento. 5. Manifestamente infondato, e perciò esso pure inammissibile, è infine il quinto motivo di ricorso. 5.1. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, riformata quella di primo grado in ragione della dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) della rubrica, ha rideterminato la pena diminuendola di soli mesi due di reclusione. Di conseguenza la pena irrogata è eccessiva, anche per via della mancata concessione delle generiche, pur richieste in primo grado. 5.2. La rideterminazione della pena compiuta dalla Corte d'appello è corretta. 5.3. Il Tribunale aveva irrogato all'imputato la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 350 di multa, previo riconoscimento della continuazione tra i due reati in contestazione, secondo il seguente calcolo: pena-base per il reato di ricettazione di cui al capo B) della rubrica, previo riconoscimento dell'attenuante speciale del secondo comma dell'art.648 cod. pen. equivalente all'aggravante del nesso teleologico, anni uno di reclusione ed euro 200 di multa (frutto di errore "in favor" dell'imputato che la Corte d'appello "expressis verbis" ha rilevato ma non emendato per mancata impugnazione del P.M.), aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo A) della rubrica ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 350 di multa. 5.4. La Corte d'appello, in conseguenza della dichiarazione di estinzione del reato-satellite, si è limitata ad eliminare l'aumento di pena effettuato in continuazione dal Tribunale, giungendo pertanto alla pena finale di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa: tale "modus operandi" della Corte d'appello è ineccepibile, in quanto rispettoso del calcolo del primo giudice. Esso, peraltro, va esente da censura anche sotto l'ulteriore profilo, pur non dedotto in ricorso, della conferma dell'aggravante (in regime di equivalenza) nonostante la dichiarazione di estinzione del reato-satellite, stante la previsione dell'ultimo comma dell'art.179 cod. pen. (Sez. 5, n. 10424 del 10/03/1976, Piazzi, Rv. 134608-01). 5.5. Quanto, poi, alla dosimetria della pena, l'estrema genericità del motivo, che non allega l'omessa valutazione di elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, lo rende "tout court" inammissibile. 5.6. In disparte ciò, la Corte d'appello, con congrua e pertinente motivazione, ha evidenziato la particolare "benevolenza" del Tribunale nella determinazione della pena inflitta all'imputato (in ragione dell'erronea determinazione della pena-base). Tale affermazione della Corte d'appello, con cui il ricorrente non si confronta, si pone in correlazione con la sentenza di primo grado, dalla quale si evince non avere il Tribunale ritenuto l'emergenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento, in specie, delle generiche, attesa anzi l'esistenza di elementi di segno negativo (precedenti penali specifici e recenti) che, valorizzati per render conto della mancata concedibilità della sospensione della pena, sono idonei ad altresì costituire implicita giustificazione del diniego delle suddette attenuanti (cfr., per l'ipotesi simmetrica dell'estrinsecazione delle ragioni impedienti il riconoscimento delle generiche, implicitamente estensibili alla mancata concessione dei cd. doppi benefici, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05). 6. In conseguenza di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 6.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e