CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36737/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 aprile 1985, avverso la sentenza in data 26/03/2020 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 ottobre 2016 il Giudice per le indagini preliminari di Catania ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto - l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai periodi dall'ottobre 2010 al marzo 2012 e dal luglio 2007 al gennaio 2008, per un ammontare complessivo di euro 7.798,00 - non è più previsto dalla legge come reato. Con sentenza in data 26 marzo 2020 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputata che chiedeva pronunciarsi la sentenza di prescrizione. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagata eccepisce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione. Innanzi tutto, la Corte territoriale era incompetente a conoscere il fascicolo ai sensi degli art. 21 cod. proc. pen. e 9 d.lgs. n. 8 del 2016, perché avrebbe dovuto trasmettere l'atto di impugnazione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, commi 2 e 5, cod. proc. pen. In secondo luogo, aveva ritenuto più favorevole la formula dell'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, piuttosto che quella di prescrizione, come richiesta nell'atto di appello. Lamenta che il proscioglimento predibattimentale aveva precluso il contraddittorio. Con il secondo denuncia la violazione di legge per omessa ed erronea applicazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. Sostiene che la dichiarazione di prescrizione avrebbe impedito la trasmissione degli atti all'INPS e l'applicazione delle sanzioni amministrative. Segnala il pacifico indirizzo giurisprudenziale che limitava l'applicazione della disciplina più favorevole alle condotte già prescritte all'epoca dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Nello specifico le contestazioni dal luglio 2007 al gennaio 2008 erano già prescritte ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Al di là della questione processuale sulla competenza, ciò che rileva è che la Corte di cassazione è chiamata a decidere se sia o meno corretta la decisione del GIP di Catania di assolvere l'imputata con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in applicazione della novella del d.lgs. n. 8 del 2016. La difesa pretende infatti l'applicazione della prescrizione, ritenendo il regime previgente più favorevole, perché evita la trasmissione degli atti all'INPS. Sennonché, considerato che, al momento della decisione resa il 6 ottobre 2016, la parte di reato più significativa, dall'ottobre 2010 al marzo 2012, non era ancora prescritta, il Giudice, valutato globalmente il fatto contestato, ha applicato la più favorevole legge di depenalizzazione e ha conseguentemente dichiarato che il reato (inteso unitariamente) non è più previsto come tale, non essendo stata superata la soglia di punibilità. Non è possibile l'applicazione di un regime normativo misto, secondo la vecchia e la nuova disciplina, non potendo il giudice creare una terza legge. Quindi, correttamente il Giudice di primo grado ha individuato come più favorevole la legge sopravvenuta e l'ha applicata ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. (si veda sul tema, ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446-01). Peraltro, non può non osservarsi che anche in caso di trasmissione degli atti a seguito della trasformazione dell'illecito penale in amministrativo, l'INPS non è obbligata all'applicazione della sanzione dovendo pur sempre valutare la sussistenza dei relativi presupposti. L'eventuale imprecisione del Giudice comunque non reca danni alla parte. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, marzo 2021 Il Consigliere estensore