CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; visti i motivi aggiunti nei quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato. Considerato che le sentenze di merito conformi sono sorrette da conferente apparato giustificativo sul punto: si è osservato, con argomentare logico, come le modalità della condotta (detenzione e trasporto di kg. 11,45 di sostanza stupefacente del tipo marijuana; possesso di tre telefoni cellulari) siano indicative dell'inserimento del prevenuto in contesti delinquenziali di rilevante spessore, traendosì da tale constatazione un giudizio di prognosi negativa in ordine alla futura astensione da reati. Ritenuto che, ai fini del giudizio da compiersi circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, le valutazioni da operarsi alla luce dell'art. 133 cod. pen., non impongono di prendere in considerazione tutti gli elementi richiamati nella norma, potendo il giudice limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01:"In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedìbilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da luì ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa); precedenti conformi N. 6641 del 2010 Rv. 246184 - 01, N. 30562 del 2014 Rv. 260136 - 01, N. 19298 del 2015 Rv. 263534 - 01, N. 37670 del 2015 Rv. 264802 - 01, N. 35852 del 2016 Rv. 267639 - 01]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor