CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 9/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 giugno 2019, la Corte di appello di Palermo rigettava l'opposizione presentata ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui la stessa Corte, in sede di incidente di esecuzione, aveva disposto, ex art. 240-bis cod. pen., la confisca delle somme sequestrate al ricorrente, in data 29 aprile 2004, nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con la condanna irrevocabile dello stesso per i reati di cui agli art. 316-bis e 629 cod. proc. pen. aggravato ex art. 7, I. n. 203 del 1991. Osservava la Corte che la confisca in sede esecutiva era stata disposta in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 240-bis cod. pen. in quanto il Sucamele, oltre a essere stato condannato per uno dei reati previsti nell'apposito catalogo, non aveva assolto l'onere di dimostrare la legittima provenienza delle somme di danaro e si era limitato ad allegare mere deduzioni, prive di riscontro, sulla percezione di maggiori risorse finanziarie o sul mancato introito dei ricavi delle attività delittuose per le quali era intervenuta condanna. 2. La Corte di cassazione, con sentenza del 13 febbraio 2020, n.12830, annullava la predetta ordinanza ravvisando l'omessa valutazione della memoria e dei relativi allegati depositati dall'interessato il 7 gennaio 2019, volti a provare: la percezione da parte di quest'ultimo di redditi ulteriori rispetto a quelli considerati nell'ordinanza impugnata; una maggiore capacità di risparmio derivante dall'inesistenza di talune voci di spesa, quali canoni di locazione e rate di mutuo per l'abitazione principale; il godimento di redditi derivanti da un'attività imprenditoriale lecita svolta nel settore movimento-terra, documentata tramite accertamenti in precedenza eseguiti dalla Guardia di finanza. In sostanza per la Corte di cassazione « l'omessa valutazione della memoria e delle allegazioni dell'interessato funzionali al giudizio di fondatezza delle giustificazioni addotte [...] per la sua radicalità e diretta incidenza su uno specifico onere imposto all'interessato per superare la presunzione di legge, ha, nel caso in esame, comportato il vizio di mancanza della motivazione, che, a ben vedere, è disancorata dalle risultanze procedimentali che non possono essere limitate a quelle accusatorie, ma vanno considerate nella loro interezza così da ricomprendere anche quelle provenienti dalla difesa». 3. La Corte d'appello, con ordinanza del 9 dicembre 2021, qui impugnata, ha disposto «la confisca dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio, polizze finanziarie, fondi comuni di investimento, meglio sequestrati in data 29 Aprile 2004 nell'ambito del p.p. n. 1319/2005 R.G.N.R. - D.D.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata (di cui ha riportato erroneamente gli estremi, indicati, invece, correttamente nelle altre parti del ricorso) per insussistenza delle condizioni per disporre nella fattispecie la cosiddetta confisca allargata o per sproporzione lamentando, in particolare, che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la confisca per sproporzione deve ispirarsi al principio di ragionevolezza temporale, che impedisce l'apprensione di beni ictu ()culi estranei al reato perché acquisiti in un periodo di tempo eccessivamente anteriore alla sua commissione. 4.2. Con il secondo motivo ha denunziato la contraddittorietà della motivazione rilevando che la Corte d'appello, con l'ordinanza impugnata avrebbe espresso le / sue valutazioni senza prendere in alcuna considerazione le risultanze istruttorie, quale la deposizione testimoniale resa in data 8 luglio 2021 dal Maresciallo della Guardia di finanza, [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in merito alla confisca dei beni appartenenti a terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di cassazione, come sopra ricordato, ha annullato la sentenza per omessa motivazione in quanto disancorata dalle risultanze dibattimentali e ha richiesto alla Corte distrettuale un nuovo esame della vicenda alla luce dei rilievi formulati. Occorre, dunque, accertare se il Giudice di rinvio abbia o meno rispettato i vincoli impostigli dalla sentenza di rinvio e se la sua decisione sia immune da vizi logici o giuridici tali da infirmarla sul piano giuridico tenendo presente che siffatta autorità giudiziaria può, senza violare l'obbligo di conformarsi al giudicato interno, pervenire nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di determinazioni diverse di quelle già censurate in sede di legittimità, purché giustifichi il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa di determinante rilevanza ai fini della decisione, o, ancora, all'esame non effettuato di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, senza che tanto sottragga al giudice del rinvio la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato alla stregua del disposto dell'art.627, co. 2, cod.proc.pen. statuente che, nei limiti dell'annullamento, il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri già propri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. 