Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 28168/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione, aggravato dall'uso di violenza sulle cose; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione probatoria, lamentando - in particolare - un travisamento del fatto, non sono consentiti dalla legge di legittimità, perché finalizzati a determinare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione, aggravato dall'uso di violenza sulle cose; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione probatoria, lamentando - in particolare - un travisamento del fatto, non sono consentiti dalla legge di legittimità, perché finalizzati a determinare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28168/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris