Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:395
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0327 - IT
Avviso legale importante
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62001C0327
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 20 giugno 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/20/CE. - [OSCURATO:PERSONA]327/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08817
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso di cui trattano le presenti conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto un ricorso diretto a far dichiarare che, l'[OSCURATO:PERSONA] non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio, 30 marzo 1998, 98/20/CE, recante modifiche alla direttiva 92/14/CEE, relativa alla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, II parte, capitolo 2, seconda edizione (1988) , è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che ai sensi della presente direttiva gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1° marzo 1999 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al fine di conformarvisi ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] .
3. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione che permettesse di concludere che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva adottato le misure necessarie, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il ricorso di cui trattano le presenti conclusioni.
4. La convenuta ammette di non aver adottato nel termine stabilito le disposizioni di trasposizione richieste. Essa chiede, tuttavia, alla Corte di sospendere il procedimento per un periodo di tre mesi, al termine del quale prevede che la direttiva sarà stata recepita in [OSCURATO:PERSONA] e confida che la [OSCURATO:PERSONA] rinuncerà agli atti.
5. Risultano incontestabili, sia l'esistenza dell'obbligo della convenuta di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva sia la sua mancata osservanza. Ricordiamo, relativamente a quest'ultimo punto, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indirizzato all'[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato, in data 21 ottobre 1999, fissandole un termine di due mesi per adottare le misure necessarie e che, come la convenuta stessa ammette, ciò non è stato fatto poiché l'adozione di tali misure è ancora in corso.
6. La Corte deve dunque constatare l'inadempimento.
7. Per questi motivi, propongo alla Corte di:
- dichiarare che, l'[OSCURATO:PERSONA] non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio, 30 marzo 1998, 98/20/CE, recante modifiche alla direttiva 92/14/CEE, relativa alla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, II parte, capitolo 2, seconda edizione (1988) , è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
- condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese.