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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2019

Cassazione n. 15526/2026

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o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoPierfrancesco Cubeddu;-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoChristian Giangrande;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSARDEGNA, sezione distaccata di Sassari n. 365/2019 depositata il24/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ad Abbanoa S.p.A., il 29dicembre 2015, una serie di atti contestazione dell’omesso pagamentoNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026TOSAP/TOSAR relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015,unitamente a due atti per canoni non ricognitori riferiti al 2015.

Tali atti nonsono stati impugnati dalla società entro i termini di legge.2.

Successivamente, persistendo l’inadempimento, il Comune haemesso una intimazione di pagamento il 13 aprile 2016, rimasta anch’essasenza esito ed ha quindi proceduto alla riscossione coattiva medianteingiunzione fiscale, notificata il 29 ottobre 2016, per l’importo di €331.990,00 oltre interessi e ulteriori somme qualificate come “onorari diingiunzione”.3.

Abbanoa S.p.A. ha proposto ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Sassari, deducendo vari profili di illegittimità dell’ingiunzione:l’asserita natura non impositiva degli atti presupposti, la non debenza dellaTOSAP/TOSAR in quanto mero gestore del servizio idrico e non proprietariadelle condotte, l’assenza di scopo di lucro e la non debenza delle somme atitolo di onorari di ingiunzione.4. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari ha deciso consentenza n. 489/2/2018 depositata il 27 settembre 2018, con cui ha accoltoil ricorso della contribuente, ritenendo che Abbanoa non dovesse essereassoggettata alla tassa di occupazione del suolo pubblico, non essendoproprietaria delle condutture e non perseguendo finalità di lucro; ha inoltreannullato integralmente l’ingiunzione fiscale.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso taledecisione, sostenendo tra l’altro che il ricorso introduttivo fosseinammissibile per avere Abbanoa contestato nel 2016 atti di accertamentonotificati nel 2015 e mai impugnati nei sessanta giorni, ormai definitivi; haribadito la legittimità della pretesa tributaria e la debenza delle spese diingiunzione.6. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, Sezionedistaccata di Sassari, con sentenza n. 365/8/2019 depositata il 24 maggio2019, ha parzialmente accolto l’appello, affermando preliminarmente cheNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026gli atti di contestazione notificati nel 2015 avevano assunto carattere didefinitività per mancata impugnazione, sicché il giudice di primo grado nonavrebbe potuto esaminare il merito della pretesa tributaria.

La CTR haquindi ritenuto legittima l’ingiunzione fiscale nella parte relativa al tributo eagli accessori, mentre ha ritenuto non dovuto l’importo di circa € 30.000,00richiesto come onorari di ingiunzione, rideterminandolo equitativamente in€ 2.500,00.7.

Avverso la suddetta sentenza di gravame Abbanoa ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorsoil comune intimato.8.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendol’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso.9.

Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve essere respinta la eccezione di difetto diautosufficienza (ex art. 366 c.p.c.) con cui il Comune sostiene che ilricorrente non espone in modo chiaro e completo i fatti e le argomentazionipresentate in primo e secondo grado, rendendo impossibile alla Corte diCassazione una valutazione completa del caso: le argomentazioni di partericorrente consentono una comprensione dei fatti e contengono ilriferimento agli atti di riferimento, così come prescritte alla luce delle lineeermeneutiche indicate dalla giurisprudenza (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560;Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863;Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^,6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez.

T, 21 febbraio 2023, n. 5429).Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20262.

Viene altresì sollevata l’eccezione preliminare secondo cui il ricorsodi Abbanoa riproporrebbe questioni già dichiarate o comunque tamquamnon propositae perché riferite ad atti divenuti definitivi, essendosi gli atti dicontestazione TOSAP — secondo il Comune — consolidati per mancataimpugnazione.

Da ciò discenderebbe l’inammissibilità delle censure fondatesul merito della pretesa tributaria, poiché precluse dalla definitività degli attiimpositivi presupposti.Non è corretto sostenere che il ricorso riproponga questioni giàcoperte da definitività degli atti di contestazione TOSAP per mancataimpugnazione.

L’odierno gravame ha ad oggetto atti successivi eautonomamente lesivi, rispetto ai quali il ricorrente deduce vizi propri.Secondo consolidati principi, la mancata impugnazione dell’attopresupposto determina preclusione solo con riferimento ai vizi che potevanoessere fatti valere in quella sede, ma non impedisce di contestare, inoccasione dell’impugnazione dell’atto consequenziale, vizi autonomi diquest’ultimo, né questioni attinenti alla inesistenza, nullità radicale oinesigibilità della pretesa, ove emergenti successivamente o rilevabili anched’ufficio.

