CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41904/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 del TRIBUNALE di FERRARAìif dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19113/21 Eigbadon + 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto del loro difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ha loro rispettivamente applicato su richiesta la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.217,00 (Eigbadon) e di mesi sei di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in aumento su quella inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara del 17 settembre 2019, irrevocabile il 18 ottobre 2019, così pervenendo alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 22.800,00 di multa (Haruna); che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; che i motivi di ricorso, oltre che assolutamente generici, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze dei ricorrenti non rientrano; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il P