CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 19453/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 27245/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI,(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/07/2025. [OSCURATO:PERSONA]