Nel caso di specie, le censure articolate non si risolvono in unasurrettizia rimessione in termini rispetto agli atti di contestazione TOSAP,ma investono direttamente la legittimità dell’atto impugnato e la stessadebenza del tributo nei termini in cui è stata azionata.

Ne consegue che nonricorre alcuna preclusione derivante dalla asserita definitività degli attipresupposti.

Per tali ragioni, l’eccezione di inammissibilità deve essererigettata.3.

Infine, il Comune deduce la temerarietà dell’impugnazione,affermando che la contribuente avrebbe reiteratamente avviato giudizistrumentali per sottrarsi a un debito già accertato e in parte riscosso tramitepignoramento.

Di tale eccezione si dovrà eventualmente tenere conto insede di determinazione delle spese.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20264.

Con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 53 del D.Lgs.31/12/1992 n. 546 in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3, c.p.c.La ricorrente deduce in particolare che l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 53 del D.Lgs.546/1992, in quanto privo dei “motivi specifici” richiesti dalla norma.4.1. [OSCURATO:PERSONA], il Comune avrebbe presentato in appello undepositata in primo grado, con la sola aggiunta di poche righe, senzasviluppare alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza dellaCTP.

Lamenta inoltre che la CTR, pur avendo dato atto della doglianza, nonavrebbe fornito alcuna motivazione sul punto, limitandosi a ritenereimplicitamente ammissibile l’impugnazione e a decidere nel merito.4.2.

Il Comune replica che l’appello era pienamente ammissibile,essendo rispettato il principio devolutivo proprio del processo tributario.Sottolinea come sia legittimo, e anzi necessario, riproporre integralmentein appello tutte le questioni già sollevate in primo grado, anche mediante lareiterazione degli stessi passaggi argomentativi, al fine di evitare laformazione del giudicato interno.4.3.

Il motivo, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello delComune per difetto di specificità, è esso stesso affetto da difetto sispecificità.Non viene difatti indicato quale fosse il contenuto dell’appello che erastato proposto, né quale fosse il contenuto della sentenza appellata.E la CTR ha specificamente ricostruito il contenuto dei motivi diappello.4.4.

Il motivo è inoltre palesemente infondato, ponendosi in contrastocon il principio (Cass. 06/06/2018, n. 17971), più volte ribadito da questaCorte (Cass., Sez.

U., n. 28057 del 2008 nonché Cass. n. 14908 del 2014di questa sezione, che a sua volta è richiamata da Cass. n. 16163 del 2016),Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo cui «nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria silimiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioniposte a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto inprimo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere lalegittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assoltol'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivispecifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il caratteredevolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitatoal controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto adottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf.Cass. n. 1200 del 2016, n. 25553 del 2017, di questa Sottosezione, e tuttala giurisprudenza ivi richiamata).4.5.

Il motivo non può dunque essere accolto.5.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art.19 comma 2° del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 in relazione all’art. 360 comma1°, n. 3, c.p.c.5.1.

Abbanoa sostiene che la CTR avrebbe erroneamente attribuitoagli atti denominati “atto di contestazione omesso pagamento TOSAP” lanatura di veri e propri avvisi di accertamento, considerandoli idonei adivenire definitivi per mancata impugnazione.

La ricorrente osserva che talil’indicazione della Commissione tributaria competente a conoscere delricorso; non menzionano esattamente termini e forme di impugnazionesecondo l’art. 19, comma 2.

Tali omissioni, secondo Abbanoa, impedisconoche gli atti possano acquisire la definitività e precludere l’esame del meritodella pretesa tributaria, secondo un orientamento giurisprudenziale dellastessa Cassazione.

La CTR avrebbe pertanto errato nel ritenereinammissibile la contestazione di merito.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20265.2.

Il Comune ribadisce che gli atti di contestazione contengono tuttigli elementi essenziali dell’avviso di accertamento, come affermato dallaCTR, e che la contribuente non li ha mai tempestivamente impugnati,determinandone la definitiva stabilizzazione.

