CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi di ricorso, i quali contestano le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, sono manifestamente infondati, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha ritenuto corretto il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ed ha giudicato congrua la pena irrogata, del resto pari a un anno e quattro mesi di reclusione e 45.000,00 euro di multa, ossia parametrata al minimo edittale previsto per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, considerata l'applicazione della diminuente di un terzo per il rito abbreviato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente