CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09236/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avviso di pagamento non oggetto del presente giudizio e che è statoparzialmente annullato dal giudice con riferimento al metodo di calcolo deimc di gas, analogo a quello alla base del presente giudizio. L’eccezione nonpuò essere accolta, dal momento che la sentenza invocata è pacificamenterelativa a oggetto diverso dalle riprese per cui è causa.2. Con un unico motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs.n.504/95 per aver il giudice accolto l’appello ritenendo fondata l’eccezionepreliminare di prescrizione del diritto della Regione all’accertamento eritenuto che non vi fossero i presupposti di fatto e di diritto perl’applicazione dell’art.15 TU sulle Accise, d.lgs. n. 504/95, in base al quale,in caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento dellascoperta del fatto illecito.Nel caso di specie la scoperta del fatto illecito da parte dell’AmministrazioneRegionale, ovvero l’omessa dichiarazione e versamento dell’impostadovuta per la commercializzazione di gas metano nell’impianto di proprietàdella società ricorrente sarebbe stata accertata soltanto a seguito dellatrasmissione alla Regione Campania in data 28.12.2012 del p.v.c. econtestazione prot. 20376 del 14/11/2012 redatto dell’Agenzia delleDogane di Benevento, acquisito al prot. n.0957301.Numero registro generale 18414/2018Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9236/2026Data pubblicazione 12/04/20263. Il motivo è infondato.L’art. 15 del Testo unico accise, d.lgs. del 26/10/1995 n. 504, conriferimento alla “Prescrizione del diritto di imposta”, nel testo rationetemporis vigente, al primo comma prevede che il creditodell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni,disponendo che «in caso di comportamenti omissivi la prescrizione operadal momento della scoperta del fatto illecito».Orbene, nel motivo di ricorso si sottopone all'attenzione la circostanza che,nella fattispecie, si sarebbero concretati determinati comportamentiomissivi che avrebbero dovuto determinare lo spostamento del dies a quodel termine di prescrizione sino al momento della scoperta dell'illecito.Parte ricorrente, tuttavia, non precisa chiaramente quali comportamentiomissivi perpetrati dalla società avrebbero comportato l'applicazione dellaprevisione derogatoria dell'art. 15, TUA, limitandosi unicamente aevidenziare l'incidenza degli stessi ai fini della individuazione del dies a quodi decorrenza della prescrizione.4. Va dunque data continuità, anche nella presente fattispecie, al principioaffermato da Cass. n. 29204 del 2019, secondo la quale il comportamentoomissivo, cui la previsione normativa fa richiamo, non può riferirsi almancato versamento dell'imposta dovuta e, si ritiene, neppure alla meramancata dichiarazione.Infatti, tali ipotesi rientrano nell'ambito della previsione generale di cui alprimo comma dell'art. 15, TUA, trattandosi di comportamenti omissivitipici, in quanto tali espressamente qualificati dalla legge, occorrendo,invece, il mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge,che non ha consentito alla pubblica amministrazione di procedere allaconseguente attività di controllo.Proprio per tale ragione la norma, nel testo applicabile, fa riferimento al“fatto illecito” e alla sua scoperta.In altri termini, è solo il mancato compimento di una specifica attivitàprevista per legge, idonea ad impedire all'Amministrazione di procedere aiNumero registro generale 18414/2018Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9236/2026Data pubblicazione 12/04/2026conseguenti controlli, che può giustificare, nella valutazione operata dallegislatore, uno spostamento del dies a quo del termine di prescrizione,parametrato in relazione al momento della scoperta del fatto illecito.5. Dev’essere così ribadito, anche nel quadro normativo successivo all'art.4-ter, comma 1, lett. c, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016e anteriore alla modifica all’art.15 TUA apportata dal decreto legislativo del29/03/2010 n. 48, articolo 1, il principio di diritto secondo il quale:«in tema di sanzioni sulle accise, i "comportamenti omissivi" - cui, ai sensidell'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente ratione temporis,è parametrata la decorrenza della prescrizione al momento della scopertadel fatto illecito - non consistono semplicemente nell’omessa dichiarazionee nel mancato versamento dell'imposta dovuta, bensì nel mancatocompimento di una specifica condotta, prevista per legge, tale da nonconsentire alla P.A. di procedere tempestivamente ai controlli, solo in talcaso legittimandosi lo spostamento del dies a quo del termine diprescrizione»5.1. Nel caso di specie non emerge alcun motivo giustificativo, e dallaprospettazione della ricorrente si desume che si è trattato di una pura esemplice omissione di dichiarazione, né risulta che ci si trovi davanti adomissioni impeditive dell’accertamento.L’Amministrazione è stata perciò posta nelle normali condizioni di verificarel’omissione di dichiarazione e, quindi, di attivare i poteri di controllo entroil termine ordinario previsto dalla regola generale citata, senza che possatrovare giustificazione uno spostamento in avanti del suddetto termine.6. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Trova applicazione il raddoppio del contributo unificato in quanto laricorrente non è difesa dall’Avvocatura dello Stato, ma da quella regionale. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 18414/2018Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9236/2026Data pubblicazione 12/04/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in complessivi euro 7.700 per compensi, euro 200,00 per speseborsuali, IVA e Cpa.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]