Sottolinea che la mancataindicazione della Commissione competente non comporta nullità, ma -secondo giurisprudenza - incide soltanto sulla decorrenza del termine perimpugnare, mentre il contenuto sostanziale di atto impositivo resta integro.Aggiunge che la CTP avrebbe dovuto dichiarare immediatamenteinammissibile il ricorso originario proprio perché volto a contestare attiormai definitivi.

Rileva infine che la ritualità della notifica degli attipresupposti non è mai stata oggetto di contestazione.5.3.

Il motivo è infondato.5.4.

La giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato che sonoqualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili aisensi dell'art. 19, cit., «tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunicaal contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché talecomunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensìcon un invito bonario a versare quanto dovuto» (Cass. Sez.

U., 24 luglio2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversi riguardo agli effetti giuridiciche l'atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente,quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l'interesse del contribuenteall'impugnazione ex art. 100 c.p.c.Ancora, di recente si è ribadito che sono qualificabili come avvisi diaccertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica alcontribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché talecomunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensìcon un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievoNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso dipagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme daosservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, lequali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo afar decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in terminidel contribuente per errore scusabile (Cass., 4 aprile 2025, n. 8991).Inoltre, va aggiunto che la mancata indicazione espressa dell’organoterritorialmente competente dinanzi al quale presentare il ricorso nonintegra violazione dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, poiché la leggeessenziali che devono comparire nell’atto e nel ricorso.

Le informazionicontenute negli atti contestati, come descritto dallo stesso ricorrente,soddisfano pienamente tali prescrizioni, consentendo al contribuente diesercitare il diritto di impugnazione in maniera efficace e senza pregiudizio.5.4.

Pertanto, non vi è alcuna violazione di legge e il motivo deveessere respinto.6.

Con il terzo motivo di ricorso, si assume la violazione dell’art. 15comma 1° del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e del D.M. 10 marzo 2014 n. 55in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3, del codice di procedura civile.6.1.

Abbanoa censura la parte della sentenza che ha ritenuto dovute- seppur riducendole equitativamente - le spese dell’ingiunzione fiscale,sostenendo che l’ingiunzione ex R.D. 639/1910 deve essere firmata daldirigente dell’ente, e non da un avvocato, sicché nessun onorario legale puòessere posto a carico del contribuente; anche volendo riconoscere uncompenso, esso dovrebbe essere liquidato secondo i parametri del D.M.55/2014, e non in via equitativa; la CTR avrebbe attribuito compensi per un6.2.

Il Comune replica che le spese dell’ingiunzione sono pienamentelegittime, non potendo gravare sull’ente impositore il costo delle attivitànecessarie alla riscossione coattiva, tanto più nel caso di grave e reiteratoNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026inadempimento del contribuente.

Sostiene che il ricorso a un legale eranecessario alla luce della complessità della vicenda e delle molteplicicontestazioni sollevate da Abbanoa, richiamando le argomentazioni giàsvolte in appello.

Quanto alla liquidazione equitativa, il Comune ritiene chela valutazione effettuata dalla CTR rientri nel potere discrezionale delgiudice e debba essere considerata corretta.6.3.

Il motivo è fondato, come sostenuto anche dal ProcuratoreGenerale nella propria requisitoria scritta.6.4.

Nella fattispecie, con l’ingiunzione erano stati richiesti onorari aisensi del d.m. n. 55 del 2014.Secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte non potevaconsiderarsi prestazione giudiziale l’attività rivolta ad ottenere il visto diesecutorietà del pretore e la notifica dell’ingiunzione fiscale (Cass., 29gennaio 1985, n. 500).

In base a tale giurisprudenza tale attività va dunqueconsiderata non giudiziale (fattispecie in tema di visto di esecutorietà eingiunzione).Diversamente, costituivano attività giudiziale le prestazioni rese dalprofessionista nel procedimento di esecuzione coattiva regolato dal t.u.approvato con il r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (Cass., 13 giugno 1983, n. 4057;Cass., 19 febbraio 1981, n. 1043).

L’ingiunzione fiscale, poi, è atto propriodel competente ufficio dell'ente creditore , che reca l’ordine di pagareentro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta (r.d.14 aprile 1910 n. 639, art. 2).6.5.

