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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03680/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Livorno il 26 aprile 2022, riconosciuta la continuazione esterna con i fatti oggetto di altra condanna divenuta definitiva, ha rideterminato la pena per i fatti di questo giudizio in mesi 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989; fatti commessi in Livorno dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2017.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che nel giudizio di primo grado vi sono stati 308 giorni di sospensione (dal 22 giugno 2021 al 26 aprile 2022), per cui per l'episodio più risalente, quello del 1° agosto 2016, la prescrizione massima è maturata il 5 dicembre 2024, giorno di emissione della sentenza impugnata, dovendosi in tal caso applicare il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. 263650), secondo cui, il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.

Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 5), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la reiterazione della condotta illecita di violazione delle prescrizioni del "daspo", protrattasi per un significativo arco temporale.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Livorno il 26 aprile 2022, riconosciuta la continuazione esterna con i fatti oggetto di altra condanna divenuta definitiva, ha rideterminato la pena per i fatti di questo giudizio in mesi 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989; fatti commessi in Livorno dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2017. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che nel giudizio di primo grado vi sono stati 308 giorni di sospensione (dal 22 giugno 2021 al 26 aprile 2022), per cui per l'episodio più risalente, quello del 1° agosto 2016, la prescrizione massima è maturata il 5 dicembre 2024, giorno di emissione della sentenza impugnata, dovendosi in tal caso applicare il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. 263650), secondo cui, il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 5), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la reiterazione della condotta illecita di violazione delle prescrizioni del "daspo", protrattasi per un significativo arco temporale. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ott
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