CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 44598/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1962; Avverso l'ordinanza emessa il 03/03/2021 dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/03/2021 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. - in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento censurato, pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 16/10/2016 e del 20/02/2019 -, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in dodici anni di reclusione. La rideterminazione della pena in exec:utivis nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dall'individuazione, quale reato più grave, di quello giudicato dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, cod. pen., con la sentenza emessa il 16/10/2016, per il quale veniva stabilita la pena di otto anni di reclusione, su cui veniva disposto un aumento di quattro anni di reclusione per il delitto giudicato dalla decisione pronunciata dalla stessa Corte territoriale il 20/02/2019, ex artt. 81, comma secondo, 110, 629, comma primo, cod. pen., 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che, nella rideterminazione della pena irrogata al condannato a titolo di continuazione, la Corte di appello di Napoli aveva disposto un aumento di pena superiore a quello applicato in sede di cognizione, per la stessa ipotesi delittuosa, a un coimputato del ricorrente. Si deduceva, in proposito, che, per il reato di cui al capo C1 della rubrica della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 20/02/2019, in sede di cognizione, al coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato applicato un aumento di pena a titolo di continuazione di un anno di reclusione, che risultava inferiore a quello di quattro di reclusione, disposto dal Giudice dell'esecuzione napoletano nel provvedimento impugnato. Queste disarmonie dosimetriche assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che nella gestione della vicenda estorsiva in esame la posizione di Amicone risultava marginale rispetto a quella di Moraca - com'era evidente dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 145 della decisione di appello sopra citata, espressamente richiamato -, rendendo ulteriormente incongruo il trattamento sanzionatorio applicato in sede esecutiva.a Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen., in dodici anni di reclusione. A questa misura dosimetrica la Corte di appello di Napoli giungeva, previa individuazione, quale reato più grave, del delitto giudicato dalla stessa Corte, ai sensi degli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, cod. pen., con la sentenza emessa il 16/10/2016, per cui veniva stabilita la pena di otto anni di reclusione; su questa frazione sanzionatoria veniva disposto un aumento di pena di quattro anni di reclusione, a titolo di continuazione, per il delitto giudicato dalla decisione pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 20/02/2019, ex artt. 81, comma secondo, 110, 629, comma primo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991. Rispetto a questo percorso dosimetrico, che appare esente da censure motivazionali, non assume alcun rilievo la circostanza, dedotta dalla difesa del ricorrente, che, per il delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 629, comma primo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991 - contestato al capo C1 della rubrica della decisione pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 20/02/2019 -, in sede di cognizione, al coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato applicato un aumento di pena, a titolo di continuazione, di un anno di reclusione, che risultava largamente inferiore a quello di quattro di reclusione, disposto nei confronti del ricorrente dal Giudice dell'esecuzione napoletano. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'aumento di pena per la continuazione operato in sede esecutiva è del tutto svincolato, sul piano dosimetrico, dalle determinazioni adottate dal giudice della cognizione nei confronti di eventuali coimputati del condannato, essendo le posizioni di questi soggetti processuali separate e non sovrapponibili. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, in sede di rideterminazione della pena, deve prendere come termine di riferimento dosimetrico soltanto la posizione dell'istante, senza essere in alcun modo vincolato dalle determinazione adottate dal giudice della cognizione nei confronti di soggetti processuali differenti, ancorché collegati al condannato da vincoli concorsuali.In questa, univoca, cornice, priva di rilievo appare la questione relativa al ruolo concorsuale svolto dai coimputati Amicone e Moraca nella gestione della vicenda estorsiva sopra citata, introducendo tale doglianza una quaestio facti irrilevante ai fini della valutazione della congruità del giudizio dosimetrico formulato in sede esecutiva dalla Corte di appello di Napoli, che appare rispettoso delle emergenze processuali. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 11 te Ale n ro [OSCURATO:PERSONA] ES. •