Ritiene questa Corte che nella somma dovuta, trattandosi di attoproprio dell’Ufficio, rientrano senz’altro le spese sostenute ma a queste nonpossano ascriversi i compensi eventualmente versati dall’Ente perprestazioni di natura stragiudiziale.Inoltre, nel caso di specie nemmeno si comprende di qualeprestazione stragiudiziale si trattasse in concreto nella fattispecie in analisi.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026Va, poi, rimarcato che, ai sensi dello stesso d.m. n. 55 del 2014, art.20, nel testo vigente ratione temporis, - secondo il quale L'attivitàstragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, cheriveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidatain base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. - la liquidazionedel compenso per attività stragiudiziale postula che l’attività in questioneabbia rivestito autonoma rilevanza, sicché è necessario che tali prestazioni(stragiudiziali) non siano connesse e complementari, così come nellafattispecie, con quelle giudiziali (v.

Cass., 15 aprile 2025, n. 9849, eprecedenti, anche a SS.UU., ivi richiamati).6.6.

Il motivo risulta quindi fondato.6.7.

Debbono, invero, applicarsi i seguenti principio di diritto: In tema di ingiunzione fiscale, è illegittima l’inclusione, tra lesomme ingiunte, del compenso professionale che il difensore dell’entecreditore si sia autonomamente liquidato per l’attività di formazione ogestione dell’ingiunzione, ove lo stesso difensore abbia altresì assistito ingiudizio l’ente medesimo, trattandosi di importi non dovuti e privi di basenormativa, considerato altresì che la competenza all’emissionedell’ingiunzione fiscale spetta al funzionario dell’ente e non al difensore, conconseguente illegittimità di ogni pretesa economica in favore di quest’ultimotrasfusa nell’atto ingiuntivo .

In tema di ingiunzione fiscale, le somme erogate a titolo dieventuale consulenza, non essendo autoliquidabili, non possono essereinserite nell’ingiunzione, ma, ove ne ricorrano i presupposti, possono essererichieste in sede giudiziale quale eventuale integrazione del compenso,circostanza che deve risultare espressamente dedotta e provata .7.

In ragione della fondatezza del terzo motivo – rigettati i restanti –la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.dichiarando non dovuti gli onorari di ingiunzione.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20268.

Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, in ragionedella novità della questione di diritto accolta, in difetto di pertinentegiurisprudenza di legittimità, e della stessa reciproca soccombenza.

