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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27170/2023

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 13709 /20 1 8 R.G. propost i da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –ricorrente principale ed intimata incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della stessa società, difesi e rappresentati, per procura speciale, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Murciano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Esterovestizione avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.952/10/2016, depositata il 24 maggio 201 6 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla sospensione; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la parte controricorrente e ricorrenteincidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.La L.C.

DISTRIBUTION S.A.R.L., in persona del suo amministratore di diritto, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto della medesima società, impugnò l’avviso d’accertamen to con il quale l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società i l reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre agli interessi ed alle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2007, sostenendo che la medesima società avesse solo formalmente sede nel principato di Monaco, ma fosse in realtà una compagine italiana estero-vestita, avente sede effettiva in Italia, presso il domicilio fiscale dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] e dell’assunto amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accolse solo in parte il ricorso, rideterminando per diminuzione le sanzioni con applicazione della continuazione, e respingendolo per il resto.

Proposto appello principale dalla società e dall’assunto amministratore di fatto della stessa, [OSCURATO:PERSONA], nonché appello incidentale erariale, la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così provveduto: «In parziale riforma della decisione di primo grado della CTP dichiara legittimo l’avviso d’accertamento impugnato dalla parte contribuente; dovute le sanzioni nella misura minima; riconosciuti i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

Spese compensate.».

Avverso la sentenza d’appello ha proposto r icorso per cassazione l’Amministrazione, affidandolo a tremotivi.La società contribuente e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della medesima compagine, hanno resistito con controricorso al ricorso erariale (da considerarsi principale), proponendo a loro volta ricorso per cassazione (da considerarsi incidentale) avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi.

L’Agenzia è rimasta intimata rispetto al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte ha c hie sto di accogliere il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; accogliere il primo motivo di ricorso incidentale assorbiti i restanti; cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art . 1, comma 186,della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 13709 /20 1 8 R.G. propost i da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –ricorrente principale ed intimata incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della stessa società, difesi e rappresentati, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Murciano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Esterovestizione avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.952/10/2016, depositata il 24 maggio 201 6 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla sospensione; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la parte controricorrente e ricorrenteincidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.La L.C. DISTRIBUTION S.A.R.L., in persona del suo amministratore di diritto, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto della medesima società, impugnò l’avviso d’accertamen to con il quale l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società i l reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre agli interessi ed alle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2007, sostenendo che la medesima società avesse solo formalmente sede nel principato di Monaco, ma fosse in realtà una compagine italiana estero-vestita, avente sede effettiva in Italia, presso il domicilio fiscale dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] e dell’assunto amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accolse solo in parte il ricorso, rideterminando per diminuzione le sanzioni con applicazione della continuazione, e respingendolo per il resto. Proposto appello principale dalla società e dall’assunto amministratore di fatto della stessa, [OSCURATO:PERSONA], nonché appello incidentale erariale, la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così provveduto: «In parziale riforma della decisione di primo grado della CTP dichiara legittimo l’avviso d’accertamento impugnato dalla parte contribuente; dovute le sanzioni nella misura minima; riconosciuti i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Spese compensate.». Avverso la sentenza d’appello ha proposto r icorso per cassazione l’Amministrazione, affidandolo a tremotivi.La società contribuente e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della medesima compagine, hanno resistito con controricorso al ricorso erariale (da considerarsi principale), proponendo a loro volta ricorso per cassazione (da considerarsi incidentale) avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi. L’Agenzia è rimasta intimata rispetto al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte ha c hie sto di accogliere il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; accogliere il primo motivo di ricorso incidentale assorbiti i restanti; cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art . 1, comma 186,della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e r
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