3. Orbene, la Corte d'appello ha tenuto conto di siffatti principi e si è attenuta al vincolo del rinvio. Con motivazione attenta e approfondita, dopo avere delegato alla Guardia di Finanza «lo svolgimento di accertamenti patrimoniali riguardanti la disponibilità di Sucamele in ordine ai suoi flussi finanziari in uscita e in entrata, con specifico riguardo, in riferimento a questi ultimi, ai redditi dedotti con la menzionata memoria difensiva [e aver chiesto di ricostruire] la compatibilità tra gli impieghi di danaro del nucleo familiare di Sucamele e le proprie fonti lecite, tenendo conto dei dati delle dichiarazioni dei redditi, degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi tributari, dei consumi familiari anche sulla base dei cosiddetti indici Istat, delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di beni immobili e beni mobili registrati, degli esborsi sostenuti per finanziare le attività imprenditoriali a sé riconducibili direttamente o indirettamente» è pervenuta alle medesime conclusioni della sentenza in precedenza annullata affrontando con meticolosità anche il tema sottopostole dalla difesa del ricorrente della "ragionevolezza temporale" che deve essere tenuto presente dal giudice allorché dispone, come nel caso in esame, la cd. confisca allargata prevista dall'art. 240- bis cod. pen. 3.1. Il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile per il delitto di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità dell'agevolazione mafiosa e per il delitto di associazione mafiosa. I fatti estorsivi venivano accertati come commessi a Trapani in epoca anteriore successiva al mese di luglio 1999, mentre la militanza nella locale famiglia mafiosa veniva accertata quantomeno sino al mese di aprile 2004. La confisca riguarda le somme sequestrate al prevenuto il 29 aprile 2004. Con il primo motivo di ricorso, come si è già anticipato, il Sucamele, lamenta l'errata perimetrazione temporale della confisca allargata, già prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen., evidenziando la circostanza che le somme oggetto di ablazione erano state acquisite in data eccessivamente anteriore alla commissione dei reati espressivi della pericolosità qualificata. L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha trattato specificatamente tale tema e, dopo avere ribadito che nel disporre la confisca allargata — che comporta, in ossequio ai noti parametri stabiliti da questa Corte anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 920 dei 2004, Montella, Rv.226490), che oggetto di sequestro possano essere danaro, beni o altre utilità di cui l'indagato risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo non giustificati da lecita provenienza e sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all'attività economica dell'indagato e del suo nucleo familiare — occorre avere riguardo al criterio della "ragionevolezza temporale", ha richiamato quanto affermato funditus in argomento dalla Corte di cassazione nella sua massima composizione (Sez. li, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01) ossia che siffatta locuzione «intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato- spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata». La Corte distrettuale ha anche utilmente richiamato quanto a tal proposito affermato dal Giudice delle Leggi che, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33/2018, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nell'ambito di una procedura di esecuzione, dell'art. 12-sexies. d.l. n. 306 del 1992 nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti presupposti, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale», ha specificato che la stessa deve essere determinata in riferimento «alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela» e che spetta al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la iniceità della ricchezza acquisita. Sulla base di tali solide premesse ha osservato che la datazione della pericolosità del proposto deve essere ancorata perlomeno al periodo che intercorre dal 1999 al 2004 poiché il Sucamele ha riportato condanna irrevocabile per avere fatto parte della "famiglia mafiosa" di Trapani quantomeno per l'anzidetto periodo e ha sottolineato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, che «sin dal 1981 il nucleo familiare di Sucamele si è collocato in una situazione finanziaria di costante sperequazione [con i redditi leciti] che si è accentuata proprio in prossimità dell'epoca della commissione dei reati-spia [...] giungendo, nel 2004, a un saldo a scalare di - euro 230.469». Alla luce di quanto qui sinteticamente riportato e più approfonditamente esposto nell'ordinanza impugnata, appare evidente che siffatto provvedimento sia corredato da una motivazione più che adeguata relativamente al periodo di riferimento della confisca e che le doglianze relative al mancato accertamento dell'epoca di origine delle rimesse si scontra con la ricostruzione in termini di ampia e grave sperequazione delle disponibilità del proposto e con la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Rv. 253816; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019 Rv. 277997), che, come messo in luce nell'ordinanza impugnata, non è stata compiuta. Il primo motivo di ricorso è quindi inammissibile. 4. Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione per contraddittorietà, ma di fatto sollecita una differente lettura, peraltro parziale, delle acquisizioni istruttorie concernenti la ricostruzione dei flussi finanziari operata dalla Corte d'appello sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza, con iter motivazionale ineccepibile ed esaustivo del tutto coerente rispetto al complesso delle risultanze istruttorie e che, in quanto tale, non si presta a censure in questa sede. 5. Manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, è anche il terzo motivo di ricorso, attesa la carenza di interesse, in capo al proposto, a impugnare il provvedimento, alla luce dei consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione» (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592, la quale ha precisato, in motivazione, che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la ìegittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi). 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ai pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M.