P.Q.MLa Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due motivi;cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara nondovuti gli onorari di ingiunzione; compensa, tra le parti, le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoPierfrancesco Cubeddu;-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoChristian Giangrande;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSARDEGNA, sezione distaccata di Sassari n. 365/2019 depositata il24/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ad Abbanoa S.p.A., il 29dicembre 2015, una serie di atti contestazione dell’omesso pagamentoNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026TOSAP/TOSAR relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015,unitamente a due atti per canoni non ricognitori riferiti al 2015. Tali atti nonsono stati impugnati dalla società entro i termini di legge.2. Successivamente, persistendo l’inadempimento, il Comune haemesso una intimazione di pagamento il 13 aprile 2016, rimasta anch’essasenza esito ed ha quindi proceduto alla riscossione coattiva medianteingiunzione fiscale, notificata il 29 ottobre 2016, per l’importo di €331.990,00 oltre interessi e ulteriori somme qualificate come “onorari diingiunzione”.3. Abbanoa S.p.A. ha proposto ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Sassari, deducendo vari profili di illegittimità dell’ingiunzione:l’asserita natura non impositiva degli atti presupposti, la non debenza dellaTOSAP/TOSAR in quanto mero gestore del servizio idrico e non proprietariadelle condotte, l’assenza di scopo di lucro e la non debenza delle somme atitolo di onorari di ingiunzione.4. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari ha deciso consentenza n. 489/2/2018 depositata il 27 settembre 2018, con cui ha accoltoil ricorso della contribuente, ritenendo che Abbanoa non dovesse essereassoggettata alla tassa di occupazione del suolo pubblico, non essendoproprietaria delle condutture e non perseguendo finalità di lucro; ha inoltreannullato integralmente l’ingiunzione fiscale.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso taledecisione, sostenendo tra l’altro che il ricorso introduttivo fosseinammissibile per avere Abbanoa contestato nel 2016 atti di accertamentonotificati nel 2015 e mai impugnati nei sessanta giorni, ormai definitivi; haribadito la legittimità della pretesa tributaria e la debenza delle spese diingiunzione.6. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, Sezionedistaccata di Sassari, con sentenza n. 365/8/2019 depositata il 24 maggio2019, ha parzialmente accolto l’appello, affermando preliminarmente cheNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026gli atti di contestazione notificati nel 2015 avevano assunto carattere didefinitività per mancata impugnazione, sicché il giudice di primo grado nonavrebbe potuto esaminare il merito della pretesa tributaria. La CTR haquindi ritenuto legittima l’ingiunzione fiscale nella parte relativa al tributo eagli accessori, mentre ha ritenuto non dovuto l’importo di circa € 30.000,00richiesto come onorari di ingiunzione, rideterminandolo equitativamente in€ 2.500,00.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame Abbanoa ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorsoil comune intimato.8. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendol’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso.9. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve essere respinta la eccezione di difetto diautosufficienza (ex art. 366 c.p.c.) con cui il Comune sostiene che ilricorrente non espone in modo chiaro e completo i fatti e le argomentazionipresentate in primo e secondo grado, rendendo impossibile alla Corte diCassazione una valutazione completa del caso: le argomentazioni di partericorrente consentono una comprensione dei fatti e contengono ilriferimento agli atti di riferimento, così come prescritte alla luce delle lineeermeneutiche indicate dalla giurisprudenza (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560;Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863;Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^,6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429).Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20262. Viene altresì sollevata l’eccezione preliminare secondo cui il ricorsodi Abbanoa riproporrebbe questioni già dichiarate o comunque tamquamnon propositae perché riferite ad atti divenuti definitivi, essendosi gli atti dicontestazione TOSAP — secondo il Comune — consolidati per mancataimpugnazione. Da ciò discenderebbe l’inammissibilità delle censure fondatesul merito della pretesa tributaria, poiché precluse dalla definitività degli attiimpositivi presupposti.Non è corretto sostenere che il ricorso riproponga questioni giàcoperte da definitività degli atti di contestazione TOSAP per mancataimpugnazione. L’odierno gravame ha ad oggetto atti successivi eautonomamente lesivi, rispetto ai quali il ricorrente deduce vizi propri.Secondo consolidati principi, la mancata impugnazione dell’attopresupposto determina preclusione solo con riferimento ai vizi che potevanoessere fatti valere in quella sede, ma non impedisce di contestare, inoccasione dell’impugnazione dell’atto consequenziale, vizi autonomi diquest’ultimo, né questioni attinenti alla inesistenza, nullità radicale oinesigibilità della pretesa, ove emergenti successivamente o rilevabili anched’ufficio. Nel caso di specie, le censure articolate non si risolvono in unasurrettizia rimessione in termini rispetto agli atti di contestazione TOSAP,ma investono direttamente la legittimità dell’atto impugnato e la stessadebenza del tributo nei termini in cui è stata azionata. Ne consegue che nonricorre alcuna preclusione derivante dalla asserita definitività degli attipresupposti. Per tali ragioni, l’eccezione di inammissibilità deve essererigettata.3. Infine, il Comune deduce la temerarietà dell’impugnazione,affermando che la contribuente avrebbe reiteratamente avviato giudizistrumentali per sottrarsi a un debito già accertato e in parte riscosso tramitepignoramento. Di tale eccezione si dovrà eventualmente tenere conto insede di determinazione delle spese.