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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1992

Cassazione n. 00760/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04GUIUW nato il 01/07/1992 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; r;tenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliaci e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni che disveiano una coerente, logica nun uale lettura delle emergenze fattuali valorizzate secondo indicazioni di principio che non ;--;er:tano censura ; sia nel pervenire alla riferibilità della sostanza in contestazione alla sfera ;0{-.;,gei-:;iva dei ricorrente, sia nell'escludere l'ipotesi di reato di cui al comma 5 dell'ad 73 Tus per -;r nua ncompatibilità del fatto ai costituti oggettivi della detta disposizione ( non potendosi nsai-e; anche sul piano logico, l'affermazione in forza della quale il trasporto di 22 kg di riashish, anche quando non ne risulti precisato il relativo principio attivo, rimanda in via ;;-;irerenziale alla inserzione del ricorrente all'interno di un circuito criminale destinato a consentire -ii:.;utaCi dpprovvgionamento e smercio non compatibili con l'ipotesi rivendicata dalla difesa); rjnevalo che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. n co o e n .

P.Q.M. rIcorso e condanna i; ricorrente al pagamento deile spese ;uah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. così deciso i; 4 novembre 90

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04GUIUW nato il 01/07/1992 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; r;tenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliaci e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni che disveiano una coerente, logica nun uale lettura delle emergenze fattuali valorizzate secondo indicazioni di principio che non ;--;er:tano censura ; sia nel pervenire alla riferibilità della sostanza in contestazione alla sfera ;0{-.;,gei-:;iva dei ricorrente, sia nell'escludere l'ipotesi di reato di cui al comma 5 dell'ad 73 Tus per -;r nua ncompatibilità del fatto ai costituti oggettivi della detta disposizione ( non potendosi nsai-e; anche sul piano logico, l'affermazione in forza della quale il trasporto di 22 kg di riashish, anche quando non ne risulti precisato il relativo principio attivo, rimanda in via ;;-;irerenziale alla inserzione del ricorrente all'interno di un circuito criminale destinato a consentire -ii:.;utaCi dpprovvgionamento e smercio non compatibili con l'ipotesi rivendicata dalla difesa); rjnevalo che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. n co o e n . P.Q.M. rIcorso e condanna i; ricorrente al pagamento deile spese ;uah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. così deciso i; 4 novembre 90
Sentenza Cassazione n. 00760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris