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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07412/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa il 9 febbraio 2023, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Firenze in ordine ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), 2-bis , 187 comma 1 e 1 bis e D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso il 30 maggio 2018. (tasso alcolemico 1,28 g/l).

In particolare i giudici del gravame avevano confermato la condanna in ordine al reato ma avevano ridotto la pena applicando la diminuente per il rito abbreviato nella misura corretta ( la metà anziché un terzo, trattandosi di reati contravvenzionali). 2.L'esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale.

In proposito, ha dedotto che non era stata affatto accertata la sua responsabilità esclusiva o concorrente in relazione all'incedente stradale occorso, e che, pertanto, l'aggravante era stata ritenuta configurabile soltanto in relazione all'accertato stato di ebbrezza alcolica, laddove la norma incriminatrice espressamente stabilisce che l'incidente debba essere " provocato" dal conducente in stato di alterazione.

Era del tutto apodittica, indimostrata e comunque carente l'argomentazione per cui la corresponsabilità si basava sul fatto che la presenza della sostanza non poteva non aver rallentato i tempi di reazione così contribuendo al verificarsi del sinistro, posto che, come emergeva dalla documentazione in atti ed allegata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il motociclo condotto dal ricorrente era stato investito dal veciolo [OSCURATO:PERSONA] che non si era arrestato al segnale di stop con responsabilità esclusiva nel sinistro occorso.

3. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistil:o per l'annullamento del ricorso.

CONSIDERATO [N DIRITTO 1.11 ricorso è infondato.

3. La sentenza impugnata, in considerazione del conclamato stato di palese alterazione dell'imputato, che versava non solo in stato di ebbrezza alcolica, ma aveva anche assunto sostanze stupefacenti (benzodiazepine e cocaina) ha rilevato che, sebbene la preponderante responsabilità nella causazione del sinistro fosse attribuibile al conducente che aveva attraversato l'incrocio non rispettando la regola della precedenza, il conclamato stato di alterazione dell'imputato ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente impedito • di approntare le necessarie manovre di emergenza con conseguente, seppur ridotta, responsabilità nella verificazione dell'evento così come concretamente manifestatosi. 3.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di giuida in stato di ebbrezza che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, dovendosi escludere l'aggravante se l' incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01; Sez. 4 - n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712 01; Sez. 4 - , n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277520 - 01).

4. Va inoltre rammentato che in materia di circolazione stradale, approssimandosi ad incrocio, anche l'utente favorito (qual era l'imputato) ha il dovere di tenere velocità particolarmente moderata e, comunque, di mettersi in grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la dovuta precedenza.

III principio dell'afFidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità ( ex multis, Sez. 4, n. 7664 de/ 06/12/2017 , [OSCURATO:PERSONA]. 272223 - 01; Sez. 4 - n. 4923 del 20/10/2022, Casano, Rv. 284093 - 01 ).

Nel caso di specie non si può ritenere imprevedibile il mancato rispetto del dovere di precedenza nell'attraversamento di un incrocio, imponendosi anche per il conducente favorito l'obbligo, in questo caso certamente non rispettato, di tenere una condotta di guida attenta e vigile.

4. Le argomentazioni dei giudici di merito sono coerenti con i principi esposti, non presentano vizi di illogicità e resistono alle prospettate censure.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa il 9 febbraio 2023, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Firenze in ordine ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), 2-bis , 187 comma 1 e 1 bis e D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso il 30 maggio 2018. (tasso alcolemico 1,28 g/l). In particolare i giudici del gravame avevano confermato la condanna in ordine al reato ma avevano ridotto la pena applicando la diminuente per il rito abbreviato nella misura corretta ( la metà anziché un terzo, trattandosi di reati contravvenzionali). 2.L'esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale. In proposito, ha dedotto che non era stata affatto accertata la sua responsabilità esclusiva o concorrente in relazione all'incedente stradale occorso, e che, pertanto, l'aggravante era stata ritenuta configurabile soltanto in relazione all'accertato stato di ebbrezza alcolica, laddove la norma incriminatrice espressamente stabilisce che l'incidente debba essere " provocato" dal conducente in stato di alterazione. Era del tutto apodittica, indimostrata e comunque carente l'argomentazione per cui la corresponsabilità si basava sul fatto che la presenza della sostanza non poteva non aver rallentato i tempi di reazione così contribuendo al verificarsi del sinistro, posto che, come emergeva dalla documentazione in atti ed allegata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il motociclo condotto dal ricorrente era stato investito dal veciolo [OSCURATO:PERSONA] che non si era arrestato al segnale di stop con responsabilità esclusiva nel sinistro occorso. 3. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistil:o per l'annullamento del ricorso. CONSIDERATO [N DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 3. La sentenza impugnata, in considerazione del conclamato stato di palese alterazione dell'imputato, che versava non solo in stato di ebbrezza alcolica, ma aveva anche assunto sostanze stupefacenti (benzodiazepine e cocaina) ha rilevato che, sebbene la preponderante responsabilità nella causazione del sinistro fosse attribuibile al conducente che aveva attraversato l'incrocio non rispettando la regola della precedenza, il conclamato stato di alterazione dell'imputato ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente impedito • di approntare le necessarie manovre di emergenza con conseguente, seppur ridotta, responsabilità nella verificazione dell'evento così come concretamente manifestatosi. 3.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di giuida in stato di ebbrezza che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, dovendosi escludere l'aggravante se l' incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01; Sez. 4 - n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712 01; Sez. 4 - , n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277520 - 01). 4. Va inoltre rammentato che in materia di circolazione stradale, approssimandosi ad incrocio, anche l'utente favorito (qual era l'imputato) ha il dovere di tenere velocità particolarmente moderata e, comunque, di mettersi in grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la dovuta precedenza. III principio dell'afFidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità ( ex multis, Sez. 4, n. 7664 de/ 06/12/2017 , [OSCURATO:PERSONA]. 272223 - 01; Sez. 4 - n. 4923 del 20/10/2022, Casano, Rv. 284093 - 01 ). Nel caso di specie non si può ritenere imprevedibile il mancato rispetto del dovere di precedenza nell'attraversamento di un incrocio, imponendosi anche per il conducente favorito l'obbligo, in questo caso certamente non rispettato, di tenere una condotta di guida attenta e vigile. 4. Le argomentazioni dei giudici di merito sono coerenti con i principi esposti, non presentano vizi di illogicità e resistono alle prospettate censure. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2
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