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20264. Con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 53 del D.Lgs.31/12/1992 n. 546 in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3, c.p.c.La ricorrente deduce in particolare che l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 53 del D.Lgs.546/1992, in quanto privo dei “motivi specifici” richiesti dalla norma.4.1. [OSCURATO:PERSONA], il Comune avrebbe presentato in appello undepositata in primo grado, con la sola aggiunta di poche righe, senzasviluppare alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza dellaCTP. Lamenta inoltre che la CTR, pur avendo dato atto della doglianza, nonavrebbe fornito alcuna motivazione sul punto, limitandosi a ritenereimplicitamente ammissibile l’impugnazione e a decidere nel merito.4.2. Il Comune replica che l’appello era pienamente ammissibile,essendo rispettato il principio devolutivo proprio del processo tributario.Sottolinea come sia legittimo, e anzi necessario, riproporre integralmentein appello tutte le questioni già sollevate in primo grado, anche mediante lareiterazione degli stessi passaggi argomentativi, al fine di evitare laformazione del giudicato interno.4.3. Il motivo, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello delComune per difetto di specificità, è esso stesso affetto da difetto sispecificità.Non viene difatti indicato quale fosse il contenuto dell’appello che erastato proposto, né quale fosse il contenuto della sentenza appellata.E la CTR ha specificamente ricostruito il contenuto dei motivi diappello.4.4. Il motivo è inoltre palesemente infondato, ponendosi in contrastocon il principio (Cass. 06/06/2018, n. 17971), più volte ribadito da questaCorte (Cass., Sez. U., n. 28057 del 2008 nonché Cass. n. 14908 del 2014di questa sezione, che a sua volta è richiamata da Cass. n. 16163 del 2016),Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo cui «nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria silimiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioniposte a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto inprimo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere lalegittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assoltol'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivispecifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il caratteredevolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitatoal controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto adottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf.Cass. n. 1200 del 2016, n. 25553 del 2017, di questa Sottosezione, e tuttala giurisprudenza ivi richiamata).4.5. Il motivo non può dunque essere accolto.5. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art.19 comma 2° del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 in relazione all’art. 360 comma1°, n. 3, c.p.c.5.1. Abbanoa sostiene che la CTR avrebbe erroneamente attribuitoagli atti denominati “atto di contestazione omesso pagamento TOSAP” lanatura di veri e propri avvisi di accertamento, considerandoli idonei adivenire definitivi per mancata impugnazione. La ricorrente osserva che talil’indicazione della Commissione tributaria competente a conoscere delricorso; non menzionano esattamente termini e forme di impugnazionesecondo l’art. 19, comma 2. Tali omissioni, secondo Abbanoa, impedisconoche gli atti possano acquisire la definitività e precludere l’esame del meritodella pretesa tributaria, secondo un orientamento giurisprudenziale dellastessa Cassazione. La CTR avrebbe pertanto errato nel ritenereinammissibile la contestazione di merito.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20265.2. Il Comune ribadisce che gli atti di contestazione contengono tuttigli elementi essenziali dell’avviso di accertamento, come affermato dallaCTR, e che la contribuente non li ha mai tempestivamente impugnati,determinandone la definitiva stabilizzazione. Sottolinea che la mancataindicazione della Commissione competente non comporta nullità, ma -secondo giurisprudenza - incide soltanto sulla decorrenza del termine perimpugnare, mentre il contenuto sostanziale di atto impositivo resta integro.Aggiunge che la CTP avrebbe dovuto dichiarare immediatamenteinammissibile il ricorso originario proprio perché volto a contestare attiormai definitivi. Rileva infine che la ritualità della notifica degli attipresupposti non è mai stata oggetto di contestazione.5.3. Il motivo è infondato.5.4. La giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato che sonoqualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili aisensi dell'art. 19, cit., «tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunicaal contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché talecomunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensìcon un invito bonario a versare quanto dovuto» (Cass. Sez. U., 24 luglio2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversi riguardo agli effetti giuridiciche l'atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente,quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l'interesse del contribuenteall'impugnazione ex art. 100 c.p.c.Ancora, di recente si è ribadito che sono qualificabili come avvisi diaccertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica alcontribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché talecomunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensìcon un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievoNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso dipagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme daosservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, lequali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo afar decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in terminidel contribuente per errore scusabile (Cass., 4 aprile 2025, n. 8991).Inoltre, va aggiunto