CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 2307/2023 depositato il10/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’impugnato decreto il Tribunale di Roma, in parziale accoglimentodel ricorso ex art. 98 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto di esecutività dello stato passivo che aveva respinto la domanda diinsinuazione dell’odierna ricorrente, ammetteva allo stato passivo delNumero registro generale 22745/2023Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 23863/2026Data pubblicazione 22/07/202615.000 corrispondente al deposito cauzionale versato in esecuzione di uncontratto di franchising stipulato con la franchisor [OSCURATO:SOCIETA]. erisolto dopo la dichiarazione di fallimento di quest’ultima.1.1 Il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che il credito allarestituzione della cauzione versata dalla ricorrente in occasione delcontratto di franchising, sorto per effetto della scelta di curatore disciogliersi dal contratto pendente, non poteva godere della prededuzione,trovando applicazione l’art. 72, comma 4, l.fall., che nell’interpretazionedella Corte di legittimità attribuisce al credito per restituzioni e rimborsispettante al contraente in bonis natura concorsuale e non di massa.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, illustrati con memoria; il Fallimento non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 72, comma 4, e 111 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente parificato il credito darestituzione della cauzione ad un “credito da mancato adempimento” di cuiall’art 72, comma 4, l.fall. e per avere ritenuto che l’esercizio da parte delcuratore del potere di scioglimento del vincolo contrattuale producesseeffetto retroattivo con il ripristino della situazione anteriore alla stipula delcontratto del franchising.2. Il motivo è infondato.2.1 Gli effetti dello scioglimento del franchising, che ha natura di contrattoad esecuzione continuata, pendente al momento dell’apertura dellaprocedura concorsuale sono regolamentati dalla norma generale dell’art.72, comma 4, l.fall., in quanto l’art. 74 l.fall, norma che si occupa deicontratti ad esecuzione continuata o periodica, non contiene una specificadisciplina sullo scioglimento del rapporto.2.2 Le conclusioni cui sono approdati i giudici capitolini trovano confermanella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che la sceltaNumero registro generale 22745/2023Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 23863/2026Data pubblicazione 22/07/2026del curatore di sciogliersi dal contratto non è assimilabile alla facoltà direcesso e fa venir meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc, sì chene consegue un naturale effetto restitutorio nel senso che deve essererispristinata la situazione anteriore alla stipula del contratto e lerestituzioni ed i rimborsi operano secondo la disciplina dell’indebito, dalmomento che l’efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sindall’origine le prestazioni eseguite; ne consegue che le restituzioni ed irimborsi verso il contraente in bonis subiscono gli effetti della sentenza difallimento e vengono soddisfatti in moneta concorsuale seguendo la regoladella par condicio creditorum (cfr. Cass. 17405/2009).2.3 E’ pur vero che, con riferimento alla restituzione del depositocauzionale nel contratto di locazione, questa Corte ha recentementeaffermato il principio secondo cui «nel caso di fallimento del locatore, ildiritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto dellacessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, con laconseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto didomanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso alpassivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di uncredito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazionedi fallimento, a carico della massa ed in capo all'organo gestorio dellaprocedura, obbligazione alla quale quest'ultimo è tenuto in conseguenzadel subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80 L.Fall.»(cfr. Cass. 4635/2025).2.4 Il diverso regime nella collocazione del credito si giustifica con ladiversità della disciplina dei contratti in corso: la locazione prosegue finoal termine del rapporto contrattuale secondo la disciplina prevista dall’art.80 l. fall. e l’obbligo di restituzione sorge con il rilascio dell’immobile locatonel corso della procedura, mentre il contratto ad esecuzione periodica ocontinuata è assoggettato al regime di sospensione di cui all’art. 72 l.fall..Numero registro generale 22745/2023Numero sezionale 2712/2026Numero di raccolta generale 23863/2026Data pubblicazione 22/07/20262.5 Inoltre, nel contratto di locazione si è al cospetto di una disciplina suldeposito cauzionale direttamente regolamentata dalla legge; nel caso dispecie il deposito cauzionale è regolamentato dallo specifico tenore delcontratto di franchising, ma la ricorrente non ha fornito alcun elementocirca la sua concreta applicazione.3. Il secondo motivo deduce la violazione/falsa applicazione degli artt.111-bis l.fall. e 2794 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per non avere il Tribunale considerato che il deposito cauzionale hafunzione di garanzia e deve essere qualificato come pegno irregolare dasoddisfarsi in prededuzione.4. Il motivo è inammissibile in quanto la questione del pegno irregolare,comportante un accertamento in fatto, è nuova e non risulta essere stataposta in sede di merito; in ogni caso non è dato comprendere il passaggiologico-giuridico che correla la collocazione in prededuzione del credito conla sua qualificazione di pegno irregolare, che è un privilegio di naturaspeciale.5. In conclusione il ricorso è rigettato.Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il Presidente