CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25886/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senterza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alle doglianze contenute nei motivi di appello e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova basata solo su indizi - è manifestamente infondato giacché tenta di contrastare il ragionamento della Corte territoriale ancorché esso sia stato formulato in termini non manifestamente illogici, ritenendo raggiunta la necessaria convergenza, gravità e univocità degli indizi sulla scorta sia della provenienza del documento dalla mail della impresa di cui l'imputato è legale rappresentante, sia — e soprattutto — cel criterio del cui prodest, spiegando che l'invio del falso DURC era essenziale per ottenere il pagamento delle spettanze maturate dalla "Lyon quality ristrutturazioni s.r.i.s." per i lavori svolti in subappalto, valorizzando anche — solo come sostegno ancillare al giudizio indiziario — la mancanza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato che potessero scardinare il dato acquisito; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge per errata applicazione dell'art. 533 cod.proc.pen. - è inammissibile perché cela una denunzia concernente la motivazione del provvedimento impugnato che incontra gli stessi limiti di cui al motivo precedente; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio di legge della non menzione di cui all'art. 175 cod.proc.pen. - è manifestamente infondato perché la Corte di appello ben poteva, in ordine al motivo di appello devoluto, integrare la motivazione del Giudice di prime cure e, comunque, la motivazione in ordine alla carenza dei presupposti per la concessione del beneficio è corretta e quella del ricorrente non è altro che la sollecitazione ad una rivisitazione del giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dic