che la mancata indicazione espressa dell’organoterritorialmente competente dinanzi al quale presentare il ricorso nonintegra violazione dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, poiché la leggeessenziali che devono comparire nell’atto e nel ricorso. Le informazionicontenute negli atti contestati, come descritto dallo stesso ricorrente,soddisfano pienamente tali prescrizioni, consentendo al contribuente diesercitare il diritto di impugnazione in maniera efficace e senza pregiudizio.5.4. Pertanto, non vi è alcuna violazione di legge e il motivo deveessere respinto.6. Con il terzo motivo di ricorso, si assume la violazione dell’art. 15comma 1° del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e del D.M. 10 marzo 2014 n. 55in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3, del codice di procedura civile.6.1. Abbanoa censura la parte della sentenza che ha ritenuto dovute- seppur riducendole equitativamente - le spese dell’ingiunzione fiscale,sostenendo che l’ingiunzione ex R.D. 639/1910 deve essere firmata daldirigente dell’ente, e non da un avvocato, sicché nessun onorario legale puòessere posto a carico del contribuente; anche volendo riconoscere uncompenso, esso dovrebbe essere liquidato secondo i parametri del D.M.55/2014, e non in via equitativa; la CTR avrebbe attribuito compensi per un6.2. Il Comune replica che le spese dell’ingiunzione sono pienamentelegittime, non potendo gravare sull’ente impositore il costo delle attivitànecessarie alla riscossione coattiva, tanto più nel caso di grave e reiteratoNumero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026inadempimento del contribuente. Sostiene che il ricorso a un legale eranecessario alla luce della complessità della vicenda e delle molteplicicontestazioni sollevate da Abbanoa, richiamando le argomentazioni giàsvolte in appello. Quanto alla liquidazione equitativa, il Comune ritiene chela valutazione effettuata dalla CTR rientri nel potere discrezionale delgiudice e debba essere considerata corretta.6.3. Il motivo è fondato, come sostenuto anche dal ProcuratoreGenerale nella propria requisitoria scritta.6.4. Nella fattispecie, con l’ingiunzione erano stati richiesti onorari aisensi del d.m. n. 55 del 2014.Secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte non potevaconsiderarsi prestazione giudiziale l’attività rivolta ad ottenere il visto diesecutorietà del pretore e la notifica dell’ingiunzione fiscale (Cass., 29gennaio 1985, n. 500). In base a tale giurisprudenza tale attività va dunqueconsiderata non giudiziale (fattispecie in tema di visto di esecutorietà eingiunzione).Diversamente, costituivano attività giudiziale le prestazioni rese dalprofessionista nel procedimento di esecuzione coattiva regolato dal t.u.approvato con il r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (Cass., 13 giugno 1983, n. 4057;Cass., 19 febbraio 1981, n. 1043). L’ingiunzione fiscale, poi, è atto propriodel competente ufficio dell'ente creditore , che reca l’ordine di pagareentro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta (r.d.14 aprile 1910 n. 639, art. 2).6.5. Ritiene questa Corte che nella somma dovuta, trattandosi di attoproprio dell’Ufficio, rientrano senz’altro le spese sostenute ma a queste nonpossano ascriversi i compensi eventualmente versati dall’Ente perprestazioni di natura stragiudiziale.Inoltre, nel caso di specie nemmeno si comprende di qualeprestazione stragiudiziale si trattasse in concreto nella fattispecie in analisi.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/2026Va, poi, rimarcato che, ai sensi dello stesso d.m. n. 55 del 2014, art.20, nel testo vigente ratione temporis, - secondo il quale L'attivitàstragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, cheriveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidatain base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. - la liquidazionedel compenso per attività stragiudiziale postula che l’attività in questioneabbia rivestito autonoma rilevanza, sicché è necessario che tali prestazioni(stragiudiziali) non siano connesse e complementari, così come nellafattispecie, con quelle giudiziali (v. Cass., 15 aprile 2025, n. 9849, eprecedenti, anche a SS.UU., ivi richiamati).6.6. Il motivo risulta quindi fondato.6.7. Debbono, invero, applicarsi i seguenti principio di diritto: In tema di ingiunzione fiscale, è illegittima l’inclusione, tra lesomme ingiunte, del compenso professionale che il difensore dell’entecreditore si sia autonomamente liquidato per l’attività di formazione ogestione dell’ingiunzione, ove lo stesso difensore abbia altresì assistito ingiudizio l’ente medesimo, trattandosi di importi non dovuti e privi di basenormativa, considerato altresì che la competenza all’emissionedell’ingiunzione fiscale spetta al funzionario dell’ente e non al difensore, conconseguente illegittimità di ogni pretesa economica in favore di quest’ultimotrasfusa nell’atto ingiuntivo . In tema di ingiunzione fiscale, le somme erogate a titolo dieventuale consulenza, non essendo autoliquidabili, non possono essereinserite nell’ingiunzione, ma, ove ne ricorrano i presupposti, possono essererichieste in sede giudiziale quale eventuale integrazione del compenso,circostanza che deve risultare espressamente dedotta e provata .7. In ragione della fondatezza del terzo motivo – rigettati i restanti –la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.dichiarando non dovuti gli onorari di ingiunzione.Numero registro generale 1380/2020Numero sezionale 3768/2026Numero di raccolta generale 15526/2026Data pubblicazione 21/05/20268. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, in ragionedella novità della questione di diritto accolta, in difetto di pertinentegiurisprudenza di legittimità, e della stessa reciproca soccombenza. P.Q.MLa Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due motivi;cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara nondovuti gli onorari di ingiunzione; compensa, tra le parti, le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris